Codice Civile
LIBRO IV - Delle obbligazioni
TITOLO III - Dei singoli contratti
CAPO XVII - Dei contratti bancari
SEZIONE II - Del servizio bancario
Articolo 1840 - Apertura della cassetta
In vigore dal 21.04.1942
Se la cassetta è intestata a più persone, l'apertura di essa è consentita singolarmente a ciascuno degli intestatari (1), salvo diversa pattuizione.
In caso di morte dell'intestatario o di uno degli intestatari, la banca che ne abbia ricevuto comunicazione non può consentire l'apertura della cassetta se non con l'accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria.
---
Note:
(1) Ved. codice civile:
Articolo 1292 - Nozione della solidarietà
Articolo 1772 - Pluralità di depositanti e di depositari