Codice Civile
Libro IV - Delle obbligazioni
Titolo III - Dei singoli contratti
Capo XII - Del deposito
Sezione I - Del deposito in generale
Articolo 1776 - Obblighi dell'erede del depositario
In vigore dal 21.04.1942
L'erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede (1) la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, è obbligato soltanto a restituire (2) il corrispettivo ricevuto. Se questo non è stato ancora pagato, il depositante subentra (3) nel diritto dell'alienante.
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Note:
(1) Ved. codice civile:
Articolo 1780 - Perdita non imputabile della detenzione della cosa
Articolo 2038 - Alienazione della cosa ricevuta indebitamente
(2) Ved. codice civile:
Articolo 2041 - Azione generale di arricchimento
(3) Ved. codice civile:
Articolo 1203 - Surrogazione legale
Articolo 1259 - Subingresso del creditore nei diritti del debitore
Articolo 2900 - Condizione, modalità ed effetti