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Codici e Leggi

Articolo 1776 - Obblighi dell'erede del depositario

aaacodice civile 2023 03
 Codice Civile
Libro  IV - Delle obbligazioni
Titolo III - Dei singoli contratti
Capo XII - Del deposito
Sezione I - Del deposito in generale
Articolo 1776 - Obblighi dell'erede del depositario

In vigore dal 21.04.1942

L'erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede  (1)  la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, è obbligato soltanto a restituire  (2) il corrispettivo ricevuto. Se questo non è stato ancora pagato, il depositante subentra (3) nel diritto dell'alienante
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Note:
(1) Ved. codice civile:
Articolo 1780 - Perdita non imputabile della detenzione della cosa
Articolo 2038 - Alienazione della cosa ricevuta indebitamente
(2) Ved. codice civile:
Articolo 2041 - Azione generale di arricchimento
(3) Ved. codice civile:
Articolo 1203 - Surrogazione legale
Articolo 1259 - Subingresso del creditore nei diritti del debitore
Articolo 2900 - Condizione, modalità ed effetti





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