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Luglio 2024 - Studio Montanaro
Mercoledì, 24 Luglio 2024 18:16

Chiusura per ferie

Pubblicato in Lettere Informative
Giovedì, 18 Luglio 2024 10:04

QUADRO RA - Redditi dei terreni



 Aggiornamento in corso

 

 casi di esonero E' esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi il contribuente che possiede esclusivamente redditi di terreni e/o fabbricati (compreso abitazione principale e sue pertinenzene) per un importo complessivo non superiore a € 500.
   
 
   

 

Venerdì, 12 Luglio 2024 17:48

Concordato preventivo biennale (C.P.B.)

 Concordato rpeventivo biennale

C.p.b.
"L'accordo” con il Fisco consente, per il periodo d’imposta 2024 e 2025, di pagare le impostenon in base al reddito analitico ma sulla base di quanto preventivato dall’Agenzia delle Entrate. Tale importo viene definito nell’ambito della dichiarazione dei redditi relativa al 2023 in scadenza entro il prossimo 31/10/2024, termine entro quale dovrà essere effettuata la scelta di adesione, o meno, al concordato. La proposta di concordato è elaborata sulla base delle informazioni dichiarate dal contribuente in fase di compilazione del modello ISA, delle informazioni disponibili in altre banche dati o nel modello Redditi e tiene conto degli andamenti dei mercati delle diverse attività economiche e delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA.

soggetti interessati I contribuenti:
- tenuti all’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- che aderiscono al Regime dei forfetari;
con inizio all’attività (attribuzione della partita Iva) entro il 2023.
periodo di applicazione Soggetti ISA: periodo di imposta 2024 e 2025;
Soggetti forfettari: periodo di imposta 2024.
modalità / termine di adesione In occasione della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e, comunque, entro i termini ordinari di presentazione della stessa.
cause ostative Non possono accedere al concordato i contribuenti che:
• hanno maturato, in anni precedenti (4), debiti riferiti a tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o a contributi, di importo complessivo pari o superiore a € 5.000 (con esclusione dei debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione) (5). Trattarsi di debiti definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi (6) non più soggetti a impugnazione (1);
• pur essendo obbligati, non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato (1);
• hanno ricevuto una condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’Articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli del codice penale:
 648-bis - Riciclaggio,
 648 ter - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
 648-ter 1 Autoriciclaggio, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato (1).

• hanno conseguito, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni (2);
nel corso del primo periodo d’imposta oggetto del concordato (2):
• hanno aderito, al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge forfetari  (2);
• (società o enti) sono stati interessati da operazioni di fusione, scissione, ovvero, nel caso di società o associazioni di cui all’Articolo 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), non sono state interessate da modifiche della compagine sociale (2).
cause di esclusione e cessazione Non possono accedere al concordato, i contribuenti, che hanno:
- debiti contributivi (nei confronti dell'Inps, casse di previdenza private) definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione ovvero quelli per cui è spirato il termine per la presentazione dei ricorsi, superiori a € 5 mila.
- aderito per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfettario di cui alla legge 190/2014 (ved. decreto legislativo correttivo della riforma fiscale - approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 26.07.2024) (2).
cause di cessazione Il CPB cessa di avere efficacia al verificarsi, in uno dei periodi di imposta in cui è vigente, di particolari situazioni che incidono in maniera radicale sui presupposti in base ai quali era stato stipulato in precedenza l’accordo tra Fisco e contribuentei:
• cessazione;
• modifica dell’attività, salvo che le due attività, quella cessata e quella iniziata:
- siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA (2);
- abbiano gli stessi corfficienti di redditività (7);

• presenza di particolari ed eccezionali circostanze che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30% rispetto a quelle oggetto di concordato;
• adesione al regime forfetario (2);
• operazioni di fusione, scissione, conferimento effettuate da società o enti, ovvero, modifiche della compagine sociale da parte di società o associazioni (2);
• dichiarazione di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) o compensi di cui all’Articolo 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50% (2);
•  superamento del limite dei ricavi o compensi di cui all’articolo 1, comma 71, secondo periodo, della legge forfetari maggiorato del 50% (3);
•   presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinano minori redditi o minori valori della produzione netta, eccedenti la misura del 30%:
a. eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (artt.7, c. 1, lettera c), e 24, c.1, Dlgs 1/2018;
b. altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:
1. danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli non più idonei all’uso o, comunque, totalmente o parzialmente inagibili;
2. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
3. impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività;
4. sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;
c. liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
d. cessione in affitto dell’unica azienda;
e. sospensione dell’attività ai fini amministrativi in presenza di comunicazione alla C.C.I.A.A.;

