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Articolo 1183 – Tempo dell'adempimento

aaacodice civile 2023 03
Codice Civile

Libro IV - Delle obbligazioni
Titolo I - Delle obbligazioni in genere
Capo II -  Dell'adempimento delle obbligazioni
Sezione I - Dell'adempimento in generale

Articolo 1183 – Tempo dell'adempimento

In vigore dal 21.04.1942

Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla (1)  immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine (3), questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice (2).
Se il termine per l'adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se è rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere fissato su istanza del debitore che intende liberarsi.
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Note:
(1) ved. codice civile:
(Delle obbligazioni - Delle obbligazioni in genere - Dell'inadempimento delle obbligazioni) Articolo 1219 - Costituzione in mora
(Delle obbligazioni - Dei singoli contratti -  Del deposito -  Del deposito in generale) Articolo 1771 - Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa
(Delle obbligazioni - Dei singoli contratti -  Del comodato) Articolo 1810 - Comodato senza determinazione di durata
(Delle obbligazioni -  Dei singoli contratti -  Dei contratti bancari - Dei depositi bancari) Articolo 1834 - Depositi di danaro
(2) ved. codice civile: (Delle obbligazioni -  Delle obbligazioni in genere -  Dell'adempimento delle obbligazioni - Dell'adempimento in generale)
Articolo 1184 – Termine
Articolo 1185 – Pendenza del termine
Articolo 1186 - Decadenza dal termine
Articolo 1187 - Computo del termine 
(3) ved. codice civile:
(Delle successioni -  Delle successioni testamentarie - Dell'istituzione di erede e dei legati - Dei legati) Articolo 650 - Fissazione di un termine per la rinunzia
Articolo 1331 - Opzione
(Delle obbligazioni -  Dei singoli contratti - Del mutuo) Articolo 1817 - Termine per la restituzione fissato dal giudice
(Delle obbligazioni - Dei singoli contratti - Del deposito - Del deposito in generale) 
Articolo 1771 - Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa

Autore Giovanni e Felice Montanaro - studio Montanaro Trani - commercialisti - revisori legali - consulenti di impresa  - codice civile 

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