Codice Civile
Libro IV - Delle obbligazioni
Titolo III - Dei singoli contratti
Capo XII - Del deposito
Sezione I - Del deposito in generale
Articolo 1777 - Persona a cui deve essere restituita la cosa
In vigore dal 21.04.1942
Il depositario deve restituire la cosa al depositante (1) o alla persona indicata per riceverla, e non può esigere che il depositante provi di esserne proprietario.
Se è convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa o pretende di avere diritti su di essa, deve, sotto pena del risarcimento del danno, denunziare la controversia (2) al depositante, e puo ottenere di essere estromesso (3) dal giudizio indicando la persona del medesimo. In questo caso egli può anche liberarsi dall'obbligo di restituire la cosa, depositandola, nei modi stabiliti dal giudice, a spese del depositante.
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Note:
(1) Ved. codice civile:
Articolo 1188 – Destinatario del pagamento
Articolo 1793 - Diritti del possessore
Articolo 1836 - Legittimazione del possessore
(2) Ved.
codice civile: Articolo 1586 - Pretese da parte di terzi
codice di procedura civile: Articolo 269 - Chiamata di un terzo in causa
(3) Ved. di procedura civile codice civile: Articolo 109 - Estromissione dell'obbligato