f. sospensione dell’esercizio della professione in presenza di comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza;
• conseguimento di ricavi o compensi che ordinariamente comporterebbero rispettivamente la fuoriuscita dagli ISA ovvero dal regime forfetario.
Non costituiscono cause di cessazione • il passaggio di una società a responsabilità limitata da un regime di trasparenza a un regime ordinario o viceversa nei periodi d’imposta oggetto del Cpb o in quello precedente;
decesso di un socio o dell’associato (non determinando una «modifica della compagine sociale»);
- omessa presentazione della dichiarazione Irap.
effetti La proposta di concordato, se accettata, definisce per il successivo biennio – ad eccezione dei soggetti in regime forfettario, per i quali, in via sperimentale, l’adesione al CPB rileva per il solo anno 2024:
- il reddito di impresa e di lavoro autonomo e, solo per i soggetti ISA (7), la base imponibile IRAP.
Resta invece esclusa dal CPB l’IVA, che continua ad applicarsi secondo le ordinarie disposizioni e a vincolare i contribuenti a tutti i conseguenti adempimenti (2)
ulteriori benefici Sono inoltre riconosciuti tutti i benefici premiali propri di tale strumento di compliance, come elencati dal decreto ISA(2):
a) esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a € 70.000 annui relativamente all'i.v.a. e per un importo non superiore a € 50.000 annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;
b) esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'i.v.a. per un importo non superiore a € 70.000  annui;
c) esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
d) esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'Articolo 39, C. 1, lettera d), secondo periodo, del DPR 600/1973  e all'Articolo 54, c. 2, secondo periodo, del DPR 633/1972;;
e) anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'Articolo 43, c. 1, del DPR 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'Articolo 57, comma 1, del DPR 633/1972;
f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'Articolo 38 del DPR 600/1973 a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
 pagamento Le somme dovute devono essere pagate, mediante modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo (Agenzia delle Entrate risoluzione n. 48 del 19.09.2024),:
• 4068 CPB - Soggetti ISA persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024;
• 4069 CPB - Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024;
• 4070 CPB - Soggetti ISA - Maggiorazione acconto IRAP - Art. 20, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 13 del 2024;
• 4071CPB - Soggetti ISA - Imposta sostitutiva di cui all’art. 20-bis, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024;
• 4072 CPB - Soggetti forfetari - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 31, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024;
• 4073 CPB - Soggetti forfetari - Imposta sostitutiva di cui all’articolo 31-bis del d.lgs. n. 13 del 2024.
 Riferimenti normativi D.Lgs. n. 13 del 12.02.2024
Agenzia delle entrate - Circolare n. 18/E del 17.09.2024

(1) condizione prevista per contribuenti ISA e forfetari;
(2) condizione prevista per i soli contribuenti ISA;
(3) condizione prevista per contribuenti forfetari;
(4) Per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, si intendono i debiti derivanti:
− dalla notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo  e a attività di liquidazione degli uffici;
− dalla notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R.600/1973 e dell’articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972 (I.V.A.).
Deve trattarsi in ogni caso di debiti scaturenti dalla notifica degli atti precedentemente indicati che al 31 dicembre 2023 (nel caso di concordato per gli anni 2024 e 2025) sono divenuti definitivi in base a sentenza passata in giudicato o perché non più soggetti ad impugnazione. Non rilevano dunque i debiti per i quali alla data sopra indicata pendono ancora i termini di pagamento e/o i termini di impugnazione o sussiste contenzioso ancora pendente. Non rilevano, inoltre, i debiti per i quali il contribuente ha ottenuto un provvedimento di rateizzazione.
(5) E' possibile rimuovere tale causa ostativa estinguendo, prima di accettare la proposta, anche parzialmente i debiti,  purché l’ammontare residuo dovuto, (compresio interessi e sanzioni), risulti inferiore alla soglia di € 5.000.
(6) Per atti impositivi si intendono:
- avvisi di accertamento;
- atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni;
- atti di recupero dei crediti di imposta;
- avvisi di liquidazione;
- avvisi di rettifica e liquidazione.
(7) Per i soggetti ISA i redditi oggetto di concordato riguardano:
- il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’Articolo 54, comma 1, del TUIR, senza considerare i valori relativi a:
a) plusvalenze e minusvalenze;
b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all’Articolo 5 del TUIR;
c) ai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater del citato Articolo 54.
In caso di reddito da lavoro autonomo, il saldo netto tra il reddito concordato e le plusvalenze e le minusvalenze, i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali e i redditi derivanti da partecipazioni, non può essere inferiore a € 2.000.
- il reddito d’impresa, di cui all’Articolo 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, alle disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II del Titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese minori, all’Articolo 66 del TUIR, senza considerare i valori relativi a: a) b) c) plusvalenze e sopravvenienze attive; minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti; gli utili o le perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all’articolo 5 del citato testo unico, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all’Articolo 115 ovvero all’Articolo 116 del TUIR, o gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'Articolo 73, comma 1, del TUIR (rilevando, ai fini dell’individuazione di questi ultimi, quanto disposto agli articoli 59 e 89 del medesimo testo unico)

