Articolo 2096 - Assunzione in prova


codice civile 50
Codice Civile

LIBRO V - Del lavoro

TITOLO II - Del lavoro nell'impresa

CAPO I - Dell'impresa in generale

SEZIONE III - Del rapporto di lavoro

PARAGRAFO I - Della costituzione del rapporto di lavoro

Articolo 2096 - Assunzione in prova


Salvo diversa disposizione delle norme corporative], l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto.

L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine. (1)

Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro. (2)

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Note:
(1) E' costituzionalmente illegittimo il presente comma nella parte in cui non riconosce il diritto all'indennità di anzianità di cui agli artt. 2120 e 2121 c. c. al lavoratore assunto con patto di prova nel caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo - (C. cost. 16.12.1980 n. 189).

(2) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto a seguito dell'abrogazione dell'ordinamento corporativo.

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