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Codici e Leggi

Gennaio 2024 - Studio Montanaro

Nel caso di mancata iscrizione (1) all'Aire (2) entro 90 giorni dal trasferimento della residenza all'estero si applica la sanzione amministrativa prevista dalla legge 30.12.2023 n. 213 :
minimo € 200
massimo € 1.000
Il soggetto preposto all'accertamento è il Comune di provenienza nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.

(1) Sono obbligati alll'iscrizione i cittadini che:
- fissano all’estero la dimora abituale;
- risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
Sono invece esclusi dall'iscrizione:
-  coloro che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
-  i lavoratori stagionali;

-  i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
- militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.
(2) Presso l'Ufficio consolare competente.
(3) Per effetto della legge sulla prescrizione il numero massimo di anni sanzionabili è 5, pertanto la sanzione complessiva può essere di € 5.000.

 

Pubblicato in Sanzioni amministrative

2024 auto elettrica sm 50


L’Agenzia delle Entrate (1), rispondendo all'istanza di un agente di commercio, ha fornito chiarimenti sul corretto trattamento ai fini dell’IVA e delle imposte dirette da applicare alle ricariche delle auto elettriche 
tramite rete domestica presso il proprio box auto contenente anche una wall box (stazione di ricarica dell’auto elettrica a parete).

All'acquisto e l'utilizzo di auto elettriche si applicano le stesse regole previste per tutte le altre tipologie di veicoli a motore (benzina, gasolio, gas):
- imposte sui redditi (art. 164, comma 1 TUIR):
l’agente di commercio “può dedurre dal proprio reddito d’impresa, nei limiti dell’80% la spesa afferente all’energia elettrica effettivamente destinata all’alimentazione/ricarica della propria autovettura”. E questo “anche se la sua alimentazione/ricarica è effettuata presso una stazione per la ricarica ad uso domestico situata nei locali dello stesso Istante destinati a uso promiscuo della propria attività d’impresa”,
- IVA (art. 19 bis 1  del Dpr 63373)
detrazione del 100%
a condizione  che:
- i pagamenti siano effettuati mediante carte di credito, di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, comma 6 del Dpr 605/73;
- venga concretamente e puntualmente documentato e comprovato l’utilizzo di detta energia come carburante.

(1)  Risoluzione n. 477 del 15 dicembre 2023 del 15 dicembre 2023
(2) per ovvie ragione è da intendersi che, anche per i mezzi di trasporto utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, non vi siano differenze rispetto a tutte le altre tipologie di veicoli a motore (benzina, gasolio, gas):
- deducibilità costo 40% (salvo alcune eccezioni);
- detraibilità iva 20%.

Pubblicato in Lettere Informative

2024 sm impresa prossima


Descrizione Bando

Impresa Prossima è l’iniziativa del Comune di Bari che promuove l’apertura di nuovi esercizi di vicinato e pubblici esercizi attraverso:

  • il finanziamento, con un contributo a fondo perduto fino a 50.000,00, di nuovi progetti commerciali con impatto economico, territoriale, sociale e culturale;
  • l’erogazione di servizi di informazione, accompagnamento, formazione e networking a supporto della progettazione, della realizzazione e del follow-up di nuovi progetti commerciali. 

Soggetti beneficiari

Possono presentare progetti tutte le persone fisiche, singole o in gruppo informale, in possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali. 

I beneficiari si impegnano a costituire ai fini dell’ammissione a finanziamento una micro/piccola impresa con sede legale e operativa nella città di Bari. La sede operativa deve essere fissa (di proprietà o in locazione o in comodato) in locali ad uso commerciale di cui almeno uno al pianterreno, aperti al pubblico e con accesso e affaccio diretto in una via pubblica.

L'attività deve essere operante nei settori NACE:

  • C. Attività manifatturiere;
  • G. Commercio all’ingrosso e al dettaglio; Riparazione di autoveicoli e motocicli;
  • H. Trasporto e Magazzinaggio;
  • I. Servizi di alloggio e ristorazione;
  • J. Servizi di informazione e comunicazione;
  • L. Attività immobiliari;
  • M. Attività professionali, scientifiche e tecniche;
  • N. Attività amministrative e di servizi di supporto;
  • P. Istruzione;
  • R. Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento;
  • S. Altre attività di servizi 

Tipologia di interventi ammissibili

Sono ammissibili i costi sostenuti per la realizzazione di nuovi progetti commerciali nei seguenti ambiti di intervento:

  • adeguamento, ristrutturazione, rifunzionalizzazione e allestimento di locali;
  • acquisizione di beni funzionali all’esercizio del commercio;
  • digitalizzazione;
  • sostenibilità ambientale;
  • accessibilità;
  • sicurezza;
  • marketing e promozione;
  • formazione e potenziamento delle competenze;
  • innovazione, specializzazione e personalizzazione dell’offerta.

Impresa Prossima prevede azioni di accompagnamento, formazione e networking in favore delle imprese ammesse a contributo lungo l’intero ciclo del progetto commerciale. 

Entità e forma dell'agevolazione

L’ammontare totale del contributo per ciascun progetto commerciale non potrà essere superiore a €  50.000,00 e dovrà essere suddiviso in:

  • spese di investimento sino ad un massimo del 80% sul totale delle spese di investimento ammissibili e comunque non superiore a 40.000,00;
  • spese di gestione sino ad un massimo di € 10.000,00. 

