Codice Civile
Libro IV - Delle obbligazioni
Titolo III - Dei singoli contratti
Capo XII - Del deposito
Sezione I - Del deposito in generale
Articolo 1772 - Pluralità di depositanti e di depositari
In vigore dal 21.04.1942
Se più sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria.
La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono più eredi (1), se la cosa non è divisibile (2).
Se più sono i depositari, il depositante ha facoltà di chiedere la restituzione a quello tra essi che detiene la cosa. Questi deve darne pronta notizia agli altri.
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Note:
(1) Ved. codice civile:
Articolo 1840 - Apertura della cassetta
(2) Ved. codice civile:
Articolo 720 - Immobili non divisibili
Articolo 1316 -Obbligazioni indivisibili