 

 

 

Pubblicato in Redditi
Mercoledì, 10 Luglio 2024 07:55

Cessione del pacchetto clienti

 

Il corrispettivo percepito a seguito di cessione della clientela e di elementi immateriali riferibili all'attività professionale concorre alla formazione del reddito da lavoro autonomo.

Imponibilità Secondo il principio di cassa, nell'anno in cui l'incasso è avvenuto (1).
Se il corrispettivo è percepito in unica soluzione l'imposta si applica separatamente  (tassazione separata
Limite alla imponibilità      --
I.v.a. ---
Dichiarazione dei redditi  QUADRO RE - rigo E3 (Altri proventi lordi)
Note Se il corrispettivo non è incassato in unica soluzione, il lavoratore autonomo può cessare la partita IVA solo dopo l'incasso dell'ultima rata. Ciò in quanto l'attività non può essere considerata cessata fino all'esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all'interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, ed, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell'attivita' professionale.
Riferimento normativo Articolo 54  comma 1 quater T.U.I.R (comma aggiunto dall'art. 36 del D.L. 04.07.2006 n. 223). 
Articolo 17  comma 1 lettera g-ter (lettera aggiunta dall'art. 36 D.L. 04.07.2006, n. 223).


(1)
 Risp. AE 13.07.2020 n. 209 - Cessione del contratto di leasing nell'ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo: regime fiscale - articolo 54 del TUIR

Pubblicato in Ricavi
Venerdì, 05 Luglio 2024 19:30

Articolo 3 - Norme applicabili

Enti del Terzo Settore ETS
Decreto legislativo 
 n. 117
Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Titolo I - Disposizioni generali
Articolo 3 - Norme applicabili


Testo in vigore dal 03.08.2017

1. Le disposizioni del presente Codice si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare.

2. Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

3. Salvo quanto previsto dal Capo II del Titolo VIII, le disposizioni del presente Codice non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

001 Codice penale
Codice penale

Libro I - Dei reati in generale
TIitolo II - Delle pene
Capo III - Delle pene accessorie, in particolare
Articolo 35 - Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte

Testo in vigore dal 14.06.2015

La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità.
La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non può avere una durata inferiore a tre mesi, nè superiore a tre anni. (1)
Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d'arresto.
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Note:
(1) Comma modificato con decorrenza dal 14.06.2015 (ved. art. 1, L. 27.05.2015, n. 69).
Testo in vigore sino al 13.06.2015
La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non può avere una durata inferiore a quindici giorni, nè superiore a due anni.  

001 Codice penale
Codice penale

Libro I - Dei reati in generale
TIitolo II - Delle pene
Capo III - Delle pene accessorie, in particolare
Articolo 31 - Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte. Interdizione

Testo in vigore dal 01.07.1931

Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 dell'Articolo 28, ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria, o dal commercio o mestiere. 
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Note:

Martedì, 02 Luglio 2024 08:24

Guide turistiche - novità dal 13 luglio

 


Il prossimo 13 luglio entrerà in vigore la legge 190 del 13 dicembre 2023 che disciplina la professione di guida turistica.

 Elenco  L'attività di guida turistica è riservata a tutti gli iscritti nell'apposito elenco nazionale che verrà istituito e tenuto presso il Ministero del turismo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
L'elenco contiene apposite sezioni in cui sono riportate la specializzazione tematica e territoriale acquisita. 

A seguito dell'iscrizione, il Ministero del turismo rilascia un tesserino personale di riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice univoco di identificazione, da esibire durante lo svolgimentodella professione. 
Requisiti per l'iscrizione         

Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della  legge sono iscritte previa presentazione di apposita domanda e, comunque, fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge, continueranno a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente.

