Codice Civile
Libro IV - Delle obbligazioni
Titolo III - Dei singoli contratti
Capo VII - Dell'appalto
Articolo 1656 – Subappalto
In vigore dal 21.04.1942
L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente.
autore: Giovanni e Felice Montanaro-studio MOntanaro Trani - Commercialisti revisori legali consulenti di impresa - cronaca - codice civile - contratti