1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.
2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito di cui all'Articolo 19, comma 1, lettere g) e g-bis), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione o di autotutela presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. (1)
(2)
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Note:
(1) Comma modificato con decorrenza dal 04.01.2024 ed applicazione ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024 prima dall'art 69 D.L. 30.08.1993, n. 331, e poi dall'art. 1, comma 1, lett. l), D.Lgs. 30.12.2023, n. 220.
(2) Denominazione del Capo modificata con decorrenza dal 16.09.2022 (ved. art. 4, comma 1, lett. a), L. 31.08.2022, n. 130).
Denominazione in vigore sino al 15.09.2022:
Il procedimento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale
Giurisprudenza:
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Articolo 455 - Efficacia della sentenza di rettificazione
Codice Civile
Libro I - Delle persone e della famiglia
Titolo XIV - Degli atti dello stato civile
Articolo 455 - Efficacia della sentenza di rettificazione
Testo in vigore dal 21.04.1942
La sentenza di rettificazione non può essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati.
Articolo 454 - Rettificazioni [abrogato]
Codice Civile
Libro I - Delle persone e della famiglia
Titolo XIV - Degli atti dello stato civile
Articolo 454 - Rettificazioni [abrogato] (1)
Testo in vigore sino al 30.03.2001
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Note:
(1) Articolo abrogato con decorrenza dal 30.03.2001 (ved. art. 110, D.P.R. 03.11.2000, n. 396 ).
Testo in vigore sino al 29.03.2021:
La rettificazione degli atti dello stato civile si fa in forza disentenza del tribunale passata ingiudicato , con la quale si ordina all'ufficiale dello statocivile di rettificare un atto esistente nei registri o di ricevereun atto omesso o di rinnovare un atto smarrito o distrutto.
Le sentenze devono essere trascritte nei registri
Articolo 453 - Annotazioni
Codice Civile
Libro I - Delle persone e della famiglia
Titolo XIV - Degli atti dello stato civile
Articolo 453 - Annotazioni
Testo in vigore dal 21.04.1942
Nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri (1) se non è disposta per legge ovvero non è ordinata dall'autorità giudiziaria.
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Note:
(1) ved.:
Codice civile: (Delle persone e della famiglia - Degli atti dello stato civile) Articolo 449 - Registri dello stato civile
Mini Pia Turismo, on-line l’ultima agevolazione della Regione Puglia
Dopo la pubblicazione del MiniPia (vedasi nostra newsletter del 13 febbraio scorso), finalmente è on line anche il bando Regione Puglia, gestito da Puglia Sviluppo, rivolto alle imprese turistico-alberghiere di ogni dimensione, le reti di impresa ed i consorzi.
L'obiettivo è migliorare la qualità dell'offerta e dei servizi turistici attraverso standard più elevati, l'adozione di pratiche ecologiche e sostenibili, la digitalizzazione delle imprese nel settore turistico, la formazione degli operatori e il sostegno all'occupazione regionale, inclusa quella femminile.
Soggetti beneficiari
Possono presentare istanza le imprese di grande, media, piccola e micro dimensione e le reti di impresa.
I soggetti proponenti devono presentare le iniziative agevolabili in uno dei codici ateco di cui alla lista allegata riferite a sedi o unità locali ubicate o da ubicare nel territorio della Regione Puglia.
Le imprese beneficiarie degli aiuti disciplinati dal presente Avviso si impegnano al mantenimento delle ULA, nel territorio della Regione Puglia, conteggiate nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda.
Progetti ammissibili
I Mini Pacchetti Integrati di Agevolazione (in breve Mini Pia) devono riguardare programmi di investimento di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili compresi tra 30 mila euro e 5 milioni di euro.
Gli investimenti devono mirare al recupero del patrimonio esistente, che comprende edifici abbandonati o non ultimati, masserie, palazzi storici, trulli, torri e fortificazioni, trasformandoli in strutture turistico-alberghiere o extralberghiere con almeno 5 camere.
I programmi di investimento produttivo devono limitare le spese ammissibili al 90% del pacchetto integrato; le spese aggiuntive devono necessariamente includere programmi di innovazione o formazione. È possibile associare ulteriori spese per servizi di consulenza, internazionalizzazione, partecipazione alle fiere, interventi di tutela ambientale ed efficienza energetica. Gli investimenti relativi al programma della rete d’impresa/consorzi devono rientrare tra 500mila euro e 2 milioni di euro.
Intensità delle agevolazioni
L'agevolazione a fondo perduto prevista dal presente bando varia in base alla dimensione aziendale e dal tipo di investimento previsto con un range che varia dal 35% al 70%.
