Codice di procedura civile [approvato con R.D. 28.10.1940, n. 1443]
Libro I - Disposizioni generali [Artt. 1 - 162]
Titolo VI - Degli atti processuali [Artt. 121 - 162
Capo I - Delle forme degli atti e dei provvedimenti [Artt. 121 - 151]
Sezione IV - Delle comunicazioni e delle notificazioni [Artt. 136 - 151]
Testo in vigore dal 18.10.2022
Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.
L'ufficiale giudiziario o l'avvocato esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi. (4)
Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile (2)
Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'Articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. (1)
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136. (3)
L'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge. (5)
L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione. (5)
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Note:
(1) comma inserito con decorrenza dal 01.01.2004 (ved. art. 174, D.Lgs. 30.06.2003, n. 196)
Successivamente l'art. 174 è stato abrogato dall'art. 27 D.Lgs. 10.08.2018, n. 101 con decorrenza dal 19.09.2018
(2) Comma inserito con decorrenza dal 04.07.2009 (art. 45, L. 18.06.2009, n. 69, - G.U. 19.06.2009, n. 140, S.O. n. 95).
(3) Comma:
inserito con decorrenza dal 01.01.2004 (ved. art. 174, D.Lgs. 30.06.2003, n. 196)
modificato Comma inserito con decorrenza dal 04.07.2009 (ved. art. 45, comma 18, lettera b) L. 18.06.2009, n. 69).
Successivamente il citato art. 174 è stato abrogato dall'art. 27 D.Lgs. 10.08.2018, n. 101 con decorrenza dal 19.09.2018.
(4) Comma modificato con decorrenza dal 18.10.2022 (art. 3, comma 11, lett. b), D.Lgs. 10.10.2022, n. 149) efficacia a decorrere dal 30 giugno 2023 ed applicazione ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
Testo in vigore sino al 29.06.2023
"L' ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.".
(5) Comma inserito con decorrenza dal 18.10.2022 (art. 3, comma 11, lett. b), D.Lgs. 10.10.2022, n. 149) efficacia a decorrere dal 30 giugno 2023 ed applicazione ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
Autore: Giovanni e Felice Montanaro - studio Montanaro Trani - commercialisti revisori legali consulenti di impresa - codice procedura civile