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Articolo 2217 - Redazione dell'inventario

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Codice Civile
Libro V - Del lavoro [Artt. 2060 - 2642]
Titolo II - Del lavoro nell'impresa [Artt. 2082 - 2221]
Capo III - Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione [Artt. 2188 - 2221]
Sezione III - Disposizioni particolari per le imprese commerciali  [Artt. 2203 - 2221]
Paragrafo II - Delle scritture contabili  [Artt. 2214 - 2220]
Articolo 2217 - Redazione dell'inventario 

L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili.
L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.
(1)
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Note:
(1) comma sostituito con decorrenza 11.08.1994 (ved. art. 7 bis D.L. 10.06.94, n. 357 convertito con modificazioni dalla L. 08.08.94, n. 489). 

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