Codice Civile
Libro IV - Delle obbligazioni [Artt. 1173 - 2052]
Titolo III - Dei singoli contratti [Artt. 1470 - 1986]
Capo XIV - Del comodato [Artt. 1803-1812]
Articolo 1810 - Comodato senza determinazione di durata
Testo in vigore dal 21.04.1942
Se non è stato convenuto un termine (1) né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla (2) non appena il comodante la richiede
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Note:
(1) Ved. codice civile: (Delle obbligazioni - Del Comodato) Articolo 1803 - Nozione
(2) Ved. codice civile: (Delle obbligazioni - Del Comodato) Articolo 1809 – Restituzione