Codice penale
Libro II - Dei delitti in particolare
Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio
Capo I - Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone
Articolo 633 - Invasione di terreni o edifici
Testo in vigore dal 05.10.2018
Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00.
Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da € 206,00 a € 2.064,00 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.
Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.
(1)
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Note:
(1) Articolo sostituito dall'art. 30, D.L. 04.10.2018, n. 113, (variaazione in vigore dal 05.10.2018) così come sostituito dall'allegato alla legge di conversione, L. 01.12.2018, n. 132 con decorrenza dal 04.12.2018, così come corretto con errata-corrige pubblicata nella G.U. 17.12.2018, n. 292.
(2)
Procedibilità: a querela di parte (1° comma); d'ufficio (2° comma; v. artt. 639-bis e 649)
Competenza: Giudice di pace (1° comma); Tribunale monocratico (1° comma se aggravato ex art. 639-bis e 2° comma)
Arresto: no
Fermo: no
Custodia cautelare in carcere: no
Altre misure cautelari personali: no
Termine di prescrizione: 6 anni
Autore: Giovanni e Felice Montanaro studio Montanaro Trani - Commercialisti revisori legali consulenti di impresa - arresto - cronaca - cautelari