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Articolo 1137 - Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea

 

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Codice Civile

LIBRO III - Della proprietà
TITOLO VII - Della comunione
CAPO II - Del condominio negli edifici
Articolo 1137 - Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea

In vigore dal 18.10.2022

Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria.
L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I. (2)
(1)
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Note:
(1) Articolo sostituito con decorrenza dal 18.06.2013 (ved. art. 15 L. 11.12.2012, n. 220). 
Testo in vigore sino al 17.06.2013:
"Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità stessa.
Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza , entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.".
(2) Comma modificato con decorrenza dal 18.10.2022, ed efficacia a decorrere dal 30 giugno 2023 con applicazione ai procedimenti instaurati successivamente a tale data  (ved. dall'art. 1, comma 11, D.Lgs. 10.10.2022, n. 149).
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. 
Testo in vigore sino al 17.10.2022:
"L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l'esclusione dell'articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile.".

Autore: Giovanni e Felice Montanaro- studio Montanaro Trani - commercialisti - revisori legali - consulenti di impresa - codice civile

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