Codice penale
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 26 ottobre 1930, n. 251
Approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
LIBRO II - Dei delitti in particolare
TITOLO XII - Dei delitti contro la persona
CAPO III - Dei delitti contro la libertà individuale
SEZIONE IV - Dei delitti contro l'inviolabilità del domicilio
Articolo 614 - Violazione di domicilio
Chiunque s'introduce nell'abitazione (1) altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito (2) con la reclusione (3) da uno a quattro anni. (4)
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
La pena (5) è da due a sei anni se il fatto è commesso con violenza (6) sulle cose, o alle persone (7), ovvero se il colpevole è palesemente armato. (9)
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio quando il fatto è commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato o se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità. (8)
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Note:
(1) Ved.: codice civile Articolo 43 - Domicilio e residenza.
(2) ved.
Articolo 28 - Interdizione dai pubblici uffici
Articolo 29 Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici
3) ved. Articolo 23 - Reclusione
(4) Comma modificato:
- dall'art. 3, c. 24, L. 15.07.2009, n. 94 (G.U. 24.07.2009, n. 170 - S.O. n. 128) con decorrenza dal 08.08.2009;
- dall'art. 4, comma 1, lett. a), L. 26.04.2019, n. 36 con decorrenza dal 18.05.2019.
Testo precedente:
Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.".
(5) ved.
- Articolo 23 - Reclusione
- Articolo 28 - Interdizione dai pubblici uffici
- Articolo 29 - Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici
- Articolo 32 quater - Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
(6) ved.
- Articolo 392 - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose
- Articolo 581 - Percosse
(7) ved. - Articolo 585 - Circostanze aggravanti
(8) Comma:
- modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), L. 26.04.2019, n. 36 con decorrenza dal 18.05.2019;
- sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. g), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022.
Testo precedente:
La pena è da due a sei anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.
(9) Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. g), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022.
Testo precedente: Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
(10)
Procedibilità: a querela di parte (1° e 2° comma); d'ufficio (4° comma)
Competenza:Tribunale monocratico
Arresto:facoltativo
Fermo:no
Custodia cautelare in carcere:sì(4° comma)
Altre misure cautelari personali:sì
Termine di prescrizione: 6 anni
Autore: Giovanni e Felice Montanaro studio Montanaro Trani - Commercialisti revisori legali consulenti di impresa - arresto - cronaca - cautelari