Codice Civile
Libro IV - Delle obbligazioni [Artt. 1173 - 2052]
Titolo III - Dei singoli contratti [Artt. 1470 - 1986]
Capo XIV - Del comodato [Artt. 1803-1812]
Articolo 1803 - Nozione
Testo in vigore dal 21.04.1942
Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire (1) la stessa cosa ricevuta.
Il comodato è essenzialmente gratuito.
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Note:
(1) ved. codice civile: Libro IV - Delle obbligazioni - Titolo III - Dei singoli contratti - Capo XIV - Del comodato - Articolo 1809 – Restituzione
autore: giovanni e felice montanarro - studio Montanaro - commercialisti - revisori legali Trani - novità fiscali