Scadenza

La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 30/06/2024.

Pubblicato in Lettere Informative


La conversione in legge n. 162/2023 del decreto Sud  DL 124/2023 (Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2023 n. 268)  è stata introdotta, a partire dal 1° gennaio 2024,
e sino a tutto il al 31 dicembre 2034, la Zes unica che consente, alle aziende del Meridione, di beneficiare di agevolazioni fiscali e procedure semplificate (Legge 213/2023 - Articolo 1 comma 249).

   
Regioni ricomprese (1) 
  • Abruzzo, 
  • Basilicata, 
  • Calabria, 
  • Campania, 
  • Molise, 
  • Puglia, 
  • Sicilia, 
  • Sardegna.
Beneficiari (2)  
Soggetti esclusi                                                                                                                                                                                                                
  • l'impresa non deve operare nei settori
    - dell’industria siderurgica;
    - carbonifera;
    - della lignite;
    - dei trasporti e delle relative infrastrutture (fatta eccezione per i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti);
    - della produzione/stoccaggio/distribuzione di energia;
    - delle infrastrutture energetiche;
    - della banda larga;
  •  imprese in stato di liquidazione o di scioglimento o di difficoltà economica;
Progetti agevolabili investimenti rientranti in un progetto di investimento iniziale finalizzato a:
- creazione di un nuovo stabilimento;
- ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
- diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente ovvero alla diversificazione del processo produttivo in uno stabilimento già esistente
Beni agevolabili Acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie.
Acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. 
il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato;
Contratti di locazione finanziaria Sono agevolabili i costi sostenuti dal locatore per l’acquisto di tali beni al netto delle spese di manutenzione.
data di acquisizione dei beni a decorrere dal 1° gennaio 2024;
limiti importo i progetti di investimento devono avere un importo superiore a € 200 mila (3) ma non a € 100 milioni.
presentazione domanda

tramite sportello unico digitale, S.U.D ZES,  

procedure semplificate

I progetti  non sono soggetti a:
- SCIA ;
- rilascio di titolo abilitativo,
sono assoggettati ad autorizzazione unica, rilasciata su istanza di parte, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).
L'istanza di autorizzazione unica deve essere presentata allo Sportello unico digitale S.U.D. ZES, allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nullaosta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.

obblighi di antenere l'attività nelle aree d'impianto nelle quali è stato realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per almeno 5 anni dopo l'ultimazione dell'investimento.

Benefici
E' previsto il  Credito d’imposta  spettante sugli .

 

 Credito di imposta                                                                          Acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, 
 Il credito d'imposta oltre ad essere cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento,  è utilizzabile esclusivamente in compensazione, con l'obbligo di indicazione nel modello della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene riconosciuto il credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
   
   
   

(1) sino al 31.12.2023 erano attive 8 zone Zes in tutto il territorio del Mezzogiorno d'Italia:

  • ZES Regione Campania;
  • ZES Regione Calabria;
  • ZES Ionica Interregionale nelle regioni Puglia e Basilicata;
  • ZES Adriatica Interregionale nelle regioni Puglia e Molise;
  • ZES Sicilia occidentale;
  • ZES Sicilia orientale;
  • ZES Regione Abruzzo;
  • ZES Regione Sardegna.

(2) rispetto a quanto in vigore sino al 31.12.2023 sono state aggiunte le attività: ogistica, innovazione e ricerca
(3) sino al 31.12.2023 non era previsto l'importo minimo dell'investimento

Il decreto-legge chiarisce come, fermo restando il suddetto limite complessivo di spesa, il credito d’imposta, nel caso in cui si tratti di investimenti immobiliari realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, sia commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, 

L’art. 16 prevede, inoltre, che il credito di imposta possa essere utilizzato esclusivamente in compensazione rispetto ai versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali effettuati dal beneficiario dell’agevolazione.

Lo Sportello Unico Digitale ZES – S.U.D. ZES e il Portale della ZES unica

Come noto, il Decreto Sud ha previsto l’istituzione del Portale web della ZES Unica, il cui fine primario è quello di favorire un’immediata conoscibilità della ZES unica e dei benefici connessi, al fine di rendere maggiormente fruibili i vantaggi da essa derivanti.

La funzione primaria del portale è quella di fornire ogni informazione utile sui benefici riconosciuti alle imprese nel quadro della ZES unica. La legge di conversione ha previsto una parziale modifica al comma 2 dell’art. 12 - recante “Portale web della ZES Unica” - aggiungendo al secondo periodo la parola “accesso” tra “garantisce” e “allo sportello” prevedendo, dunque, che “Il portale, da realizzare anche in lingua inglese, fornisce tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantisce ((l'accesso)) allo sportello unico digitale ZES di cui all'articolo 13”.

Un’ulteriore novità introdotta dalla legge di conversione riguarda le modalità attuative ai fini dell’istituzione dello Sportello Unico digitale ZES (“Sportello”) previsto dall’art. 13 del decreto-legge. La legge di conversione ha apportato una modifica sostanziale al comma 3 del suddetto articolo prevedendo che, nelle more della piena operatività del S.U.D. ZES, le domande di autorizzazione unica potranno essere presentate agli sportelli unici già attivi (in attuazione della previgente disciplina in materia di ZES) per quanto attiene alle attività nei territori delle ZES già vigenti, mentre con riferimento alle attività poste in essere negli altri territori della ZES Unica, le istanze volte all’ottenimento dell’autorizzazione unica dovranno essere presentate ai SUAP territorialmente competenti.

