Libro V - Del lavoro [Artt. 2060 - 2642]
Titolo XI - Disposizioni penali in materia di società e di consorzi [Artt. 2621 - 2642] (2)
Capo III - Degli illeciti commessi mediante omissione [Artt. 2629 bis - 2631]
Articolo 2630 - Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi
Testo in vigore dal 14.04.2017
Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'Articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.
(1) (2)
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Note:
(1) Articolo:
- sostituito dall' art. 33, D.P.R. 10.02.1986, n. 30;
- modificato:
dall'art. 7 del D.Lgs. 02.05.1994 n. 315;
dall' art. 210, D.Lgs. 24.02.98 n. 58;
- sostituito dall' art. 1, D.Lgs. 11.04.2002, n. 61, con decorrenza dal 16.04.2002;
- modificato dall'art. 42, L. 07.07.2009, n. 88 con decorrenza dal 29.07.2009;
- sostituito dall'art. 9, L. 11.11.2011, n. 180, con decorrenza dal 15.11.2011.
(2) La rubrica del presente titolo è stata così sostituita dall'art. 2, D.Lgs. 15.03.2017, n. 38 con decorrenza dal 14.04.2017. Si riporta di seguito il testo previgente: " Disposizioni penali in materia di società e di consorzi".