Libro V - Del lavoro [Artt. 2060 - 2642]
Titolo V - Delle società [Artt. 2247 - 2510 bis]
Capo V - Società per azioni [Artt. 2325 - 2451]
Sezione IX - Del bilancio [Artt. 2423 - 2435 ter]
Articolo 2435 Ter - Bilancio delle micro-imprese
In vigore dal 01.01.2022
Sono considerate micro-imprese le società di cui all’articolo 2435 Bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435 Bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:
1) del rendiconto finanziario;
2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16);
3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428.
Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell’articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell’articolo 2426.
Le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.
Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435 Bis e dal secondo comma dell'articolo 2435 Bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D. (2)
(1)
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note:
(1) Articolo inserito con decorrenza dal 01.01.2016 (ved. art. 6, D.Lgs. 18.08.2015, n. 139)
(2) Comma aggiunto con decorrenza dal 01.02.2022 ed applicazione per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019 (ved. art. 24, comma 2, lett. c), L. 23.12.2021, n. 238 c).