Previo possesso dei seguenti requisiti: 
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia; 
c) godimento dei diritti civili e politici; 
d) non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell'arresto; 

e) non avere riportato condanne, anche con sentenze non definitive o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale; 
f) aver conseguito laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento; 
g) aver conseguito le certificazioni della conoscenza di almeno due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito e, per icittadini di un altro Stato appartenente o non appartenente all'Unione europea, aver conseguito una certificazione di conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello di competenza C1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata da enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito, fermo restando l'accertamento delle competenze linguistiche in sede di esame di abilitazione;

 è necessario aver superato l'esame di abilitazione ovvero essere in possesso del riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero (in Paesi sia Ue che extra Ue).
L'esame non si rende necessario nel caso di:
- esercizio della professione su base temporanea e occasionale;
- aperture straordinarie, organizzate da persone giuridiche ed enti del Terzo settore, di siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura per le visite svolte senza l'ausilio di guide turistiche, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione. Tali aperture straordinarie possono essere autorizzate dal Ministero del turismo, previa presentazione, non oltre trenta giorni prima, di un'istanza da parte dell'interessato.

Attività svolta Illustrazione e interpretazione, nel corso di visite guidate con persone singole o gruppi di persone, del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.
La visita guidata, oggetto dell'attività ha il fine di:
a) evidenziare le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici e paesaggistici del patrimonio nazionale, anche attraverso percorsi esperienziali multisensoriali, che permettano di approfondire la conoscenza delle tradizioni, del patrimonio e degli ulteriori elementi di identità locali;
b) valorizzare, tutelare e trasmettere la conoscenza, corretta e aggiornata, di tale patrimonio, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio e alla loro educazione alla necessità di rispettarlo;
c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, comprese le persone con disabilità, nel rispetto delle leggi vigenti e della sicurezza del visitatore.
Obblighi della guida
a. copertura assicurativa (Responsabilità Civile professionale);
b. continuo e costante aggiornamento (con cadenza almeno triennale) delle proprie competenze e conoscenze mediante corsi a contenuto teorico e pratico autorizzati dal Ministero del turismo;
c. esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento da esibire ad ogni richiesta da parte degli organi di polizia locale, delle autorità di pubblica sicurezza e di ogni altro soggetto autorizzato;

d. fornire all'utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.
Diritti
Le guide turistiche hanno diritto all'ingresso gratuito in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per finalità di studio e formazione, siano essi di proprietàdello Stato, di altri enti  pubblici, degli enti territoriali o di istituti religiosi. 
Divieti - sanzioni
E' vietato:
-ad agenzie di viaggio, a tour operator e a ogni altro intermediario di avvalersi, anche mediante l'uso di piattaforme digitali, ai fini dello svolgimento delle attività proprie delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti nell'elenco nazionale. A tal fine, é fatto obbligo di indicare il numero di iscrizione presente nell'elenco nazionale della guida turistica che presta la propria attività.
-a chiunque di interdire o, comunque, ostacolare l'ingresso della guida turistica e lo svolgimento della relativa attivita' in tutti gli istituti e i luoghi della cultura di cuiall'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, dicui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico.
Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione di cui sopra si applica la sanzione amministrativa:
- da € 3.000 a € 12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale;
- da € 5.000 a € 15.000 agli altri soggetti e ai responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati.
In caso di violazione degli obblighi:
- riportati ai punti c. e d. degli "obblighi della guida" si applica la sanzione amministrativa da € 500 a € 1.500;
- di presentazione della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 6, comma 7, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da €1.500 a € 6.000.
Attività di controllo L'atttività di controllo è demandata ai comuni, attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità da individuare con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 9. Il comune nel cui territorio e' commessa la violazione e' l'autorita' competente all'applicazione delle sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi. 
 note E' prevista l'istituzione di uno specifico codice ATECO. 

Pubblicato in Lettere Informative

 

Il bando intende sostenere lo sviluppo e il rafforzamento tecnologico delle imprese e dei liberi professionisti pugliesi attraverso l’acquisizione dei seguenti servizi per l’innovazione e l’avanzamento tecnologico delle imprese:

