Codice Civile
Libro IV - Delle obbligazioni [Artt. 1173 - 2059]
Titolo I - Delle obbligazioni in genere [Artt. 1174 - 1320]
Capo VII - Di alcune specie di obbligazioni [Artt. 1277 - 1320]
Sezione I - Delle obbligazioni pecuniarie [Artt. 1277 - 1284]
Articolo 1282 - Interessi nelle obbligazioni pecuniarie
Testo in vigore dal 21.04.1942
I crediti (1) liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.
Salvo patto contrario, i crediti per fitti (2) e pigioni (3) non producono interessi se non dalla costituzione in mora (4).
Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire, non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento.
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Note:
(1) Ved. codice civile: LIBRO QUARTO. Delle obbligazioni - TITOLO TERZO. Dei singoli contratti - CAPO PRIMO. Della vendita - SEZIONE PRIMA. Disposizioni generali - PARAGRAFO SECONDO. Delle obbligazioni del compratore - Articolo 1499 - Interessi compensativi sul prezzo
(2) LIBRO QUARTO. Delle obbligazioni - TITOLO TERZO. Dei singoli contratti - CAPO SESTO. Della locazione - SEZIONE TERZA. Dell'affitto - PARAGRAFO SECONDO. Dell'affitto di fondi rustici - Articolo 1639 - Canone di affitto
(3) LIBRO QUARTO. Delle obbligazioni - TITOLO TERZO. Dei singoli contratti - CAPO SESTO. Della locazione - SEZIONE PRIMA. Disposizioni generali - Articolo 1587 - Obbligazioni principali del conduttore
(4) LIBRO QUARTO. Delle obbligazioni - TITOLO PRIMO. Delle obbligazioni in genere - CAPO TERZO. Dell'inadempimento delle obbligazioni - Articolo 1219 - Costituzione in mora