Articolo 514 - Frodi contro le industrie nazionali

Codice penale

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 26 ottobre 1930, n. 251

Approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

LIBRO II - Dei delitti in particolare

TITOLO VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio

CAPO II - Dei delitti contro l'industria ed il commercio

Articolo 514 - Frodi contro le industrie nazionali

 

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

 Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

 

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