Modalità di trasmissione delle istanze
Le istanze dovranno essere inoltrate, a partire dal giorno 22/05/2024, esclusivamente in via telematica, mediante la registrazione e la compilazione di quanto previsto sulla piattaforma PugliaSemplice, disponibile al link https://pugliasemplice.sistema.puglia.it/.
CCIAA di Bari: Bando Voucher Internazionalizzazione
La CCIAA di Bari ha recentemente pubblicato il presente bando con l’obiettivo di favorire la crescita della competitività delle imprese del territorio appartenenti a tutti i settori economici, attraverso il sostegno finalizzato all’acquisizione di servizi per favorire l’avvio e lo sviluppo del commercio internazionale, anche attraverso un più diffuso utilizzo di strumenti innovativi, comprese le opportunità offerte dalle tecnologie digitali.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare del voucher le Micro o Piccole o Medie imprese (MPMI) che abbiano sede legale e/o unità locali operative nella circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio di Bari e siano in regola con il versamento del diritto annuale.
Tipologia di interventi ammissibili
I progetti operativi dovranno ricomprendere uno o più dei seguenti ambiti di attività:
a) potenziamento degli strumenti promozionali e di marketing in lingua straniera:
- progettazione e realizzazione grafica catalogo in lingua estera (cartaceo o digitale);
- traduzioni inerenti il catalogo;
- realizzazione immagini inerenti il catalogo;
- stampa del catalogo;
b) ottenimento e rinnovo delle certificazioni di prodotto necessarie all’esportazione nei Paesi esteri:
- consulenza finalizzata all’ottenimento di certificazioni specifiche per l’estero;
- costi relativi al rilascio della certificazione;
c) protezione del marchio dell’impresa all’estero:
- consulenza finalizzata alla registrazione di marchi all’estero;
- costi relativi alla registrazione del marchio;
d) formazione manageriale o sviluppo delle competenze interne del personale per l’internazionalizzazione:
- percorsi formativi specificamente dedicati all’internazionalizzazione (manageriale e non) dei quali si dovrà produrre relativa documentazione comprovante l’effettiva partecipazione (frequenza per almeno l’80% del monte ore complessivo) ed il programma;
- utilizzo in impresa di Temporary Export Manager (TEM), di Digital Export Manager (DEM) e di Manager Esperto per i Processi di Export/Import ed Internazionalizzazione (EXIM Manager), in affiancamento al personale aziendale;
e) partecipazione a iniziative per il “virtualmatchmaking”, B2B virtuali tra buyer internazionali e operatori nazionali:
- eventi on line organizzati da soggetti qualificati dei quali occorrerà allegare curriculum autocertificato con evidenza delle competenze in materia di internazionalizzazione;
f) avvio o sviluppo di business on line, attraverso l’utilizzo e il corretto posizionamento su piattaforme/marketplace/sistemi di smart payment internazionali e realizzazione di campagne di marketing digitale o di vetrine digitali in lingua estera per favorire le attività di e-commerce:
- consulenze per progetti di e-commerce finalizzati alla vendita all’estero, inclusa la realizzazione del sito di e-commerce in una o più lingue straniere;
- consulenze per posizionamento sui motori di ricerca all’estero;
- consulenza per il posizionamento su piattaforme, specificamente per la vendita all’estero;
- quote di adesione a piattaforme per la vendita on line all’estero, inclusi i canoni di abbonamento periodici ai servizi erogati dal soggetto gestore per l’anno 2024;
- campagne promozionali social in lingua straniera.
g) partecipazione a progetti di incoming e missioni economiche all’estero:
- servizi di analisi e orientamento specialistico, ricerche di mercato per facilitare l’accesso e il radicamento sui mercati esteri effettuate da Società, Studi o professionisti qualificati, dei quali occorrerà allegare curriculum autocertificato con evidenza delle competenze in materia di internazionalizzazione;
- ricerca di partner, fornitori agenti o distributori esteri ai fini della definizione di incontri d'affari;
- assistenza agli incontri all'estero da parte di personale qualificato, interpretariato e traduzione;
- noleggio e allestimento sale per incontri, transfer in loco e altre spese direttamente legate alla missione;
- spese di progettazione, organizzazione e gestione della missione;
h) le fiere in presenza svolte in un paese estero e le fiere internazionali in presenza che si svolgono in Italia e nello specifico:
- fiere Internazionali certificate; fiere Internazionali non certificate; le sole fiere nazionali che abbiano le caratteristiche di internazionalità; fiere in presenza che si svolgono nella regione Puglia e che promuovano le eccellenze regionali;
- noleggio spazi espositivi (la presentazione della fattura per tale spesa è vincolante ai fini del contributo) ed allestimento stand (progettazione stand, insegna con denominazione impresa, montaggio, allacciamenti e consumi elettrici ed idrici, pulizia dello stand, ecc.);
- realizzazione immagini coordinate con loghi per stand fisico presso il quartiere fieristico;
- assicurazioni collegate all’esposizione in fiera;
- iscrizione al catalogo ufficiale;
- servizio di trasporto del materiale da allestimento ed espositivo fatturato da soggetti terzi e relativo a soli mezzi commerciali (non sono ammesse spese a carico del beneficiario per pedaggi, carburanti, parcheggi, ecc.);
- attività di interpretariato e segreteria con personale esterno all’impresa incaricato specificamente per l’evento fieristico;
- partecipazione ad iniziative promozionali e di marketing a pagamento previste dal programma ufficiale della fiera (workshop, BtoB, outgoing, ecc.), comprese quelle rivolte all’incontro con buyer esteri proposte, organizzate o partecipate da Agenzie e/o Enti in Italia (es. ITA- Italian Trade Agency) in Italia o in Paesi esteri;
i) le fiere digitali a prescindere dalla territorialità e dall'iscrizione al calendario fiere internazionali:
- costi di iscrizione alla fiera e ai relativi servizi (hosting, produzione di contenuti digitali);
- realizzazione immagini coordinate con loghi per stand virtuale.