 

 

 



Finora c’erano otto Zes diverse nelle varie Regioni.

ZES: DI CHE COSA SI TRATTA?

La Zes è un’area geograficamente limitata, nella quale le aziende già operative – e quelle che decidono di insediarvisi – possono beneficiare di speciali condizioni per gli investimenti sul territorio.
I benefici principali consistono in esenzioni parziali o totali sui dazi o semplificazioni amministrative per gli investimenti.

Istituite nel 2017, le Zes sono diventate operative solo nel 2021. Al momento le Zes presenti nel sud Italia sono otto, in quanto istituite su base regionale. Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sardegna, Sicilia e Puglia sono Zone economiche speciali separate.

Dal 2024 si vogliono unire tutte queste realtà per farne un’unica area di attrazione per gli investimenti.
 

LA ZES UNICA

Ecco il testo del ddl di conversione (C. 1416-A) del Decreto Sud n. 124 del 19.09.2023 recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.

Ricordiamo che per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attivita’ di sviluppo d’impresa.

Tra le novità si prevede l’istituzione di un portale web della ZES unica che fornirà  tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantirà l’accessibilità allo sportello unico digitale, S.U.D ZES.

Le imprese che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZES unica, dovranno presentare, allo  sportello unico digitale, S.U.D ZESl’istanza, allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto.

Credito d’imposta per investimenti nella Zes Unica per il 2024

Per l’anno 2024 e fino al 2026, alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalita’ regionale 2022-2027, viene concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito.

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi:

  • all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio,
  • nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizionealla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Portale web della ZES unica

Al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità della ZES unica e dei benefici connessi, è istituito il portale web della ZES unica.

Sportello Unico Digitale ZES – S.U.D. ZES

Dal 1° gennaio 2024 viene istituito lo Sportello Unico Digitale ZES (S.U.D. ZES) per le attività produttive nella ZES unica per il Mezzogiorno, nella Struttura di missione per le ZES presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di sportello unico per le attività produttive (SUAP) per i procedimenti di autorizzazione unica per l’avvio di attività economiche o l’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZES Unica.

 

Pubblicato in Varie
Domenica, 07 Gennaio 2024 11:13

Rivalutazione terreni e partecipazioni


Al fine di ridurre o azzerare la tassazione della plusvalenza conseguita in caso di cessione, è
 consentita la rideterminazione del costo d’acquisto di:
-  terreni (sia agricoli, sia edificabili) posseduti a titolo di: Proprietà, Usufrutto o nuda proprietà, Diritto di superficie (o enfiteusi), Ius aedificandi (“diritto di cubatura” - (CM 1/2013);
- partecipazioni in società non negoziate e quelle negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione  (possedute al di fuori del reddito d’impresa a titolo di proprietà, usufrutto o nuda proprietà).
  

Beneficiari: persone fisiche, società semplici e altre a questa equiparate, enti non commerciali.
Soggetti esclusi: coloro che detengono la partecipazione in regime di impresa. 
Adempimenti: 
a) Determinazione del valore: perizia di stima giurata redatta da un professionista abilitato:
- per le partecipazioni societarie: da dottori commercialisti, esperti contabili, revisori legali dei conti;
- per i terreni: da ingegneri, architetti,  geometri, dottori agronomi,  agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili.
Il costo della perizia aumenta il valore  fiscalmente riconosciuto del bene e, pertanto, si aggiunge al valore di perizia) se sostenuto dal contribuente
E' deducibile in 5 anni se
sostenuta dalla società le cui quote sono rivalutate.
b) Pagamento dell'imposta sostitutiva sulla base delll’intero valore di perizia e non solo sul maggior valore riconosciuto sul bene (per i titoli quotati, la rideterminazione si effettua non sul valore di perizia ma tenendo conto della media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell'anno precedente). Per il pagamento è necessario utilizzare il modello F24, indicando l'anno di rivalutazione, come anno di riferimento, e i codici tributo 8055 per le partecipazioni e 8056 per i terreni. Qualora il contribuente che intende avvalersi della rivalutazione lo abbia già fatto in passato, è possibile scomputare l’imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni.
L’eventuale ritardo o omissione delle rate successive alla prima non determina la decadenza dalla rivalutazione. In caso di omissione, l’importo non versato è iscritto a ruolo.
E' possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.

c) Inserimento, nel modello di dichiarazione Redditi relativo al periodo di imposta di riferimento della rideterminazione, dei dati relativi alla rideterminazione del valore:
- per i terreni nel quadro RM, (indicando : valore rivalutato; imposta sostitutiva dovuta, imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti  rivalutazione dei medesimi beni che può essere scomputata dall’imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione, imposta residua da versare, eventuale scelta di pagamento rateale, se l’imposta dovuta è parte di un versamento cumulativo.
- per le  partecipazioni nel quadro RT (indicando: valore rivalutato, aliquota applicata, imposta sostitutiva dovuta, imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti rivalutazione dei medesimi beni che può essere scomputata dall’imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rivalutazione, imposta da versare (qualora il risultato sia negativo il campo non va compilato), eventuale scelta di pagamento rateale, se l’imposta dovuta è parte di un versamento cumulativo.

