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Articolo 35 - Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte

001 Codice penale
Codice penale

Libro I - Dei reati in generale
TIitolo II - Delle pene
Capo III - Delle pene accessorie, in particolare
Articolo 35 - Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte

Testo in vigore dal 14.06.2015

La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità.
La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non può avere una durata inferiore a tre mesi, nè superiore a tre anni. (1)
Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d'arresto.
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Note:
(1) Comma modificato con decorrenza dal 14.06.2015 (ved. art. 1, L. 27.05.2015, n. 69).
Testo in vigore sino al 13.06.2015
La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non può avere una durata inferiore a quindici giorni, nè superiore a due anni.  

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