Libro VI - della tutela dei diritti
Sezione II - Dei privilegi su mobili
Paragrafo I - Dei privilegi generali sui mobili
In vigore dal 06.07.2011
Hanno privilegio generale (3) sui mobili del debitore i crediti dello Stato (3) (4), per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi. (1)
[Se si tratta di ruoli suppletivi, e si procede per imposte relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono]. (2)
Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all' imposta sul valore aggiunto.
Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.
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Note:
(1) Comma:
- sostituito dall'art. 33, D.Lgs. 26.02.1999, n. 46;
- modificato:
dall'art. 39 D.L. 01.10.2007, n. 159, con decorrenza dal 03.10.2007;
dall'art. 23, D.L. 06.07.2011, n. 98, (G.U. 06.07.2011, n. 155), con decorrenza dal 06.07.2011.
Testo in vigore sino al 05.07.2011:
"Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche , per l'imposta regionale sulle attività produttive e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente.".
(2) Comma soppresso dall'art. 33, D.Lgs. 26.02.1999, n. 46 (G.U. 05.03.1999, n. 53, S.O. n. 45/L), con decorrenza 01.07.1999.
(3) Ved. codice civile:
Articolo 2746 - Distinzione dei privilegi
Articolo 2776 - Collocazione sussidiaria sugli immobili
Articolo 2778 - Ordine degli altri privilegi sui mobili
(4) Ved. codice civile:
Articolo 2778 - Ordine degli altri privilegi sui mobili
Articolo 2783 bis - Crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'accaio
(5) Ved. codice civile:
Articolo 2778 - Ordine degli altri privilegi sui mobili