 
Beni posseduti al 1° gennaio 2024 

scadenza adempimenti 30 giugno 2024
imposta dovuta 16%
termine pagamento unica soluzione entro il 30 giugno 2024 o in massimo tre rate di pari importo:
30 giugno 2024;
30 giugno 2025;
30 giugno 2026.
Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%annuo, da versare contestualmente

Beni posseduti al 1° gennaio 2023

scadenza adempimenti 15 novembre 2023
imposta dovuta 16%
termine pagamento unica soluzione entro il 15 novembre 2023 o in massimo tre rate di pari importo:
15 novembre 2023;
15 novembre 2024;
15 novembre 2025.
Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%annuo, da versare contestualmente.

(1) le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione sono state incluse a partire dalla norma in vigore per il 2023  

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Magazzino 2024

I commi 78-85 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2024 hanno introdotto, per il solo periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023,  la possibilità di adeguare ai fini fiscali le rimanenze iniziali di magazzino (articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi).

soggetti beneficiari esercenti attività d'impresa che non adottano i princìpi contabili internazionali
modalità di adeguamento L'adeguamento può essere effettuato mediante una delle seguenti modalità:
- eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi pagando:
a) l'i.v.a., applicando l'aliquota media:
riferibile all'anno 2023 (moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale); tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;

b) l'imposta sostitutiva  (I.R.Pe.F., I.Re.s., I.R.A.P.), del18%, da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) e il valore eliminato.
- iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse pagando:  l'imposta sostitutiva (I.R.Pe.F., I.Re.s., I.R.A.P.), del18%, da applicare sul valore iscritto.
imposta sostitutiva  18%
adempimenti L 'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. 
 pagamento Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo:
- la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2023;
- la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo. 
benefici L 'adeguamento non  comporta l'applicazione di sanzioni di alcun genere.
I valori risultanti dalle variazioni sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta 2023 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti.
L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
varie Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.

 

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aaacodice civile 2023 03
Codice Civile
Libro I – Della persona e della famiglia
Titolo VI - Del matrimonio
Capo VI - Del regime patrimoniale della famiglia
Sezione IV -  Della comunione convenzionale
Articolo 210 - Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni


Testo in vigore dal 1975

I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, modificare il regime della comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'articolo 161.
I beni indicati alle lettere c), d) ed e), dell'articolo 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale.
Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni (2) della comunione e all' uguaglianza delle quote (3) limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale. (1)
-----
Note:
(1) Articolo sostituito dall'art 79 L. 19.05.1975, n. 151. 
(2) Ved. codice civile Articolo 180 - Amministrazione dei beni della comunione
(3) Ved. codice civile Articolo 194 - Divisione dei beni della comunione

Martedì, 02 Gennaio 2024 10:39

Le principali novità del 2024

 

Nella seguente tabella si riportano le principali novità che entrano in vigore da quest'anno (*).

Agenti di assicurazioni - ritenuta di acconto (L. Bilancio 2024 art. 1 c. 89 - 90) Dal 01.01.2024 anche ai compensi erogati in favore degli agenti di assicurazioni è applicata  la ritenuta di acconto del 23%  sulla base imponibile del 50% (20% se l’intermediario ha comunicato di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi)(art. 25 bis c. 5 DPR 600/1973)
Agenzia Entrate Riscossione - debiti superiori a € 100.000  (L. Bilancio 2024 art. 1 c. 94-96) Dal 1° luglio 2024, non sarà possibile compensare nel mod. F24 crediti tributari/contributivi in presenza di debiti scaduti, di importo complessivo superiore a €100.000, relativi a:
- iscrizioni a ruolo di imposte erariali (e relativi accessori);
- accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione.
Assicurazione calamità naturali ed eventi catastrofali (L. Bilancio 2024 art. 1 c. 101-111) Entro il 31.12.2024 le imprese con sede legale in Italia iscritte nel Registro delle imprese (con esclusione di quelle agricole) dovrannostipulare contratti assicurativi a copertura dei danni causati in via diretta da eventi catastrofali (sismi, alluvioni, frane, alluvioni, ecc.) ai beni dell’attivo patrimoniale immobilizzato:
- terreni e fabbricati (escluso fabbricati costruiti in carenza delle autorizzazioni previste o gravati da abuso, anche sorto successivamente alla data di costruzione);

- impianti e macchinari;

- attrezzature industriali e commerciali. 

Il contratto di assicurazione:

- può contenere scoperti/franchigie non oltre il 10-15% del valore dei beni assicurati

- deve prevedere l’applicazione di premi proporzionali al rischio.

Dell'inadempimento di tale obbligo si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Assorbenti e sui tamponi destinati alla protezione dell’igiene femminile - non compostabili o lavabili - iva - (L. Bilancio 2024 art. 1 c. 45) Passa al 10% (dal 5%) l’Iva su Assorbenti e sui tamponi destinati alla protezione dell’igiene femminile - non compostabili o lavabili.

Attività di trasporto merci - Credito di imposta (L. Bilancio 2024 art. 1 c. 296-297)

Il credito d’imposta previsto dal “Decreto Aiuti-ter” (art. 14, co. 1, lett. a), DL n. 144/2022) è esteso alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 e:
- spetta, 
nella misura massima del 12% della spesa alle impreseesercenti l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva 7,5 t, - iscritte nell’Albo autotrasportatori di beni c/terzi (art. 24-ter, co 2, lett. a), n. 1, D.Lgs n. 504/95) .
- è utilizzabile in compensazione nel mod. F24 nel limite di € 2 mil. annui, di € 250.000 annui quale credito da indicare a quadro RU del mod. Redditi (art. 1, co 53, L. 244/2007)
- rileva ai fini del rapporto di deducibilità di interessi passivi e spese generali (ex artt. 61 e 109, co. 5, TUIR)

- non è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.
Bonus mobili L'importo massimo della spesa agevolabile scende a € 5.000.
Bonus spese veterinarie (L. Bilancio 2024 art. 1 c. 207-209) Riservato a soggetti con più di 65 anni e ISEE inferiore a € 16.215 proprietari di animali di affezione (comprende visite, operazioni chirurgiche e acquisto di farmaci). Con decreto del Ministro della salute di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, saranno indicati: criteri di ripartizione risorse, requisiti e modalità di accesso al fondo.
Canone Rai-riduzione (L. Bilancio 2024 - art. 1 c. 19) Diminuisce il Canone annuale RAI addebitato in bolletta elettrica (passa da  € 90 a € 70).
Certificazione unica (Decreto adempimenti) Dal 2024 è abolito l’obbligo di rilasciare la certificazione unica per i compensi erogati a soggetti che applicano il regime forfettario o quello di vantaggio dell’imprenditoria giovanile. 
Cesssione di beni a soggetti domiciliati e residenti fuori dell’Unione europea - i.v.a. (L. Bilancio 2024 - art. 1 c. 77) Scende a € 70,00 il valore, compreso di i.v.a., delle cessioni di  beni, destinati all'uso personale o familiare, che possono essere effettuate senza pagamento dell'i.v.a.. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura, e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (ved. art. 38 quater - DPR 633/1972)
Cessioni di metalli preziosi (L. Bilancio 2024 - art. 1 c. 92) In mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al corrispettivo della cessione (ved. art. 68 D.P.R. 917/1986)
Compensazioni - limiti ved. Agenzia Entrate Riscossione - debiti superiori a € 100.000  
Congedo per la cura dei figli - (L. Bilancio 2024 art. 1 c.) Un mese in più di congedo con indennizzo all’80% (maggiore di quello introdotto dalla L. di Bilancio 2023: 30%). Dal 2025 l’indennità per il secondo mese scenderà al 60% fermo restando l’indennizzo all’80% per un primo mese di congedo fruito entro i sei anni di età del bimbo.
Contenzioso tributario - modifiche  (Dlgs 220/2023 - art.  2, c. 3) Appello Per gli appelli notificati dal 5 gennaio 2024 non sono ammessi nuovi mezzi di prova ed è vietato produrre nuovi documenti salvo specifiche eccezioni (il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione, la parte dimostri di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa a essa non imputabile). Non sarà invece mai possibile depositare in appello procure alle liti, deleghe di firma e prove di avvenute notifiche dell’atto, se erano producibili in primo grado. 
Mediazione Dal 4 gennaio i ricorsi tributari di valore fino a € 50mila non devono più contenere la proposta di mediazione.  
Sospensiva  - impugnabilità Ai ricorsi notificati a partire dal 5 gennaio 2024, è possibile l'impugnazione dell’ordinanza cautelare innanzi alla Cgt di secondo grado entro il termine di 15 giorni (ovvero quella emessa dal giudice monocratico dinanzi alla Cgt di primo grado in composizione collegiale)  .
Spese di giudizio Per i ricorsi/appelli notificati dal 5 gennaio 2024 le spese, (compensazione, in tutto o in parte, quando la parte sia risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi prodotti solo nel corso del giudizio), dovrà attendersi lo svolgimento dei processi. Per l’impugnabilità dell’autotutela obbligatoria (espressa/tacita) o facoltativa (tacita), sarà necessario attendere i tempi di richiesta e del successivo diniego
Lettura dispositivo: Introdotta la lettura immediata del dispositivo dopo l’udienza di merito ovvero il deposito e la comunicazione entro i successivi 7 giorni,.
Vizi atto presupposto I ricorsi per contestare vizi di notifica  rispetto a un atto presupposto emesso da ente diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato,vanno notificati a entrambi gli enti.
Decontribuzione sud - proroga  (Inps Mess. 28 dicembre 2023 n. 4695Mess. 28 dicembre 2023 n. 4695) Prorogato al 30 giugno 2024 l'esonero contributivo (max 30%) per datori di lavoro privati, con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, a prescindere dalla tipologia di lavoro dipendente, (con esclusione del settore agricolo e lavoro domestico).
De Minimis (nuovo Regolamento Commissione Europea - Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 15.12.2023) Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2030 il massimale, sempre in tre anni, passa:
- per le imprese: dagli attuali € 200 mila e € 300 mila; 
- per gli enti che forniscono Servizi d’interesse economico generale: dagli attuali € 500 mila  a € 750 mila.
Prevista, per gli Stati membri, l'introduzione, entro il 01.01.2026, del registro centrale degli aiuti De Minimis.
Dichiarazione dei redditi - detrazioni lavoro dipendente (L. Bilancio n.  213/2023 -  art.1 c. 2) Passa da  € 1.880 a € 1.955  l’ammontare della detrazione spettante (art. 13 - T.U.I.R.). 
Dichiarazione dei redditi - trasmissione / controlli formali (Decreto legge approvato il 19.12.2023 - attuativo riforma fiscale) Anticipato al 30 settembre il termine per l’invio delle dichiarazioni dei redditi.
Stop invio di controlli formali, avvisi bonari e compliance nei mesi di agosto e dicembre.
Sospesi i pagamenti dal 1° agosto al 4 settembre.
Enti non commerciali (L. Bilancio n.  213/2023 -  art.1 c. 71) Fornite le interpretazioni dei casi di possesso e di utilizzo dei beni ai fini della determinazione dell'esenzione Imu.
Famiglie in difficoltà - carta dedicata a te (L. Bilancio n.  213/2023 -  art.1 c. 2-6) Prevista anche per il 2024 la carta «Dedicata a te», che consente di acquistare generi alimentari di prima necessità per nuclei familiari con Isee non superiore a € 15mila.
Fatture sanitarie prorogato il divieto di Sdi - (Milleproroghe art. 3 c. 4) Anche per il 2024 l’e-fattura non sarà trasmessa allo Sdi, ma al Sistema tessera sanitaria (Sts).
Fringe benefit dipendenti (L. Bilancio n.  213/2023 -  art.1 c. 16) Per l'anno 2024, la soglia di esenzione per l’assegnazione dei fringe benefit passa da € 1.000 a € 2.000 in presenza di figli a carico. Introdotta la possibilità di rimborsare anche utenze domestiche e spese per l’affitto e gli interessi del mutuo sul abitazione principale.
Fringe benefit - autovetture e motocicli (GU Serie Generale n. 298/2023)
Aggiornate le tabelle annuali del costo chilometrico di esercizio delle autovetture e dei motocicli.
Immobili - redditi (L. Bilancio n. 213/2023 -  art.1 c. 92 lett. a e b) I redditi derivanti da concessione in usufrutto, costituzione degli altri diritti reali di godimento e sublocazione di immobili, affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, affitto e concessione in usufrutto di aziende da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, e, in caso di successiva vendita (totale o parziale), le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi.
Immobili - variazione dello stato dei beni (L. Bilancio n. 213/2023 -  art.1 c. 86-87) Nel caso di interventi edilizi che hanno portato alla variazione della consistenza delle unità immobiliariè necessario procedere alla “Dichiarazione di variazione dello stato dei beni” (art. 1, co. 1 e 2, DM n. 701/94) al fine degli eventuali effetti sulla rendita dell'immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati.
Nei casi di omissione, l'Agenzia delle Entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione.
Immobili - vendita seconde case (L. Bilancio n. 213/2023 -  art.1 c. 64-67) In caso di vendita, entro i dieci anni dalla fine dei lavori, di seconde case ristrutturate con il superbonus, le plusvalenze saranno considerate redditi diversi e, pertanto, assoggettate all'imposta del 26%. Modificato: art. 67  e art. 68 T.U.I.R.
Inail - compensazione crediti (L. Bilancio n. 213/2023 -  art.1 c. 94-98) Dal 01.07.2024 anche per la compensazione di crediti INAIL si dovrà attendere il10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito, utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Industria 4.0 (Dl Milleproroghe - art. 9) Prorogato al 30.06.2024 il termine lungo per la realizzazione degli investimenti in beni materiali e per i quali:
- entro il 31.12.2022, sia stato versato un acconto del 20%;
- spetta il credito del 40% fino a € 2,5 milioni.
Inps- compensazione crediti (L. Bilancio n. 213/2023 -  art.1 c. 94-98) La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS potrà essere effettuata:
a) dai datori di lavoro non agricoli - a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola - a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'INPS - a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.
Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata l'INPS.
INPS gestione separata (L. Bilancio n. 213/2023 -  art. 1 c. 154) Incrementato dello 0,35% il contributo sul reddito di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi - passa quindi al 26,07%.
Interessi legali Dal 01.01.2024 scendono al 2,5% - per approfondimenti clicca qui.
Integratori alimentari - i.v.a.
legge di conversione n. 191/2023 del DL Anticipi
aliquota i.v.a. 10%.
I.R.Pe.F. - variazione scaglioni  (L. Bilancio n.  213/2023 -  art. 1 c.)

