Codice Civile
Libro IV - Delle obbligazioni
Titolo III - Dei singoli contratti
Capo XII - Del deposito
Sezione I - Del deposito in generale
Articolo 1770 - Modalità della custodia
In vigore dal 21.04.1942
Il depositario non può servirsi della cosa depositata né darla in deposito ad altri, senza il consenso (1) del depositante.
Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario può esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso al depositante appena è possibile.
---
Note:
(1) Ved. codice civile:
Articolo 1594 - Sublocazione o cessione della locazione
Articolo 1624 - Divieto di subaffitto. Cessione di affitto
Articolo 1649 - Subaffitto (Dell'affitto a coltivatore diretto)
Articolo 1656 - Subappalto (Dell'appalto)
(Delle obbligazioni - del comodato)Articolo 1804 - Obbligazioni del comodatario