Entità e forma dell'agevolazione
L’investimento minimo ritenuto ammissibile all’agevolazione non potrà essere inferiore a € 2.000,00. I voucher avranno un importo massimo pari a € 5.000,00 e con un’intensità di agevolazione dei costi sostenuti ammissibili al netto di IVA pari:
- al 70% delle spese sostenute se le aziende operano in forma organizzata con un numero minimo di cinque imprese, usufruendo del coordinamento delle Associazioni di categoria o di Consorzi;
- al 60% delle spese sostenute per le aziende che presenteranno istanza singolarmente.
Alle imprese in possesso del rating di legalità verrà riconosciuta una premialità nel limite del 100% delle spese ammissibili.
Presentazione domande di accesso
Le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità̀ telematica, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, entro le ore 12:00 del 29/11/2024.
Articolo 21- Termine per la proposizione del ricorso
Decreto legislativo 31.12.1992, n. 546
Titolo II - Il processo
Capo I - Il procedimento dinanzi alla corte di giustizia tributaria di primo grado (2)
Sezione I - Introduzione del giudizio
Articolo 21- Termine per la proposizione del ricorso
Testo in vigore dal 04.1.2024
Articolo 20 - Proposizione del ricorso
Decreto legislativo 31.12.1992, n. 546
Titolo II - Il processo
Capo I - Il procedimento dinanzi alla corte di giustizia tributaria di primo grado (1)
Sezione I - Introduzione del giudizio
Articolo 20 - Proposizione del ricorso
Testo in vigore dal 16.09.2022
1. Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente articolo 16.
2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.
3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, sui centri di servizio.
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Note:
(1) Denominazione del Capo modificata con decorrenza dal 16.09.2022 (ved. art. 4, comma 1, lett. a), L. 31.08.2022, n. 130).
Denominazione in vigore sino al 15.09.2022:
Il procedimento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale
Giurisprudenza:
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Articolo 19 - Atti impugnabili e oggetto del ricorso
Decreto legislativo 31.12.1992, n. 546
Titolo II - Il processo
Capo I - Il procedimento dinanzi alla corte di giustizia tributaria di primo grado (6)
Sezione I - Introduzione del giudizio
Articolo 19 - Atti impugnabili e oggetto del ricorso
Testo in vigore dal 04.01.2024
1. Il ricorso può essere proposto avverso:
a) l'avviso di accertamento del tributo;
b) l'avviso di liquidazione del tributo;
c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
e) l'avviso di mora;
e bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; (2)
e ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. (1)
f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2; (2)
g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
g-bis) il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212; (7)
g-ter) il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10- quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212; (7)
h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
h-bis) la decisione di rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole presentata ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017 o ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia è parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE; (3)
i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. (4)
2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'Articolo 20. (5)
3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.
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Note:
(1) Lettera inserita con decorrenza 12.08.2006 (ved.art. 35D.L. 04.07.2006, n. 223, così come modificato dalla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248).
(2) Le parole "comma 3" sono state così sostituite dall'art. 12, D.L. 02.03.2012, n. 16 con decorrenza dal 02.03.2012 convertito in legge dalla L. 26.04.2012, n. 44 con decorrenza dal 28.04.2012.
(3) Lettera aggiunta con decorrenza dal 25.06.2020 ed applicazione alle istanze di apertura di procedura amichevole presentate a decorrere dal 1° luglio 2019 sulle questioni controverse riguardanti il reddito o il patrimonio, relativi al periodo d'imposta che inizia il 1° gennaio 2018 e ai successivi periodi d'imposta (ved. art. 22, comma 1, D.Lgs. 10.06.2020, n. 49 ).
