Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 26 ottobre 1930, n. 251
Approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
LIBRO II - Dei delitti in particolare
TITOLO VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio
CAPO II - Dei delitti contro l'industria ed il commercio
Articolo 514 - Frodi contro le industrie nazionali
Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.