Codice Civile
Libro IV - Delle obbligazioni [Artt. 1173 - 2059]
Titolo I - Delle obbligazioni in genere [Artt. 1174 - 1320]
Capo VII - Di alcune specie di obbligazioni [Artt. 1277 - 1320]
Sezione I - Delle obbligazioni pecuniarie [Artt. 1277 - 1284]
Articolo 1283 - Anatocismo
Testo in vigore dal 21.04.1942
IIn mancanza di usi (1) contrari, gli interessi (2) scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.
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Note:
(1) Ved. codice civile: LIBRO QUARTO. Delle obbligazioni - TITOLO TERZO. Dei singoli contratti - CAPO DICIASSETTESIMO. Dei contratti bancari - SEZIONE PRIMA. Dei depositi bancari - Articolo 1834 - Depositi di danaro
(2) Ved. codice civile: Libro IV - Delle obbligazioni - Titolo I - Delle obbligazioni in genere - Capo VII - Di alcune specie di obbligazioni - Sezione I - Delle obbligazioni pecuniarie - Articolo 1283 - Anatocismo