(4) Lettera modificata con decorrenza dal 16.09.2022 (ved. art. 4, comma 1, lett. a), L. 31.08.2022, n. 130 ).
(5) Comma modificato con decorrenza dal 16.09.2022 (ved. art. 4, comma 1, lett. a), L. 31.08.2022, n. 130).
(6) Denominazione del Capo modificata con decorrenza dal 16.09.2022 (ved. art. 4, comma 1, lett. a), L. 31.08.2022, n. 130).
Denominazione in vigore sino al 15.09.2022:
Il procedimento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale
(7) Lettera inserita con decorrenza dal 04.01.2024 ed applicazione ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del suddetto decreto modificante (ved. art. 1, comma 1, lett. i), D.Lgs. 30.12.2023, n. 220).
Giurisprudenza:
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Articolo 18 - Il ricorso
Decreto legislativo 31.12.1992, n. 546
Titolo II - Il processo
Capo I - Il procedimento dinanzi alla corte di giustizia tributaria di primo grado (6)
Sezione I - Introduzione del giudizio
Articolo 18 - Il ricorso
Testo in vigore dal 16.09.2022
1. Il processo è introdotto con ricorso alla corte di giustizia tributaria di primo grado. (4)
2. Il ricorso deve contenere l'indicazione:
a) della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado cui è diretto; (5)
b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonchè del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
c) dell'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto; (2)
d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
e) dei motivi.
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l’indicazione:
a) della categoria di cui all’articolo 12 alla quale appartiene il difensore;
b) dell’incarico a norma dell’articolo 12, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente;
c) dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore. (1)
4. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritto a norma del comma precedente. (3) (G1)
-----
Note:
(1) comma:
modificato dall'art 69 D.L. 30.08.1993, n. 331;
sostituito on decorrenza dal 01.01.2016 dall'art. 9, D.Lgs. 24.09.2015, n. 156 c.
(2) Lettera modificata:
- con decorrenza dal 17.09.2011 (ved. art. 2, comma 35-quater, D.L. 13.08.2011, n. 138 così come modificato dalla legge di conversione L. 14.09.2011, n. 148 (G.U. 16.09.2011, n. 216);
- con decorrenza dal 01.01.2016 (ved. 9, D.Lgs. 24.09.2015, n. 156).
(3) Comma modificato con decorrenza dal 17.09.2011 (ved. art. 2, comma 35-quater, D.L. 13.08.2011, n. 138 così come modificato dalla legge di conversione L. 14.09.2011, n. 148 - G.U. 16.09.2011, n. 216) .
(4) Comma modificato con decorrenza dal 16.09.2022 (ved. art. 4, comma 1, lett. a), L. 31.08.2022, n. 130).
(5) Lettera modificata con decorrenza dal 16.09.2022 (ved. art. 4, comma 1, lett. a), L. 31.08.2022, n. 130).
(6) Denominazione del Capo modificata con decorrenza dal 16.09.2022 (ved. art. 4, comma 1, lett. a), L. 31.08.2022, n. 130).
Denominazione in vigore sino al 15.09.2022:
Il procedimento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale
Giurisprudenza:
(G1) Non sono manifestamente fondate le questioni di legittimità costituzionale del presente provvedimento sollevate in riferimento all'art 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione (C.cost. 20.04 - 23.04 1998, n. 144 G.U. 29.04.1998, n. 17 Prima Serie Speciale).
Articolo 2941 - Sospensione per rapporti tra le parti
Libro VI - Della tutela dei diritti
Titolo V - Della prescrizione e della decadenza
Capo I - Della Prescrizione
Sezione II - Della sospensione della prescrizione
Articolo 2941 - Sospensione per rapporti tra le parti
In vigore dal 07.02.2014
La prescrizione rimane sospesa:
1) tra i coniugi;
2) tra chi esercita la responsabilità genitoriale di cui all'articolo 316 o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte; (2)
3) tra il tutore e il minore o l'interdetto soggetti alla tutela, finché non sia stato reso e approvato il conto finale, salvo quanto è disposto dall'articolo 387 per le azioni relative alla tutela;
4) tra il curatore e il minore emancipato o l'inabilitato;
5) tra l'erede e l'eredità accettata con beneficio d'inventario;
6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;
7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi; (1) (3)
8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto.
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(1) E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2941, n. 7 nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra la società in accomandita semplice ed i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi (C. cost. 24.07.1998, n. 322).
(2) La parola “potestà” del presente comma è stata sostituita dalle seguenti “responsabilità genitoriale” dall'art. 92, D.Lgs. 28.12.2013, n. 154 con decorrenza dal 07.02.2014.
(3) E' costituzionalmente illegittimo l’art. 2941, numero 7), del codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione sia sospesa tra la società in nome collettivo e i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi (C. Cost. 11.12.2015, n. 262).
(1)
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Note: