Codice Civile
Libro IV - Delle obbligazioni
Titolo I - Delle obbligazioni in genere
Capo II - Dell'adempimento delle obbligazioni
Sezione I - Dell'adempimento in generale
Articolo 1184 – Termine
In vigore dal 21.04.1942
Se per l'adempimento è fissato un termine, questo si presume a favore del debitore (1), qualora non risulti stabilito a favore del creditore (2) o di entrambi .
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Note:
(1) ved. codice civile:
(dell'adempimento delle obbligazioni) Articolo 1186 - Decadenza dal termine
Articolo 1457 – Termine essenziale per una delle parti
Articolo 1563 - Scadenza delle singole prestazioni
Articolo 1816 - Termine per la restituzione fissato dalle parti
(2) ved. codice civile:
Articolo 1185 – Pendenza del termine
Articolo 1208- Requisiti per la validità dell'offerta
Articolo 1457 – Termine essenziale per una delle parti
Articolo 1563 - Scadenza delle singole prestazioni
Articolo 1816 - Termine per la restituzione fissato dalle parti
Autore Giovanni e Felice Montanaro - studio Montanaro Trani - commercialisti - revisori legali - consulenti di impresa - codice civile