Codice Civile
Libro IV - Delle obbligazioni
Titolo III - Dei singoli contratti
Capo XII - Del deposito
Sezione I - Del deposito in generale
Articolo 1771 - Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa
In vigore dal 21.04.1942
Il depositario deve restituire (1) la cosa appena il depositante la richiede, salvo che sia convenuto un termine (2) nell'interesse del depositario.
Il depositario può richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositante. Anche se non è stato convenuto un termine, il giudice può concedere al depositante un termine congruo per ricevere la cosa.
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Note:
(1) Ved. codice civile:
Articolo 1246 - Casi in cui la compensazione non si verifica
Articolo 1775 - Restituzione dei frutti
(2) Ved. codice civile:
Articolo 1183 – Tempo dell'adempimento
Articolo 1184 – Termine