Codice Civile
Libro IV - Delle obbligazioni [Artt. 1173 - 2052]
Titolo III - Dei singoli contratti [Artt. 1470 - 1986]
Capo XIV - Del comodato [Artt. 1803-1812]
Articolo 1804 - Obbligazioni del comodatario
Testo in vigore dal 21.04.1942
Il comodatario è tenuto a custodire (1) e a conservare la cosa con la diligenza (2) del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa.
Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.
Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione (3) della cosa, oltre al risarcimento (4) del danno.
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Note:
(1) ved. codice civile:
(Delle obbligazioni) Articolo 1177 – Obbligazione di custodire
(Delle obbligazioni - Del deposito) Articolo 1770 - Modalità della custodia
(2) ved. codice civile: (Delle obbligazioni) Articolo 1176 – Diligenza nell'adempimento
(3) ved. codice civile: (Delle obbligazioni - Del mutuo) Articolo 1819 - Restituzione rateale
(4) ved. codice civile: (Delle obbligazioni) Articolo 1223 - Risarcimento del danno
autore: giovanni e felice montanarro - studio Montanaro - commercialisti - revisori legali Trani - novità fiscali