Ampliato il primo scaglione di applicazione dell'aliquota del 23%  ora si applica sino ad un imponibile di € 28.000 (risparmio massimo: € 260,00). Per approfondimenti clicca qui.

ISEE (L. Bilancio n. 213/2023 -  art. 1 c. 183-185) Nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente sono esclusi i titoli di Stato, fino al valore complessivo di  € 50.000. 
I.v.a. - versamento minimo
(decreto legislativo sugli adempimenti)
Passa da € 25,82 a € 100 il limite che consente di posticipare il versamento dell’Iva a debito risultante dalle liquidazioni periodiche.
IVIE e IVAFE sugli investimenti esteri - Incremento aliquote (L. Bilancio n. 213/2023 - art. 91) Dal 2024:
- IVIE: passa all’1,06% (dal 0,76%) per la generalità dei casi

- IVAFE: introdotta l'aliquota del 4‰ annuo del valore effettivo dei prodotti finanziari qualora siano detenuti in paesi/territori con regime fiscale privilegiato ex DM 4/05/1999
Latte in polvere - i.v.a. (L. Bilancio n. 213/2023 - art. 1 c. 45)

Torna al 10% (dal 5) l’Iva su latte in polvere e alimenti per neonati e bimbi.

Lavoratrici madri  - agevolate le assunzioni (L. Bilancio n. 213/2023 - art. 1 c. 180-182) Agevolata l'assunzione di lavoratrici con tre o più figli:
- esonero del 100% dal pagamento della quota dei contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo (limite massimo annuo di € 3.000 su base mensile)
- per il solo 2024 il beneficio è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.
Lavoro autonomo - ISCRO (L. Bilancio n. 213/2023 - art. 1 c. 142-155)

I soggetti iscritti alla Gestione separata Inps, (che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo), possono presentare, in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno, domanda, per l'attribuzione dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa.
I requisiti richiesti sono:
- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiari di Assegno di inclusione;

- aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a € 12.000, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
L'ISCRO è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda:
- spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda;
- è erogata per sei mensilità (importo mensile: massimo € 800 - minimo € 250)

La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'ISCRO determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.
L'ISCRO:
- concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 1986, n. 917).
- è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali monitora la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari.

Locazioni brevi - C.I.N.
legge di conversione n. 191/2023 del DL Anticipi
Il titolare della struttura turistico ricettiva deve richiedere telematicamente l'atribuzione del codice identificativo nazionale (C.I.N.) attestante i dati catastali dell'unità immobiliare/struttura da esporre all'esterno dello stabile e indicare in tutti gli annunci (anche dai soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare) pena la sanzione da € 500 a € 5.000.
Locazioni brevi - tassazione (L. Bilancio n.  213/2023 - art. 1 c. 63) Sale al 26% l'aliquota della cedolare secca nel caso di più di un solo appartamento locato per ciascun periodo d'imposta, mentre resta al 21% per un solo appartamento (individuato dal contribuente in dichiarazione dei redditi). In caso di locazione breve di più di quattro unità immobiliari l'attività si intende svolta in forma imprenditoriale.
Magazzino - adeguamento valori (L. Bilancio n.  213/2023 - art. 1 c. 78-81) Possibile, per il solo periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023,  adeguare ai fini fiscali le rimanenze iniziali di magazzino. Per approfondimenti clicca qui.
Mutui prima casa (L. Bilancio n.  213/2023 - art. 1 c. 7-13)

Prorogata al 31 dicembre 2024 la garanzia fino all’80% sulla quota capitale dei mutui destinati a categorie prioritarie (coppie giovani,  nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi Iacp e giovani di età inferiore ai 36 anni) in possesso di Isee non superiore a € 40mila,  che richiedeno un mutuo superiore all’80% del valore dell’immobile, ivi compresi gli oneri accessori.
La garanzia può superare l'80% se è richiesta da nuclei familiari con tre o più figli:
- in caso di tre figli di età inferiore a 21 anni il valore ISEE, non deve essere superiore a € 40.000;
- in caso di quattro figli di età inferiore a 21 anni il valore ISEE, non deve essere superiore a €45.000;
- nuclei familiari con cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e con  ISEE, non  superiore a € 50.000.

Pannolini - i.v.a. (L. Bilancio n.  213/2023 - art. 1 c. 45) Torna al 10% (dal 5) l’Iva su pannolini.
Partita i.v.a. - richiesta (L. Bilancio n.  213/2023 - art. 1 c. 99)

L'Ufficio, ha facoltà di notificare provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA nei confronti dei contribuenti che, nei 12 mesi precedenti, abbiano comunicato la cessazione di attività.
Se dopo la chiusura della partita IVA, l'Amministrazione finanziaria riscontra specifici elementi di rischiopuò attribuire una nuova partita IVA come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di 3 anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a € 50.000. Si applica, in ogni caso, la sanzione di € 3.000 di cui all'art. 11, c. 7-quater, del D.Lgs. 471/97 (ved. comma 15-bis.3 art. 35 DPR 633/72).

Pedaggi autostradali - aumenti (Decreto Milleproroghe del 29/12/2023) Aumento del 2,3%, corrispondente all’indice d’inflazione (NADEF) per l’anno 2024. 
Pellet - i.v.a. (L. Bilancio n.  213/2023 - art. 1 c. 46) Estesa ai mesi di gennaio e febbraio 2024 l'applicazione dell'aliquota del 10% introdotta dalla Finanziaria 2023.
Plastic tax (L. Bilancio n.  213/2023 - art. 1 c. 44) L'entrata in vigore slitta dal 01.01.2024 al 01.07.2024.
Regime contabilità forfettaria Dal 01 gennaio 2024 - tutti obbligati all'emissione della fattura elettronica.
Rimanenze di magazzino - aedeguamento (L. Bilancio n.  213/2023 - art. 1 c. 78-85) Consentita, per il solo periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023,  la possibilità di adeguare ai fini fiscali le rimanenze iniziali di magazzino. Per approfondimenti clicca qui.
Ritenute di acconto - versamento minimo (decreto legislativo sugli adempimenti) A partire dai compensi corrisposti dal 01.01.2024 è data facoltà di rinviare i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo di importo sino a € 100,00 sino a quando l'importo complessivamente  dovuto supererà tale limite e, comunque, non oltre il 16 dicembre dello stesso anno.
Non potranno comunque essere rinviati i pagamenti delle ritenute operate nel mese di dicembre.
Ritenute di acconto bonifici parlanti - (L. Bilancio n. 213/2023 art. 1 c. 88) Passa dall'8% all'11% la ritenuta operata da banche/poste sui bonifici “parlanti” relativi a spese rientranti nella detrazione per bonus edilizi (da calcolarsi sull'importo del bonifico scorporato del 22%).
Rivalutazione partecipazioni e terreni - (L. Bilancio n. 213/2023 art. 1 c. 52-53) Anche per il 2024 sono riaperti i termini per rivalutare quote di partecipazioni societarie e terreni. Per approfondimenti clicca qui.
Sabatini ter - (L. Bilancio n. 213/2023 art. 1 c. 256) Rifinanziata la Sabatini ter.
Scuola - (L. 206/2023 - art.18)