  • Linea A - sostegno per iniziative orientate all’acquisto di servizi di consulenza:
    • innovazione tecnologica, strategica, organizzativa correlata alla transizione ecologica;
    • avanzamento tecnologico delle imprese attraverso soluzioni tecnologiche relative a software, macchinari, modelli organizzativi, in relazione alla transizione ecologica;
    • efficientamento energetico delle Micro Piccole e Medie Imprese, con particolare riferimento alle imprese la cui attività comporta notevoli consumi energetici, pur senza rientrare nella definizione di impresa energivora di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21.12.2017.
  • Linea B - sostegno ad iniziative orientate all’acquisto di consulenze e tecnologie (hardware e software):
    • innovazione di processo supportata dalle tecnologie digitali;
    • sviluppo di piattaforme e soluzioni digitali nei processi produttivi, organizzativi delle PMI anche attraverso la fruizione della connettività a banda ultra-larga da parte delle imprese;
    • sfruttare le potenzialità di cloud, big-data, intelligenza artificiale, Internet of things, ecc;
    • rafforzamento della sicurezza digitale, anche a supporto della business continuity;
    • implementazione di nuove modalità di interazione con i clienti ed i fornitori (augmented e virtual reality e altri approcci digitali);
    • sviluppo dell'innovazione e l'accelerazione di nuove iniziative produttive basate sull’utilizzo delle tecnologie digitali e degli strumenti telematici;
    • ampliare il numero delle piccole e medie imprese regionali che fanno ricorso a servizi digitali innovativi e applicazioni hardware e software finalizzati ad innovare la sfera produttiva, organizzativa e di mercato dell’impresa.


Soggetti beneficiari

Micro Piccole e Medie Imprese (MPMI) e liberi professionisti, in forma singola o associata tramite i seguenti raggruppamenti:

  • Associazioni Temporanee di Scopo (A.T.S.);
  • Contratti di Rete;
  • Consorzio o Società consortile.

Alla data di presentazione della domanda le imprese candidate, qualunque sia la forma, singola o in raggruppamento, dovranno soddisfare i seguenti requisiti di idoneità finanziaria:
- A1 < 20%
- A2 < 8%

dove:

  • A1 = Indice di congruenza tra fatturato annuo e costo del progetto: A1 = CP/F
    • CP = Costo del progetto;
    • F = Fatturato annuo.
  • A2 =  Indice di onerosità della posizione finanziaria: A2 = OF/F
    • OF = Oneri finanziari netti annui;
    • F = Fatturato annuo (maggiore di zero).


Tipologia di interventi ammissibili

Le iniziative proposte devono essere riconducibili a quattro driver “trasversali” che determinano sfide e opportunità:

  • la sostenibilità ambientale e l’economia circolare;
  • le tecnologie dell’informazione per l’industria e la società; le scienze della vita e le tecnologie per la salute;
  • la crescita blu e l’economia del mare.

Sono considerate ammissibili le seguenti voci di spesa:

  • Le spese di personale;
  • I costi relativi a strumentazione ed attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
  • I costi per l’acquisto di licenze e/o lo sviluppo di software;
  • I costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa dei brevetti e di altri attivi materiali;
  • I costi per i servizi di consulenza a sostegno dell’innovazione:
  • Altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto;
  • Le spese generali supplementari.


Entità e forma dell'agevolazione

La dotazione finanziaria complessiva è pari ad € 23.500.000,00.

Il costo minimo per progetto è di € 10.000,00, mentre il costo massimo è di:
- € 360.000,00 per beneficiari in forma singola;
- € 540.000,00 per i raggruppamenti.

Le agevolazioni sono concesse nella misura del 45% della spesa complessiva ammissibile. Tale intensità può crescere del valore del 5% massimo, per i progetti che possiedono i seguenti requisiti:

  • Aver usufruito di servizi di un European Digital Innovation Hub per aggiornare i propri processi, prodotti e servizi utilizzando tecnologie digitali all’avanguardia;
  • Usufruire di servizi avanzati basati su tecniche computazionali che prevedono l’uso di algoritmi di intelligenza artificiale che garantiscano alti livelli di trasparenza per gli utenti finali; Compatibilità delle tecnologie con la sostenibilità ambientale, evidenziando gli obiettivi di eco innovazione / eco-efficienza / ecologia industriale, anche con il monitoraggio degli impatti economici collegati alla trasformazione digitale
  • Rilevanza della componente femminile e giovanile nell’ambito del progetto, in termini occupazionali anche attraverso attività di reshoring.


Durata del progetto

L’avvio del progetto ammesso al finanziamento deve avvenire entro 30 gg dalla data di notifica della Determina di concessione del contributo e la data di conclusione non può essere superiore a 12 mesi dalla stessa data di notifica.


Scadenza

La procedura on line sarà disponibile a partire dalle ore 14:00 del 10/07/2024 sino alle ore 14:00 del 31/12/2026.

Pubblicato in Lettere Informative

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