Erario c/ritenute fiscali su rivalutazione TFR
Come previsto dal D.Lgs. 47/2000 il datore di lavoro deve applicare ritenuta a titolo di una imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 17% alla rivalutazione del TFR; detta imposta va versata:
▪ in acconto: entro 16 dicembre;
▪ a saldo: entro il 16 febbraio;
Tra la società di capitali ed i soci non appare configurabile un rapporto di solidarietà in ordine al pagamento dei debiti tributari. Soltanto a seguito dell’estinzione della società i creditori, tra cui il Fisco, possono agire nei confronti dei soci per far valere i loro crediti non soddisfatti “fino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”. Corte di Cassazione Ordinanza n. 28817 del 17/10/2023
Articolo 1778 - Cosa proveniente da reato
Codice Civile
Libro IV - Delle obbligazioni
Titolo III - Dei singoli contratti
Capo XII - Del deposito
Sezione I - Del deposito in generale
Articolo 1778 - Cosa proveniente da reato
In vigore dal 21.04.1942
Il depositario, se scopre che la cosa proviene da un reato e gli è nota la persona alla quale è stata sottratta, deve denunziarle il deposito fatto presso di sé.
Il depositario è liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata notificata (1) opposizione.
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Note:
(1) Ved. codice di procedura civile: Articolo 137 - Notificazioni
Articolo 1777 - Persona a cui deve essere restituita la cosa
Codice Civile
Libro IV - Delle obbligazioni
Titolo III - Dei singoli contratti
Capo XII - Del deposito
Sezione I - Del deposito in generale
Articolo 1777 - Persona a cui deve essere restituita la cosa
In vigore dal 21.04.1942
Il depositario deve restituire la cosa al depositante (1) o alla persona indicata per riceverla, e non può esigere che il depositante provi di esserne proprietario.
Se è convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa o pretende di avere diritti su di essa, deve, sotto pena del risarcimento del danno, denunziare la controversia (2) al depositante, e puo ottenere di essere estromesso (3) dal giudizio indicando la persona del medesimo. In questo caso egli può anche liberarsi dall'obbligo di restituire la cosa, depositandola, nei modi stabiliti dal giudice, a spese del depositante.
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Note:
(1) Ved. codice civile:
Articolo 1188 – Destinatario del pagamento
Articolo 1793 - Diritti del possessore
Articolo 1836 - Legittimazione del possessore
(2) Ved.
codice civile: Articolo 1586 - Pretese da parte di terzi
codice di procedura civile: Articolo 269 - Chiamata di un terzo in causa
(3) Ved. di procedura civile codice civile: Articolo 109 - Estromissione dell'obbligato
Articolo 1776 - Obblighi dell'erede del depositario
Codice Civile
Libro IV - Delle obbligazioni
Titolo III - Dei singoli contratti
Capo XII - Del deposito
Sezione I - Del deposito in generale
Articolo 1776 - Obblighi dell'erede del depositario
In vigore dal 21.04.1942
L'erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede (1) la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, è obbligato soltanto a restituire (2) il corrispettivo ricevuto. Se questo non è stato ancora pagato, il depositante subentra (3) nel diritto dell'alienante.
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Note:
(1) Ved. codice civile:
Articolo 1780 - Perdita non imputabile della detenzione della cosa
Articolo 2038 - Alienazione della cosa ricevuta indebitamente
(2) Ved. codice civile:
Articolo 2041 - Azione generale di arricchimento
(3) Ved. codice civile:
Articolo 1203 - Surrogazione legale
Articolo 1259 - Subingresso del creditore nei diritti del debitore
Articolo 2900 - Condizione, modalità ed effetti
Articolo 1775 - Restituzione dei frutti
Codice Civile
Libro IV - Delle obbligazioni
Titolo III - Dei singoli contratti
Capo XII - Del deposito
Sezione I - Del deposito in generale
Articolo 1775 - Restituzione dei frutti
In vigore dal 21.04.1942
Il depositario è obbligato a restituire (1) i frutti della cosa che egli abbia percepiti.
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Note:
(1) Ved. codice civile: Articolo 1771 - Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa
Articolo 1774 - Luogo di restituzione e spese relative
Codice Civile
Libro IV - Delle obbligazioni
Titolo III - Dei singoli contratti
Capo XII - Del deposito
Sezione I - Del deposito in generale
Articolo 1774 - Luogo di restituzione e spese relative
In vigore dal 21.04.1942
Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita.
Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.
Articolo 1773 - Terzo interessato nel deposito
Codice Civile
Libro IV - Delle obbligazioni
Titolo III - Dei singoli contratti
Capo XII - Del deposito
Sezione I - Del deposito in generale
Articolo 1773 - Terzo interessato nel deposito
In vigore dal 21.04.1942
Se la cosa è stata depositata anche nell'interesse di un terzo e questi ha comunicato al depositante e al depositario la sua adesione, il depositario non può liberarsi restituendo la cosa al depositante senza il consenso del terzo.
Articolo 1772 - Pluralità di depositanti e di depositari
Codice Civile
Libro IV - Delle obbligazioni
Titolo III - Dei singoli contratti
Capo XII - Del deposito
Sezione I - Del deposito in generale
Articolo 1772 - Pluralità di depositanti e di depositari
In vigore dal 21.04.1942
Se più sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria.
La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono più eredi (1), se la cosa non è divisibile (2).
Se più sono i depositari, il depositante ha facoltà di chiedere la restituzione a quello tra essi che detiene la cosa. Questi deve darne pronta notizia agli altri.
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Note:
(1) Ved. codice civile:
Articolo 1840 - Apertura della cassetta
(2) Ved. codice civile:
Articolo 720 - Immobili non divisibili
Articolo 1316 -Obbligazioni indivisibili
Articolo 1771 - Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa
Codice Civile
Libro IV - Delle obbligazioni
Titolo III - Dei singoli contratti
Capo XII - Del deposito
Sezione I - Del deposito in generale
Articolo 1771 - Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa
In vigore dal 21.04.1942
Il depositario deve restituire (1) la cosa appena il depositante la richiede, salvo che sia convenuto un termine (2) nell'interesse del depositario.
Il depositario può richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositante. Anche se non è stato convenuto un termine, il giudice può concedere al depositante un termine congruo per ricevere la cosa.
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Note:
(1) Ved. codice civile:
Articolo 1246 - Casi in cui la compensazione non si verifica
Articolo 1775 - Restituzione dei frutti
(2) Ved. codice civile:
Articolo 1183 – Tempo dell'adempimento
Articolo 1184 – Termine
Articolo 1770 - Modalità della custodia
Codice Civile
Libro IV - Delle obbligazioni
Titolo III - Dei singoli contratti
Capo XII - Del deposito
Sezione I - Del deposito in generale
Articolo 1770 - Modalità della custodia
In vigore dal 21.04.1942
Il depositario non può servirsi della cosa depositata né darla in deposito ad altri, senza il consenso (1) del depositante.
Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario può esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso al depositante appena è possibile.
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Note:
(1) Ved. codice civile:
Articolo 1594 - Sublocazione o cessione della locazione
Articolo 1624 - Divieto di subaffitto. Cessione di affitto
Articolo 1649 - Subaffitto (Dell'affitto a coltivatore diretto)
Articolo 1656 - Subappalto (Dell'appalto)
(Delle obbligazioni - del comodato)Articolo 1804 - Obbligazioni del comodatario