Codice Civile
Libro IV - Delle obbligazioni
Titolo III - Dei singoli contratti
Capo XII - Del deposito
Sezione I - Del deposito in generale
Articolo 1775 - Restituzione dei frutti
In vigore dal 21.04.1942
Il depositario è obbligato a restituire (1) i frutti della cosa che egli abbia percepiti.
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Note:
(1) Ved. codice civile: Articolo 1771 - Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa