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Gennaio 2024 - Studio Montanaro

2024 auto elettrica sm 50


L’Agenzia delle Entrate (1), rispondendo all'istanza di un agente di commercio, ha fornito chiarimenti sul corretto trattamento ai fini dell’IVA e delle imposte dirette da applicare alle ricariche delle auto elettriche 
tramite rete domestica presso il proprio box auto contenente anche una wall box (stazione di ricarica dell’auto elettrica a parete).

All'acquisto e l'utilizzo di auto elettriche si applicano le stesse regole previste per tutte le altre tipologie di veicoli a motore (benzina, gasolio, gas):
- imposte sui redditi (art. 164, comma 1 TUIR):
l’agente di commercio “può dedurre dal proprio reddito d’impresa, nei limiti dell’80% la spesa afferente all’energia elettrica effettivamente destinata all’alimentazione/ricarica della propria autovettura”. E questo “anche se la sua alimentazione/ricarica è effettuata presso una stazione per la ricarica ad uso domestico situata nei locali dello stesso Istante destinati a uso promiscuo della propria attività d’impresa”,
- IVA (art. 19 bis 1  del Dpr 63373)
detrazione del 100%
a condizione  che:
- i pagamenti siano effettuati mediante carte di credito, di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, comma 6 del Dpr 605/73;
- venga concretamente e puntualmente documentato e comprovato l’utilizzo di detta energia come carburante.

(1)  Risoluzione n. 477 del 15 dicembre 2023 del 15 dicembre 2023
(2) per ovvie ragione è da intendersi che, anche per i mezzi di trasporto utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, non vi siano differenze rispetto a tutte le altre tipologie di veicoli a motore (benzina, gasolio, gas):
- deducibilità costo 40% (salvo alcune eccezioni);
- detraibilità iva 20%.

Pubblicato in Lettere Informative

2024 sm impresa prossima


Descrizione Bando

Impresa Prossima è l’iniziativa del Comune di Bari che promuove l’apertura di nuovi esercizi di vicinato e pubblici esercizi attraverso:

  • il finanziamento, con un contributo a fondo perduto fino a 50.000,00, di nuovi progetti commerciali con impatto economico, territoriale, sociale e culturale;
  • l’erogazione di servizi di informazione, accompagnamento, formazione e networking a supporto della progettazione, della realizzazione e del follow-up di nuovi progetti commerciali. 

Soggetti beneficiari

Possono presentare progetti tutte le persone fisiche, singole o in gruppo informale, in possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali. 

I beneficiari si impegnano a costituire ai fini dell’ammissione a finanziamento una micro/piccola impresa con sede legale e operativa nella città di Bari. La sede operativa deve essere fissa (di proprietà o in locazione o in comodato) in locali ad uso commerciale di cui almeno uno al pianterreno, aperti al pubblico e con accesso e affaccio diretto in una via pubblica.

L'attività deve essere operante nei settori NACE:

  • C. Attività manifatturiere;
  • G. Commercio all’ingrosso e al dettaglio; Riparazione di autoveicoli e motocicli;
  • H. Trasporto e Magazzinaggio;
  • I. Servizi di alloggio e ristorazione;
  • J. Servizi di informazione e comunicazione;
  • L. Attività immobiliari;
  • M. Attività professionali, scientifiche e tecniche;
  • N. Attività amministrative e di servizi di supporto;
  • P. Istruzione;
  • R. Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento;
  • S. Altre attività di servizi 

Tipologia di interventi ammissibili

Sono ammissibili i costi sostenuti per la realizzazione di nuovi progetti commerciali nei seguenti ambiti di intervento:

  • adeguamento, ristrutturazione, rifunzionalizzazione e allestimento di locali;
  • acquisizione di beni funzionali all’esercizio del commercio;
  • digitalizzazione;
  • sostenibilità ambientale;
  • accessibilità;
  • sicurezza;
  • marketing e promozione;
  • formazione e potenziamento delle competenze;
  • innovazione, specializzazione e personalizzazione dell’offerta.

Impresa Prossima prevede azioni di accompagnamento, formazione e networking in favore delle imprese ammesse a contributo lungo l’intero ciclo del progetto commerciale. 

Entità e forma dell'agevolazione

L’ammontare totale del contributo per ciascun progetto commerciale non potrà essere superiore a €  50.000,00 e dovrà essere suddiviso in:

  • spese di investimento sino ad un massimo del 80% sul totale delle spese di investimento ammissibili e comunque non superiore a 40.000,00;
  • spese di gestione sino ad un massimo di € 10.000,00. 

Scadenza

La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 30/06/2024.

Pubblicato in Lettere Informative
Martedì, 02 Gennaio 2024 10:39

Le principali novità del 2024

 

Nella seguente tabella si riportano le principali novità che entrano in vigore da quest'anno (*).

Agenti di assicurazioni - ritenuta di acconto (L. Bilancio 2024 art. 1 c. 89 - 90) Dal 01.01.2024 anche ai compensi erogati in favore degli agenti di assicurazioni è applicata  la ritenuta di acconto del 23%  sulla base imponibile del 50% (20% se l’intermediario ha comunicato di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi)(art. 25 bis c. 5 DPR 600/1973)
Agenzia Entrate Riscossione - debiti superiori a € 100.000  (L. Bilancio 2024 art. 1 c. 94-96) Dal 1° luglio 2024, non sarà possibile compensare nel mod. F24 crediti tributari/contributivi in presenza di debiti scaduti, di importo complessivo superiore a €100.000, relativi a:
- iscrizioni a ruolo di imposte erariali (e relativi accessori);
- accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione.
Assicurazione calamità naturali ed eventi catastrofali (L. Bilancio 2024 art. 1 c. 101-111) Entro il 31.12.2024 le imprese con sede legale in Italia iscritte nel Registro delle imprese (con esclusione di quelle agricole) dovrannostipulare contratti assicurativi a copertura dei danni causati in via diretta da eventi catastrofali (sismi, alluvioni, frane, alluvioni, ecc.) ai beni dell’attivo patrimoniale immobilizzato:
- terreni e fabbricati (escluso fabbricati costruiti in carenza delle autorizzazioni previste o gravati da abuso, anche sorto successivamente alla data di costruzione);

- impianti e macchinari;

- attrezzature industriali e commerciali. 

Il contratto di assicurazione:

- può contenere scoperti/franchigie non oltre il 10-15% del valore dei beni assicurati

- deve prevedere l’applicazione di premi proporzionali al rischio.

Dell'inadempimento di tale obbligo si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Assorbenti e sui tamponi destinati alla protezione dell’igiene femminile - non compostabili o lavabili - iva - (L. Bilancio 2024 art. 1 c. 45) Passa al 10% (dal 5%) l’Iva su Assorbenti e sui tamponi destinati alla protezione dell’igiene femminile - non compostabili o lavabili.

Attività di trasporto merci - Credito di imposta (L. Bilancio 2024 art. 1 c. 296-297)

Il credito d’imposta previsto dal “Decreto Aiuti-ter” (art. 14, co. 1, lett. a), DL n. 144/2022) è esteso alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 e:
- spetta, 
nella misura massima del 12% della spesa alle impreseesercenti l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva 7,5 t, - iscritte nell’Albo autotrasportatori di beni c/terzi (art. 24-ter, co 2, lett. a), n. 1, D.Lgs n. 504/95) .
- è utilizzabile in compensazione nel mod. F24 nel limite di € 2 mil. annui, di € 250.000 annui quale credito da indicare a quadro RU del mod. Redditi (art. 1, co 53, L. 244/2007)
- rileva ai fini del rapporto di deducibilità di interessi passivi e spese generali (ex artt. 61 e 109, co. 5, TUIR)

- non è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.
Bonus mobili L'importo massimo della spesa agevolabile scende a € 5.000.
Bonus spese veterinarie (L. Bilancio 2024 art. 1 c. 207-209) Riservato a soggetti con più di 65 anni e ISEE inferiore a € 16.215 proprietari di animali di affezione (comprende visite, operazioni chirurgiche e acquisto di farmaci). Con decreto del Ministro della salute di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, saranno indicati: criteri di ripartizione risorse, requisiti e modalità di accesso al fondo.
Canone Rai-riduzione (L. Bilancio 2024 - art. 1 c. 19) Diminuisce il Canone annuale RAI addebitato in bolletta elettrica (passa da  € 90 a € 70).
Certificazione unica (Decreto adempimenti) Dal 2024 è abolito l’obbligo di rilasciare la certificazione unica per i compensi erogati a soggetti che applicano il regime forfettario o quello di vantaggio dell’imprenditoria giovanile. 
Cesssione di beni a soggetti domiciliati e residenti fuori dell’Unione europea - i.v.a. (L. Bilancio 2024 - art. 1 c. 77) Scende a € 70,00 il valore, compreso di i.v.a., delle cessioni di  beni, destinati all'uso personale o familiare, che possono essere effettuate senza pagamento dell'i.v.a.. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura, e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (ved. art. 38 quater - DPR 633/1972)
Cessioni di metalli preziosi (L. Bilancio 2024 - art. 1 c. 92) In mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al corrispettivo della cessione (ved. art. 68 D.P.R. 917/1986)
Compensazioni - limiti ved. Agenzia Entrate Riscossione - debiti superiori a € 100.000  
Congedo per la cura dei figli - (L. Bilancio 2024 art. 1 c.) Un mese in più di congedo con indennizzo all’80% (maggiore di quello introdotto dalla L. di Bilancio 2023: 30%). Dal 2025 l’indennità per il secondo mese scenderà al 60% fermo restando l’indennizzo all’80% per un primo mese di congedo fruito entro i sei anni di età del bimbo.
Contenzioso tributario - modifiche  (Dlgs 220/2023 - art.  2, c. 3) Appello Per gli appelli notificati dal 5 gennaio 2024 non sono ammessi nuovi mezzi di prova ed è vietato produrre nuovi documenti salvo specifiche eccezioni (il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione, la parte dimostri di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa a essa non imputabile). Non sarà invece mai possibile depositare in appello procure alle liti, deleghe di firma e prove di avvenute notifiche dell’atto, se erano producibili in primo grado. 
Mediazione Dal 4 gennaio i ricorsi tributari di valore fino a € 50mila non devono più contenere la proposta di mediazione.  
Sospensiva  - impugnabilità Ai ricorsi notificati a partire dal 5 gennaio 2024, è possibile l'impugnazione dell’ordinanza cautelare innanzi alla Cgt di secondo grado entro il termine di 15 giorni (ovvero quella emessa dal giudice monocratico dinanzi alla Cgt di primo grado in composizione collegiale)  .
Spese di giudizio Per i ricorsi/appelli notificati dal 5 gennaio 2024 le spese, (compensazione, in tutto o in parte, quando la parte sia risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi prodotti solo nel corso del giudizio), dovrà attendersi lo svolgimento dei processi. Per l’impugnabilità dell’autotutela obbligatoria (espressa/tacita) o facoltativa (tacita), sarà necessario attendere i tempi di richiesta e del successivo diniego
Lettura dispositivo: Introdotta la lettura immediata del dispositivo dopo l’udienza di merito ovvero il deposito e la comunicazione entro i successivi 7 giorni,.
Vizi atto presupposto I ricorsi per contestare vizi di notifica  rispetto a un atto presupposto emesso da ente diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato,vanno notificati a entrambi gli enti.
Decontribuzione sud - proroga  (Inps Mess. 28 dicembre 2023 n. 4695Mess. 28 dicembre 2023 n. 4695) Prorogato al 30 giugno 2024 l'esonero contributivo (max 30%) per datori di lavoro privati, con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, a prescindere dalla tipologia di lavoro dipendente, (con esclusione del settore agricolo e lavoro domestico).
De Minimis (nuovo Regolamento Commissione Europea - Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 15.12.2023) Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2030 il massimale, sempre in tre anni, passa:
- per le imprese: dagli attuali € 200 mila e € 300 mila; 
- per gli enti che forniscono Servizi d’interesse economico generale: dagli attuali € 500 mila  a € 750 mila.
