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Giugno 2023 - Studio Montanaro

codice della crisi 2023 04
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 19.10.2017 n. 155.
Parte Prima -  Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo I - Disposizioni generali
Capo II - Principi generali
Sezione III Principi di carattere processuale
Articolo 8 - Durata massima delle misure protettive
Testo in vigore dal 15 luglio 2022

1. La durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o alla apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all'articolo 18.
(1)

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note:
(1) Articolo  sostituito, con decorrenza dal 15.07.2022, dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 17.06.2022, n. 83 . 

codice della crisi 2023 04
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 19.10.2017 n. 155.
Parte Prima -  Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo I - Disposizioni generali
Capo II - Principi generali
Sezione III Principi di carattere processuale
Articolo 7 -Trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza
Testo in vigore dal 15 luglio 2022

1Le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza sono trattate in un unico procedimento e ogni domanda sopravvenuta è riunita a quella già pendente. Il procedimento si svolge nelle forme di cui agli articoli 40 e 41.
2. Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che:
a) la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile;
b) il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati;
c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori.
3. Ferme le ipotesi di conversione di cui agli articoli 73 e 83, in tutti i casi in cui la domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale non è accolta ed è accertato lo stato di insolvenza, il tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all'apertura della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo il tribunale procede in tutti i casi in cui la domanda è inammissibile o improcedibile e nei casi previsti dall'articolo 49, comma 2.
(1)
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note:
(1) Articolo  sostituito, con decorrenza dal 15.07.2022, dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 17.06.2022, n. 83 . 

Giovedì, 29 Giugno 2023 19:05

Articolo 6 - Prededucibilità dei crediti

03 codice della crisi impresa 50
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
in attuazione della L. 19.10.2017 n. 155.

Parte I - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo I - Disposizioni generali
Capo II - Principi generali

Sezione II - Pubblicazione delle informazioni ed economicità delle procedure
Articolo 6 - Prededucibilità dei crediti

Testo in vigore dal 15 .07.2022

1. Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:
a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;
c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;
d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.
2. La prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.
(1) (2)
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Note:
(1) Articolo:
- modificato, con decorrenza dal 16.05.2022, dall'art. 2, D.Lgs. 26.10.2020, n. 147 ,;
- sostituito,  con decorrenza dal 15.07.2022, dall'art. 3, comma 3, D.Lgs. 17.06.2022, n. 83.
(2) La rubrica della Sezione cui il presente articolo appartiene è stata sostituita con decorrenza dal 15.07.2022 (ved. art. 3, comma 1, D.Lgs. 17.06.2022, n. 83).

  

03 codice della crisi impresa 50
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
in attuazione della L. 19.10.2017 n. 155.

Parte I -  Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo I - Disposizioni generali
Capo II - Principi generali

Sezione II - Pubblicazione delle informazioni ed economicità delle procedure
Articolo 5 bis - Trasparenza ed efficienza delle nomine e trattazione prioritaria delle controversie

Testo in vigore dal 15.07.2022

1. Nei siti istituzionali del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico sono pubblicate informazioni pertinenti e aggiornate sugli strumenti per la anticipata emersione della crisi, sugli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e sulle procedure di esdebitazione previsti dal presente codice e dalle leggi speciali dettate in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa. Le informazioni di cui al primo periodo sono inserite in apposita sezione dei siti internet dedicata alla crisi d'impresa, facilmente accessibile e di agevole consultazione.
2. Nei siti istituzionali di cui al comma 1 è altresì disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento. Il contenuto della lista di controllo è definito con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 13.
(1)
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Note:
(1) Articolo sostituito con decorrenza dal 15.07.2022  (ved. art. 2, comma 1, D.Lgs. 17.06.2022, n. 83.)


03 codice della crisi impresa 50
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
in attuazione della L. 19.10.2017 n. 155.

