LIBRO V - Del lavoro
TITOLO II - Del lavoro nell'impresa
CAPO I - Dell'impresa in generale
SEZIONE I - Dell'imprenditore
Articolo 2086 - Gestione dell'impresa
Testo in vigore dal 16.03.2019
L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.
L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. (2)
(1)
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note:
(1) Denominazione dell'articolo sostituita con decorrenza 16.03.2019 (ved. art. 375, D.Lgs. 12.01.2019, n. 14).
Testo in vigore sino al 15.03.2019: "Direzione e gerarchia nell'impresa".
(2) comma aggiunto, con decorrenza 16.03.2019 (ved. art. 375, D.Lgs. 12.01.2019, n. 14).