Prevista, per gli Stati membri, l'introduzione, entro il 01.01.2026, del registro centrale degli aiuti De Minimis.
Dichiarazione dei redditi - detrazioni lavoro dipendente (L. Bilancio n.  213/2023 -  art.1 c. 2) Passa da  € 1.880 a € 1.955  l’ammontare della detrazione spettante (art. 13 - T.U.I.R.). 
Dichiarazione dei redditi - trasmissione / controlli formali (Decreto legge approvato il 19.12.2023 - attuativo riforma fiscale) Anticipato al 30 settembre il termine per l’invio delle dichiarazioni dei redditi.
Stop invio di controlli formali, avvisi bonari e compliance nei mesi di agosto e dicembre.
Sospesi i pagamenti dal 1° agosto al 4 settembre.
Enti non commerciali (L. Bilancio n.  213/2023 -  art.1 c. 71) Fornite le interpretazioni dei casi di possesso e di utilizzo dei beni ai fini della determinazione dell'esenzione Imu.
Famiglie in difficoltà - carta dedicata a te (L. Bilancio n.  213/2023 -  art.1 c. 2-6) Prevista anche per il 2024 la carta «Dedicata a te», che consente di acquistare generi alimentari di prima necessità per nuclei familiari con Isee non superiore a € 15mila.
Fatture sanitarie prorogato il divieto di Sdi - (Milleproroghe art. 3 c. 4) Anche per il 2024 l’e-fattura non sarà trasmessa allo Sdi, ma al Sistema tessera sanitaria (Sts).
Fringe benefit dipendenti (L. Bilancio n.  213/2023 -  art.1 c. 16) Per l'anno 2024, la soglia di esenzione per l’assegnazione dei fringe benefit passa da € 1.000 a € 2.000 in presenza di figli a carico. Introdotta la possibilità di rimborsare anche utenze domestiche e spese per l’affitto e gli interessi del mutuo sul abitazione principale.
Fringe benefit - autovetture e motocicli (GU Serie Generale n. 298/2023)
Aggiornate le tabelle annuali del costo chilometrico di esercizio delle autovetture e dei motocicli.
Immobili - redditi (L. Bilancio n. 213/2023 -  art.1 c. 92 lett. a e b) I redditi derivanti da concessione in usufrutto, costituzione degli altri diritti reali di godimento e sublocazione di immobili, affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, affitto e concessione in usufrutto di aziende da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, e, in caso di successiva vendita (totale o parziale), le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi.
Immobili - variazione dello stato dei beni (L. Bilancio n. 213/2023 -  art.1 c. 86-87) Nel caso di interventi edilizi che hanno portato alla variazione della consistenza delle unità immobiliariè necessario procedere alla “Dichiarazione di variazione dello stato dei beni” (art. 1, co. 1 e 2, DM n. 701/94) al fine degli eventuali effetti sulla rendita dell'immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati.
Nei casi di omissione, l'Agenzia delle Entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione.
Immobili - vendita seconde case (L. Bilancio n. 213/2023 -  art.1 c. 64-67) In caso di vendita, entro i dieci anni dalla fine dei lavori, di seconde case ristrutturate con il superbonus, le plusvalenze saranno considerate redditi diversi e, pertanto, assoggettate all'imposta del 26%. Modificato: art. 67  e art. 68 T.U.I.R.
Inail - compensazione crediti (L. Bilancio n. 213/2023 -  art.1 c. 94-98) Dal 01.07.2024 anche per la compensazione di crediti INAIL si dovrà attendere il10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito, utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Industria 4.0 (Dl Milleproroghe - art. 9) Prorogato al 30.06.2024 il termine lungo per la realizzazione degli investimenti in beni materiali e per i quali:
- entro il 31.12.2022, sia stato versato un acconto del 20%;
- spetta il credito del 40% fino a € 2,5 milioni.
Inps- compensazione crediti (L. Bilancio n. 213/2023 -  art.1 c. 94-98) La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS potrà essere effettuata:
a) dai datori di lavoro non agricoli - a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola - a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'INPS - a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.
Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata l'INPS.
INPS gestione separata (L. Bilancio n. 213/2023 -  art. 1 c. 154) Incrementato dello 0,35% il contributo sul reddito di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi - passa quindi al 26,07%.
Interessi legali Dal 01.01.2024 scendono al 2,5% - per approfondimenti clicca qui.
Integratori alimentari - i.v.a.
legge di conversione n. 191/2023 del DL Anticipi
aliquota i.v.a. 10%.
I.R.Pe.F. - variazione scaglioni  (L. Bilancio n.  213/2023 -  art. 1 c.)

Ampliato il primo scaglione di applicazione dell'aliquota del 23%  ora si applica sino ad un imponibile di € 28.000 (risparmio massimo: € 260,00). Per approfondimenti clicca qui.

ISEE (L. Bilancio n. 213/2023 -  art. 1 c. 183-185) Nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente sono esclusi i titoli di Stato, fino al valore complessivo di  € 50.000. 
I.v.a. - versamento minimo
(decreto legislativo sugli adempimenti)
Passa da € 25,82 a € 100 il limite che consente di posticipare il versamento dell’Iva a debito risultante dalle liquidazioni periodiche.
IVIE e IVAFE sugli investimenti esteri - Incremento aliquote (L. Bilancio n. 213/2023 - art. 91) Dal 2024:
- IVIE: passa all’1,06% (dal 0,76%) per la generalità dei casi

- IVAFE: introdotta l'aliquota del 4‰ annuo del valore effettivo dei prodotti finanziari qualora siano detenuti in paesi/territori con regime fiscale privilegiato ex DM 4/05/1999
Latte in polvere - i.v.a. (L. Bilancio n. 213/2023 - art. 1 c. 45)

Torna al 10% (dal 5) l’Iva su latte in polvere e alimenti per neonati e bimbi.

Lavoratrici madri  - agevolate le assunzioni (L. Bilancio n. 213/2023 - art. 1 c. 180-182) Agevolata l'assunzione di lavoratrici con tre o più figli:
- esonero del 100% dal pagamento della quota dei contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo (limite massimo annuo di € 3.000 su base mensile)
- per il solo 2024 il beneficio è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.
Lavoro autonomo - ISCRO (L. Bilancio n. 213/2023 - art. 1 c. 142-155)

I soggetti iscritti alla Gestione separata Inps, (che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo), possono presentare, in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno, domanda, per l'attribuzione dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa.
I requisiti richiesti sono:
- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiari di Assegno di inclusione;

- aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a € 12.000, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
L'ISCRO è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda:
- spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda;
- è erogata per sei mensilità (importo mensile: massimo € 800 - minimo € 250)

La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'ISCRO determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.
L'ISCRO:
- concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 1986, n. 917).
- è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali monitora la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari.

Locazioni brevi - C.I.N.
legge di conversione n. 191/2023 del DL Anticipi
Il titolare della struttura turistico ricettiva deve richiedere telematicamente l'atribuzione del codice identificativo nazionale (C.I.N.) attestante i dati catastali dell'unità immobiliare/struttura da esporre all'esterno dello stabile e indicare in tutti gli annunci (anche dai soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare) pena la sanzione da € 500 a € 5.000.
Locazioni brevi - tassazione (L. Bilancio n.  213/2023 - art. 1 c. 63) Sale al 26% l'aliquota della cedolare secca nel caso di più di un solo appartamento locato per ciascun periodo d'imposta, mentre resta al 21% per un solo appartamento (individuato dal contribuente in dichiarazione dei redditi). In caso di locazione breve di più di quattro unità immobiliari l'attività si intende svolta in forma imprenditoriale.
Magazzino - adeguamento valori (L. Bilancio n.  213/2023 - art. 1 c. 78-81) Possibile, per il solo periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023,  adeguare ai fini fiscali le rimanenze iniziali di magazzino. Per approfondimenti clicca qui.
Mutui prima casa (L. Bilancio n.  213/2023 - art. 1 c. 7-13)

Prorogata al 31 dicembre 2024 la garanzia fino all’80% sulla quota capitale dei mutui destinati a categorie prioritarie (coppie giovani,  nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi Iacp e giovani di età inferiore ai 36 anni) in possesso di Isee non superiore a € 40mila,  che richiedeno un mutuo superiore all’80% del valore dell’immobile, ivi compresi gli oneri accessori.
La garanzia può superare l'80% se è richiesta da nuclei familiari con tre o più figli:
- in caso di tre figli di età inferiore a 21 anni il valore ISEE, non deve essere superiore a € 40.000;
- in caso di quattro figli di età inferiore a 21 anni il valore ISEE, non deve essere superiore a €45.000;
- nuclei familiari con cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e con  ISEE, non  superiore a € 50.000.

Pannolini - i.v.a. (L. Bilancio n.  213/2023 - art. 1 c. 45) Torna al 10% (dal 5) l’Iva su pannolini.
Partita i.v.a. - richiesta (L. Bilancio n.  213/2023 - art. 1 c. 99)

L'Ufficio, ha facoltà di notificare provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA nei confronti dei contribuenti che, nei 12 mesi precedenti, abbiano comunicato la cessazione di attività.
Se dopo la chiusura della partita IVA, l'Amministrazione finanziaria riscontra specifici elementi di rischiopuò attribuire una nuova partita IVA come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di 3 anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a € 50.000. Si applica, in ogni caso, la sanzione di € 3.000 di cui all'art. 11, c. 7-quater, del D.Lgs. 471/97 (ved. comma 15-bis.3 art. 35 DPR 633/72).

Pedaggi autostradali - aumenti (Decreto Milleproroghe del 29/12/2023) Aumento del 2,3%, corrispondente all’indice d’inflazione (NADEF) per l’anno 2024. 
Pellet - i.v.a. (L. Bilancio n.  213/2023 - art. 1 c. 46) Estesa ai mesi di gennaio e febbraio 2024 l'applicazione dell'aliquota del 10% introdotta dalla Finanziaria 2023.
Plastic tax (L. Bilancio n.  213/2023 - art. 1 c. 44) L'entrata in vigore slitta dal 01.01.2024 al 01.07.2024.
Regime contabilità forfettaria Dal 01 gennaio 2024 - tutti obbligati all'emissione della fattura elettronica.
Rimanenze di magazzino - aedeguamento (L. Bilancio n.  213/2023 - art. 1 c. 78-85) Consentita, per il solo periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023,  la possibilità di adeguare ai fini fiscali le rimanenze iniziali di magazzino. Per approfondimenti clicca qui.
Ritenute di acconto - versamento minimo (decreto legislativo sugli adempimenti) A partire dai compensi corrisposti dal 01.01.2024 è data facoltà di rinviare i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo di importo sino a € 100,00 sino a quando l'importo complessivamente  dovuto supererà tale limite e, comunque, non oltre il 16 dicembre dello stesso anno.
Non potranno comunque essere rinviati i pagamenti delle ritenute operate nel mese di dicembre.
Ritenute di acconto bonifici parlanti - (L. Bilancio n. 213/2023 art. 1 c. 88) Passa dall'8% all'11% la ritenuta operata da banche/poste sui bonifici “parlanti” relativi a spese rientranti nella detrazione per bonus edilizi (da calcolarsi sull'importo del bonifico scorporato del 22%).
Rivalutazione partecipazioni e terreni - (L. Bilancio n. 213/2023 art. 1 c. 52-53) Anche per il 2024 sono riaperti i termini per rivalutare quote di partecipazioni societarie e terreni. Per approfondimenti clicca qui.
Sabatini ter - (L. Bilancio n. 213/2023 art. 1 c. 256) Rifinanziata la Sabatini ter.
Scuola - (L. 206/2023 - art.18)

Da settembre 2024 partiranno, in via sperimentale, due nuovi percorsi di scuola superiore:
a) della filiera formativa tecnologico-professionale, modello 4+2 (quattro anni di istruzione tecnica o professionale più due anni di Its Academy;
b) liceo del made in Italy.      