Parte I -  Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo I - Disposizioni generali
Capo II - Principi generali

Sezione I - Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell'insolvenza

Articolo 5 - Trasparenza ed efficienza delle nomine e trattazione prioritaria delle controversie

Testo in vigore dal 15.07.2022

1. Le nomine dei professionisti effettuate dalle commissioni di cui all'articolo 13, comma 6, dall'autorità giudiziaria o amministrativa e dagli organi da esse nominati devono assicurare il rispetto di criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza.
2. Per assicurare il rispetto dei principi di cui al comma 1, il segretario generale della camera di commercio del capoluogo di regione comunica alle autorità che hanno nominato i membri delle commissioni gli incarichi conferiti. La comunicazione di cui al primo periodo è inviata entro il 15 gennaio di ciascun anno e riguarda gli incarichi conferiti dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il presidente del Tribunale o, nei Tribunali suddivisi in sezioni, il presidente della sezione cui è assegnata la trattazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o delle procedure di insolvenza vigila sull'osservanza dei principi di cui al comma 1 e ne assicura l'attuazione mediante l'adozione di protocolli condivisi con i giudici della sezione.
4. Le controversie in cui è parte un organo nominato dall'autorità giudiziaria o amministrativa nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o delle procedure di insolvenza o comunque un soggetto nei cui confronti è aperta una procedura prevista dal presente codice sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte d'appello i dati relativi al numero e alla durata dei suddetti procedimenti, indicando le disposizioni adottate per assicurarne la celere trattazione. Il presidente della corte d'appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia.
(1)
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Note:
(1) Articolo sostituito con decorrenza dal 15.07.2022 (ved. art. 2, comma 1, D.Lgs. 17.06.2022, n. 83).

Giovedì, 29 Giugno 2023 16:46

Articolo 4 - Doveri delle parti



03 codice della crisi impresa 50
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
in attuazione della L. 19.10.2017 n. 155.

Parte I -  Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo I - Disposizioni generali
Capo II - Principi generali
Sezione I - Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell'insolvenza
Articolo 4 - Doveri delle parti

Testo in vigore dal 15 luglio 2022

 

1. Nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza.
2. Il debitore ha il dovere di:
a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata, e allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto;
b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1, durante la composizione negoziata, e alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;
c) gestire il patrimonio o l'impresa durante i procedimenti nell'interesse prioritario dei creditori. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 16, comma 4, e 21.
3. Ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, diverse procedure di informazione e consultazione, il datore di lavoro, che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, delle rilevanti determinazioni, assunte nel corso delle trattative della composizione negoziata e nella predisposizione del piano nell'ambito di uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni. I soggetti sindacali, entro tre giorni dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere all'imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. La consultazione si svolge con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa. In occasione della consultazione svolta nell'ambito della composizione negoziata è redatto, ai soli fini della determinazione del compenso dell'esperto di cui all'articolo 25-ter, comma 5, un sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto.
4. I creditori hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore, con l'esperto nella composizione negoziata e con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria e amministrativa e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, commi 5 e 6.
(1)
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Note:
(1) Articolo sostituito con decorrenza dal 15.07.2022 (art. 2, comma 1, D.Lgs. 17.06.2022, n. 83).


03 codice della crisi impresa 50
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
in attuazione della L. 19.10.2017 n. 155.

Parte I -  Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo I - Disposizioni generali
Capo II - Principi generali
Sezione I - Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell'insolvenza

Articolo 3 - Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa

Testo in vigore dal 15 luglio 2022

1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
2. L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.
3. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:
a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;
c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2.
4. Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3:
a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1.
(1)
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Note:
(1) Articolo sostituito, con decorrenza dal 15.07.2022, dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 17.06.2022, n. 83.

Giovedì, 29 Giugno 2023 15:13

Articolo 2 - Definizioni


03 codice della crisi impresa 50
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 19.10.2017 n. 155.
Parte Prima -  Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo I - Disposizioni generali
Capo I - Ambito di applicazione e definizioni
Articolo 2 - Definizioni
Testo in vigore dal 15.07.2022

1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "crisi": lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi; (1)
b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348;
e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;
f) «società pubbliche»: le società a controllo pubblico, le società a partecipazione pubblica e le società in house di cui all'articolo 2, lettere m), n), o), del decreto legislativo 19.08.2016, n. 175;
g) (5)
h) "gruppo di imprese": l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto; (1)
i) «gruppi di imprese di rilevante dimensione»: i gruppi di imprese composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26.06.2013;
l) «parti correlate»: si intendono quelle indicate come tali nel Regolamento della Consob in materia di operazioni con parti correlate; (2)
m) «centro degli interessi principali del debitore» (COMI): il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi;
m-bis) "strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza": le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi; (6)
n) «albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese»: l'albo, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall'articolo 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza previsti dal presente codice; (7)
o) «professionista indipendente»: il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti:
1) essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali;
2) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile;
3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa; (7)
o-bis) "esperto": il soggetto terzo e indipendente, iscritto nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 3 e nominato dalla commissione di cui al comma 6 del medesimo articolo 13, che facilita le trattative nell'ambito della composizione negoziata; (6)
p) «misure protettive»: le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza; (3)
q) «misure cautelari»: i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza; (7)
r) «classe di creditori»: insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei;
s) «domicilio digitale»: il domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
t) OCC: organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice;
u) . (4)
-----
Note:
(1) Lettera modificata: 
- con decorrenza dal 16.05.2022 dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 26.10.2020, n. 147;
con decorrenza dal 15.07.2022 dall'art. 1, D.Lgs. 17.06.2022, n. 83.

(2)  Lettera modificata con decorrenza dal 16.05.2022 dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 26.10.2020, n. 147;
(3) Lettera modificata:
- con decorrenza dal 16.05.2022 dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 26.10.2020, n. 147;
con decorrenza dal 15.07.2022 dall'art. 1, D.Lgs. 17.06.2022, n. 83.

(4) Lettera:
- modificata, con decorrenza dal 16.05.2022, dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 26.10.2020, n. 147;
- abrogata, con decorrenza dal 15.07.2022, dall'art. 1, D.Lgs. 17.06.2022, n. 83.
Testo abrogato: OCRI: gli organismi di composizione della crisi d'impresa, disciplinati dal capo II del titolo II del presente codice, che hanno il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e gestire il procedimento di allerta e, per le imprese diverse dalle imprese minori, il procedimento di composizione assistita della crisi
(5) Lettera abrogata, con decorrenza dal 15.07.2022, dall'art. 1, D.Lgs. 17.06.2022, n. 83.
Testo abrogato
«grandi imprese»: le imprese che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: venti milioni di euro; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: quaranta milioni di euro; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: duecentocinquanta;
(6) Lettera inserita, con decorrenza dal 15.07.2022, dall'art. 1, D.Lgs. 17.06.2022, n. 83 .
(7) Lettera modificata , con decorrenza dal 15.07.2022, dall'art. 1, D.Lgs. 17.06.2022, n. 83 .

Giovedì, 29 Giugno 2023 12:29

Articolo 1 - Ambito di applicazione



03 codice della crisi impresa 50
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 19.10.2017 n. 155.
Parte I -  Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo I - Disposizioni generali
Capo I - Ambito di applicazione e definizioni
Articolo 1 - Ambito di applicazione

Testo in vigore dal 15.07. 2022

1. Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.
2. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di:
a) amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Se la crisi o l’insolvenza di dette imprese non sono disciplinate in via esclusiva, restano applicabili anche le procedure ordinarie regolate dal presente codice;
b) liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 293.
3. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di crisi di impresa delle società pubbliche.
4. Le disposizioni del presente codice in tema di liquidazione coatta amministrativa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

 

Pos 01 2023 2



A partire da oggi i tabaccai non potranno più rifiutare i pagamenti elettronici per sigarette, prodotti soggetti a monopolio, valori bollati e postali.

Ciò in quanto l’Agenzia delle Dogane, con Determinazione Direttoriale Prot. 355282/RU del 26.06.2023, ha revocato l'esonero precedentemente introdotto con Determinazione Direttoriale Prot. 484555/RU del 24 ottobre 2022 (1).
 

ved. anche  Sanzioni mancata accettazione di pagamenti elettronici


(1) "I rivenditori di generi di monopolio nonché i titolari di patentino non sono soggetti all’obbligo di accettare forme di pagamento elettronico relativamente alle attività connesse alla vendita dei generi di monopolio, valori postali e valori bollati".

 

Pubblicato in Lettere Informative

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