Codice Civile
Libro V - Del lavoro
TitoloV - Delle società
Capo V - Società per azioni
Sezione V - Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi
Articolo 2359 - Società controllate e società collegate
In vigore dal 14.01.2005
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati. (1) (2)
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Note
(1) articolo sostituito con decorrenza dal 01.01.2004 (ved. art. 1 D.Lgs 17.01.2003, n. 6).
(2) comma modificato con decorrenza dal 14.01.2005 (ved. art. 8, D.Lgs. 28.12.2004, n. 310).