Società sportive dilettantistiche
legge di conversione n. 191/2023 DL Anticipi
Prorogato al 30.06.2024 il termine per adeguare gli statuti alle disposizioni di cui al D.Lgs 36/2021
Sugar tax (L. Bilancio n.  213/2023 - art. 1 c. 44) L'entrata in vigore slitta dal 01.01.2024 al 01.07.2024.
Veicoli  provenienti da San Marino e Città del Vaticano - immatricolazione(L. Bilancio n. 213/2023 art. 1 c. 93) Esteso a autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, nuovi o usati, introdotti in Italia dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano il versamento dell'IVA con il modello F24 “Elementi identificativi”. Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura, il versamento dell'IVA dovuta sulla prima cessione interna dovrà essere effettuato indicando, per ciascun mezzo di trasporto,  tipo di veicolo,  numero di telaio e  ammontare dell'IVA assolta.
ZES unica ddl di conversione (C. 1416-A) - Decreto Sud n. 124 del 19.09.2023) Istituita la la Zona economica speciale per il Mezzogiorno c.d. “ZES unica“  - per approfondimenti clicca qui.

(1) Riepilogo per argomenti / categoria di soggetti interessati:
Famiglie:
Assorbenti e sui tamponi destinati alla protezione dell’igiene femminile - non compostabili o lavabili 
Canone Rai - riduzione
Compensazioni - limiti
Contenzioso tributario

Famiglie in difficoltà - carta dedicata a te
Immobili - redditi 

Immobili:
Immobili - variazione dellos tato dei beni .
Immobili - vendita seconde case
Locazioni brevi - C.I.N.

Locazioni brevi - tassazione

Mutui prima casa 
Rivalutazione partecipazioni e terreni
Imprese:
Agenti di assicurazioni - ritenuta di acconto 
Agenzia Entrate Riscossione - debiti superiori a € 100.000 

Attività di trasporto merci - Credito di imposta
Certificazione unica 
Cessioni di metalli preziosi
Compensazioni - limiti
Contenzioso tributario - mediazione

Decontribuzione sud - proroga
Inail - compensazione crediti 

Industria 4.0
Inps- compensazione crediti
I.R.Pe.F. - variazione scaglioni 

I.v.a.
Lavoratrici madri  - agevolate le assunzioni
Magazzino - adeguamento valori
Partita i.v.a. - richiesta
Plastic tax 

Regime contabilità forfettaria
Rimanenze di magazzino - aedeguamento
Ritenute di acconto - versamento minimo
Ritenute di acconto bonifici parlanti

Sugar tax 

I.v.a.:
Assorbenti e sui tamponi destinati alla protezione dell’igiene femminile - non compostabili o lavabili 
Cesssione di beni a soggetti domiciliati e residenti fuori dell’Unione europea - i.v.a
Compensazioni - limiti

Integratori alimentari - i.v.a.
I.v.a. - versamento minimo
Latte in polvere - i.v.a.
Pannolini - i.v.a.
Partita i.v.a. - richiesta
Pellet - i.v.a.
Veicoli provenienti da San Marino e Città del Vaticano - immatricolazione

Lavoratori dipendenti:
Agenzia Entrate Riscossione - debiti superiori a € 100.000  
Compensazioni - limiti

Congedo per la cura dei figli
Contenzioso tributario - mediazione
Fringe benefit dipendenti
Fringe benefit - autovetture e motocicli

I.R.Pe.F. - variazione scaglioni
Lavoratrici madri  - agevolate le assunzioni

Liberi professionisti:
Agenzia Entrate Riscossione - debiti superiori a € 100.000
Certificazione unica

Compensazioni - limiti
Contenzioso tributario - mediazione
Inail - compensazione crediti 

Inps - compensazione crediti
Inps gestione separata

I.R.Pe.F. - variazione scaglioni 

I.v.a.
Lavoratrici madri  - agevolate le assunzioni

Partita i.v.a. - richiesta 

Regime contabilità forfettaria
Ritenute di acconto - versamento minimo
Ritenute di acconto bonifici parlanti

 

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