Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 16 ottobre 1973, n. 268
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi
Titolo III - Ritenute alla fonte [Artt 23 - 30]
Testo in vigore dal 01.04.2024
I soggetti indicati nel primo comma Articolo 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata Articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito. (2)
La ritenuta è commisurata al 50% dell'ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% dell'ammontare delle stesse provvigioni.
La ritenuta di cui ai commi precedenti è scomputata dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale, o, alternativamente, dall’imposta relativa al periodo di imposta nel quale è stata operata. Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa è scomputata dall'imposta relativa al periodo d'imposta in cui è stata effettuata. (5)
Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull'ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l'importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. I committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di eventuali errori nella determinazione dell'importo della ritenuta anche in occasione di successivi versamenti, non oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche, dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente, dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai commissionari che operano nei mercati ortofrutticoli, ittici e di bestiame, nonché dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro. (6)
Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'Articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito . Per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le disposizioni indicate nei commi che precedono. (3)
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono determinati i criteri, i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione indicata nel secondo comma. Tali modalità devono prevedere la trasmissione anche tramite posta elettronica certificata della predetta dichiarazione. La dichiarazione non potrà avere limiti di tempo e sarà valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente. L’omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle predette condizioni comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’Articolo 11, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. (4)
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
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Note:
(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, D.L. 30.12.1982, n. 953.
(2) Comma modificato dall'art. 21, comma 11, L. 27.12.1997, n. 449. Per l'anno 1998 la ritenuta prevista dal presente comma è stabilita nella misura del 19%.
(3) Comma modificato:
- dall'art. 14, L. 24.12.1993, n. 537;
- dall'art. 2, L. 27.12.2002, n. 289, con decorrenza dal 01.01.2003.
(4) Comma sostituito con decorrenza dal 13.12.2014 (ved. art. 27, D.Lgs. 21.11.2014, n. 175).
(5) Comma modificato con decorrenza dal 24.10.2016 (ved. allegato alla legge di conversione, L. 01.12.2016, n. 225 con decorrenza dal 03.12.2016).
(6) Comma modificato con decorrenza dal 01.01.2024 ed applicazione dal 01.04.2024 art. 1, comma 89, L. 30.12.2023, n. 213 - Legge di Bilancio 2024).