Codice Civile
Libro V - Del lavoro [Artt. 2060 - 2642]
Titolo II - Del lavoro nell'impresa [Artt. 2082 - 2221]
Capo III - Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione [Artt. 2188 - 2221]
Sezione III - Disposizioni particolari per le imprese commerciali [Artt. 2203 - 2221]
Paragrafo II - Delle scritture contabili [Artt. 2214 - 2220]
Articolo 2217 - Redazione dell'inventario
L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili.
L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.
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Note:
(1) comma sostituito con decorrenza 11.08.1994 (ved. art. 7 bis D.L. 10.06.94, n. 357 convertito con modificazioni dalla L. 08.08.94, n. 489).