•   info@studiomontanaro.com
  •   Tel: (+39) 0883 491900 - 0883 491001

 

Codici e Leggi

Articolo 1777 - Persona a cui deve essere restituita la cosa

aaacodice civile 2023 03
 Codice Civile
Libro  IV - Delle obbligazioni
Titolo III - Dei singoli contratti
Capo XII - Del deposito
Sezione I - Del deposito in generale
Articolo 1777 - Persona a cui deve essere restituita la cosa

In vigore dal 21.04.1942

Il depositario deve restituire la cosa al depositante  (1)  o alla persona indicata per riceverla, e non può esigere che il depositante provi di esserne proprietario.
Se è convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa o pretende di avere diritti su di essa, deve, sotto pena del risarcimento del danno, denunziare la controversia  (2)  al depositante, e puo ottenere di essere estromesso  (3)  dal giudizio indicando la persona del medesimo. In questo caso egli può anche liberarsi dall'obbligo di restituire la cosa, depositandola, nei modi stabiliti dal giudice, a spese del depositante.
---
Note:
(1) Ved. codice civile:
Articolo 1188  – Destinatario del pagamento
Articolo 1793 - Diritti del possessore
Articolo 1836 - Legittimazione del possessore
(2) Ved.
codice civile: 
Articolo 1586 - Pretese da parte di terzi
codice di procedura civile: Articolo 269 - Chiamata di un terzo in causa
(3) Ved. di procedura civile codice civile: Articolo 109 - Estromissione dell'obbligato

Lo Studio Montanaro opera su tutto il territorio nazionale nel settore della consulenza Tributaria, Societaria, Aziendale, Contabile e del Lavoro.

Forniamo servizi professionali qualificati alla piccole/medie aziende, ai grandi gruppi societari ed alle persone fisiche.

Area Privata Clienti

Contatti

Studio Montanaro
Via Prof. Francesco Milano, 1
76125 Trani (BT)
0883 491900
0883 491001
0883 491900
0883 491001
info@studiomontanaro.com
lun, mer, gio: 9:00/12:30 16:00/19:30
mar, ven: 9:00/12:30
P.IVA 07645650727