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Articolo 1284 - Saggio degli interessi



aaacodice civile 2023
Codice Civile
Libro IV - Delle obbligazioni
Titolo I - Delle obbligazioni in genere
Capo VII - Di alcune specie di obbligazioni

Sezione I - Delle obbligazioni pecuniarie
Articolo 1284 - Saggio degli interessi

Testo in vigore dal 01.01.2024

Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 2,5 % in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. (1)
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.
Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. (2)
La disposizione del quarto comma si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale. (2)
(3)
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Note:
(1) Comma sostituito:
- dall'art. 1, L. 26.11.1990, n. 353;
- dall'art. 2, comma 185, L. 23.12.1996, n. 662, con decorrenza dal 01.01.1997.

Testo in vigore sino al 31.12.1996:
Il saggio degli interessi legali è del d10% in ragione di anno.
(2) Comma  aggiunto dall'art. 17, D.L. 12.09.2014, n. 132 con decorrenza dal 13.09.2014 ed effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore [11.11.2014] della L. 10.11.2014, n. 162, di conversione del suddetto decreto.
(3) La misura del saggio degli interessi legali di cui al presente articolo è stata fissata:
- al 2,5 % in ragione d'anno a decorrere dal 01.01.1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, DM 10.12.1998 (G.U. 11.12.1998, n. 289);
- al 3,5 % in ragione d'anno a decorrere dal 01.01.2001, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, DM 11.12.2000 (G.U. 15.12.2000, n. 292);
- al 3,0 % in ragione d'anno a decorrere dal 01.01.2002, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, DM 11.12.2001 (G.U. 14.12.2001, n. 290);
- al 2.5 % in ragione d'anno a decorrere dal 01.01.2004, in virtù di quanto disposto dall'art. unico, DM 01.12.2003 (G.U. 10.12.2003, n. 286);
- al 3,0 %in ragione d'anno a decorrere dal 01.01.2008, in virtù di quanto disposto dall'art. unico, DM 12.12.2007 (G.U. 15.12.2007, n. 291);
- all'1% in ragione d'anno con decorrenza dal 1° gennaio 2010, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, D.M. 04.12.2009 (G.U. 15.12.2009, n. 291);
- all'1,5% in ragione d'anno con decorrenza dal 1° gennaio 2011, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, D.M. 07.12.2010 (G.U. 15.12.2010, n. 292);
- all'2,5% in ragione d'anno con decorrenza dal 1° gennaio 2012, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, D.M. 12.12.2011 (G.U. 15.12.2011, n. 291);
- all'1,0% in ragione d'anno con decorrenza dal 1° gennaio 2014 , in virtù di quanto disposto dall'art. 1, D.M. 12.12.2013 (G.U. 13.12.2013. n. 292);
- allo 0,5 % in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, D.M. 11.12.2014 (G.U. 15.12.2014, n. 290);
- allo 0,2 % in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, D.M. 11.12.2015 (G.U. 15.12.2015, n. 291);
- allo 0,1 % in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, D.M. 07.12.2016 (G.U. 14.12.2016, n. 291);
- allo 0,3 % n ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, D.M. 13.12.2017 (G.U. 15.12.2016, n. 292);
- allo 0,8 % in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, D.M. 12.12.2018 (G.U. 15.12.2018, n. 291).
- allo 0,05 % in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, D.M. 12.12.2019 (G.U. 14.12.2018, n. 293).
- allo 0,01 % in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, D.M. 11.12.2020 (G.U. 15.12.2020, n. 310);
- all'1,25 % in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, D.M. 13.12.2021 (G.U. 15.12.2021, n. 297);
- al 5,0 % in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, D.M. 13.12.2022 (G.U. 15.12.2022, n. 292).
- al 2,50 % in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, D.M. 29.11.2023 (G.U. 111.12.2023, n. 288).


Autore: Giovanni e Felice Montanaro

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