Da settembre 2024 partiranno, in via sperimentale, due nuovi percorsi di scuola superiore:
a) della filiera formativa tecnologico-professionale, modello 4+2 (quattro anni di istruzione tecnica o professionale più due anni di Its Academy;
b) liceo del made in Italy.      

Società sportive dilettantistiche
legge di conversione n. 191/2023 DL Anticipi
Prorogato al 30.06.2024 il termine per adeguare gli statuti alle disposizioni di cui al D.Lgs 36/2021
Sugar tax (L. Bilancio n.  213/2023 - art. 1 c. 44) L'entrata in vigore slitta dal 01.01.2024 al 01.07.2024.
Veicoli  provenienti da San Marino e Città del Vaticano - immatricolazione(L. Bilancio n. 213/2023 art. 1 c. 93) Esteso a autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, nuovi o usati, introdotti in Italia dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano il versamento dell'IVA con il modello F24 “Elementi identificativi”. Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura, il versamento dell'IVA dovuta sulla prima cessione interna dovrà essere effettuato indicando, per ciascun mezzo di trasporto,  tipo di veicolo,  numero di telaio e  ammontare dell'IVA assolta.
ZES unica ddl di conversione (C. 1416-A) - Decreto Sud n. 124 del 19.09.2023) Istituita la la Zona economica speciale per il Mezzogiorno c.d. “ZES unica“  - per approfondimenti clicca qui.

(1) Riepilogo per argomenti / categoria di soggetti interessati:
Famiglie:
Assorbenti e sui tamponi destinati alla protezione dell’igiene femminile - non compostabili o lavabili 
Canone Rai - riduzione
Compensazioni - limiti
Contenzioso tributario

Famiglie in difficoltà - carta dedicata a te
Immobili - redditi 

Immobili:
Immobili - variazione dellos tato dei beni .
Immobili - vendita seconde case
Locazioni brevi - C.I.N.

Locazioni brevi - tassazione

Mutui prima casa 
Rivalutazione partecipazioni e terreni
Imprese:
Agenti di assicurazioni - ritenuta di acconto 
Agenzia Entrate Riscossione - debiti superiori a € 100.000 

Attività di trasporto merci - Credito di imposta
Certificazione unica 
Cessioni di metalli preziosi
Compensazioni - limiti
Contenzioso tributario - mediazione

Decontribuzione sud - proroga
Inail - compensazione crediti 

Industria 4.0
Inps- compensazione crediti
I.R.Pe.F. - variazione scaglioni 

I.v.a.
Lavoratrici madri  - agevolate le assunzioni
Magazzino - adeguamento valori
Partita i.v.a. - richiesta
Plastic tax 

Regime contabilità forfettaria
Rimanenze di magazzino - aedeguamento
Ritenute di acconto - versamento minimo
Ritenute di acconto bonifici parlanti

Sugar tax 

I.v.a.:
Assorbenti e sui tamponi destinati alla protezione dell’igiene femminile - non compostabili o lavabili 
Cesssione di beni a soggetti domiciliati e residenti fuori dell’Unione europea - i.v.a
Compensazioni - limiti

Integratori alimentari - i.v.a.
I.v.a. - versamento minimo
Latte in polvere - i.v.a.
Pannolini - i.v.a.
Partita i.v.a. - richiesta
Pellet - i.v.a.
Veicoli provenienti da San Marino e Città del Vaticano - immatricolazione

Lavoratori dipendenti:
Agenzia Entrate Riscossione - debiti superiori a € 100.000  
Compensazioni - limiti

Congedo per la cura dei figli
Contenzioso tributario - mediazione
Fringe benefit dipendenti
Fringe benefit - autovetture e motocicli

I.R.Pe.F. - variazione scaglioni
Lavoratrici madri  - agevolate le assunzioni

Liberi professionisti:
Agenzia Entrate Riscossione - debiti superiori a € 100.000
Certificazione unica

Compensazioni - limiti
Contenzioso tributario - mediazione
Inail - compensazione crediti 

Inps - compensazione crediti
Inps gestione separata

I.R.Pe.F. - variazione scaglioni 

I.v.a.
Lavoratrici madri  - agevolate le assunzioni

Partita i.v.a. - richiesta 

Regime contabilità forfettaria
Ritenute di acconto - versamento minimo
Ritenute di acconto bonifici parlanti

 

Pubblicato in Lettere Informative

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