Settembre 2023 - Studio Montanaro



Sul sito internet di questo studio, nella sezione dedicata ai liberi professionisti, è presente l'analisi del trattamento fiscale dei costi e delle spese sostenuti nell'esercizio dell'attività professionale.

 

 

descrizione costo limite
deducibilità
costo (1)
limite
detrazione

i.v.a.
dettagli
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Pubblicato in Lettere Informative

 pannelli fotovoltaici

 A partire dal 12 settembre 2023 sarà possibile presentare le domande per accedere al bando Parco Agrisolare (Finanziamento a fondo perduto per l’installazione diFinanziamento a fondo perduto per l’installazione dipannelli fotovoltaici sulle coperture degli edifici ad usoproduttivo nei settori agricolo, zootecnico eagroindustriale)

 

Risorse disponibili 1 miliardo di euro
Termine per la presentazione delle domande dalle ore 12 del 12 settembre 2023 alle ore 12 del 12 ottobre 2023 esclusivamente attraverso la Piattaforma informatica, pena l’irricevibilità della domanda.
Interventi agevolabili

Progetti che prevedono:

1) acquisto e posa in opera di pannelli fotovoltaici su coperture di fabbricati strumentali all’attività dei soggetti beneficiari, compreso quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica.
Sono considerate ammissibili anche  le spese per:
- acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto; 
- sistemi di accumulo;
- fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;
- costi di connessione alla rete; fino a un limite massimo di € 1.500,00/kWp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, anche in considerazione delle dimensioni complessive dell’impianto da realizzare e delle correlate economie di scala, e fino ad ulteriori € 1.000,00/kWh ove siano installati anche sistemi di accumulo. In ogni caso, la spesa massima ammissibile per i sistemi di accumulo non può eccedere € 100.000,00. Qualora siano installati dispositivi di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali su indicati, una spesa fino ad un limite massimo ammissibile pari a € 30.000,00, secondo gli importi e le quantità che saranno dettagliatamente individuati;


2) interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture , compreso:
a) rimozione e smaltimento di amianto e/o eternit dai tetti (eseguita unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro);
b) realizzazione isolamento termico dei tetti: (la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale);
c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria, anche al fine di migliorare il benessere animale.
Sono considerate ammissibili anche  le spese per:
- rimozione e smaltimento dell’amianto, ove presente, e l’esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell’isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria):
- demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, (limite massimo ammissibile di €  700,00/kWp. 3).

Per tutti gli interventi innanzi elencati sono ammissibili anche  le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all’elaborazione e presentazione dell’istanza, direzione lavori e collaudi, se prestate da soggetti esterni all’impresa.

 Soggetti beneficiari a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
b) imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO di cui all’avviso da emanarsi;
c) indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’art.  2135 del Codice civile le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2,  decreto legislativo 18.05.2001 n. 228;
d) i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).
Settore Agricoltura, Silvicoltura e Pesca, Agroindustria,
Soggetti esclusi I soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi volume di affari annuo inferiore ad € 7.000,00.
Può presentare domanda il soccidario con un volume d’affari inferiore a € 7.000, a condizione che il valore del relativo contratto di soccida sia superiore ad € 7.000 nell’anno precedente la richiesta.
Requisiti a) essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel Registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
c) non essere soggetti a sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettere c) e d) del D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81;
d) non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
e) essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata da DURC;
f) non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

g) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
h) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
i) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come definita all’art.  2, punto 18 del Regolamento GBER e al paragrafo 33, punto 63, degli Orientamenti.
 Costi non ammissibili a) servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;
b) acquisto di beni usati;
c) acquisto di beni in leasing;
d) acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all’intervento di efficienza energetica o all’installazione dell’impianto per la produzione da fonti rinnovabili;
e) acquisto di dispositivi per l’accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti;
f) lavori in economia;
g) pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;
h) prestazioni gestionali;
i) acquisto e modifica di mezzi di trasporto;
j) spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento, come definito dall’art. 2359 del Codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese potranno essere ammissibili solo se l’impresa destinataria documenti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, che tale società è l’unico fornitore di tale impianto o strumentazione;
k) pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione. Per gli ulteriori dettagli in materia si rimanda al menzionato Avviso.
Entità e forma dell'agevolazione

Per ciascun beneficiario la spesa massima ammissibile complessiva  non può in ogni caso superare l’importo di € 2.330.000 così ripartiti:
a) fino a € 1.500.000 per installazione di pannelli fotovoltaici;
b) fino a  € 700.000 per interventi complementari (rimozione dell’amianto, areazione, isolamento);
c) fino a € 100.000  per i sistemi di accumulo;
d) fino a € 30.000 per i dispositivi di ricarica.

Agli interventi realizzati è riconosciuto un finanziamento in conto capitale con un’intensità di aiuto massima, rispetto alle spese ammissibili, che varia in relazione al settore in cui opera il soggetto beneficiario e, ove applicabile in funzione della realizzazione dell’intervento destinato o meno al soddisfacimento del solo autoconsumo o dell’autoconsumo condiviso.
In particolare, per gli interventi da realizzare nelle imprese attive nel settore della produzione primaria l’intensità massima del contributo riconoscibile è pari 
all' 80% delle spese ammissibili.

Per interventi da realizzare:
> dalle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli, l’intensità massima riconoscibile è pari:
- al 80% delle spese ammissibili se la potenza dell’impianto fotovoltaico è compresa tra 6 kWp e 200kWp;
- al 65% delle spese ammissibili se la potenza dell’impianto fotovoltaico è compresa tra 200 kWp e 500 kWp;
- al 50% delle spese ammissibili se la potenza dell’impianto è maggiore di 500 kWp fino al massimo di1000 kWp.
> dalle imprese attive nei settori della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, l’intensità massima riconoscibile è pari al 30% delle spese ammissibili (escluse le previstemaggiorazioni). 
> nelle imprese del settore della produzione agricola primaria, senza ilvincolo citato dal bando, l’intensità massima riconoscibile è pari al 30% delle spese ammissibili(escluse le previste maggiorazioni).

Realizzazione degli interventi I soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data della pubblicazione sui siti del Ministero e del Soggetto attuatore dell’elenco dei soggetti beneficiari ammessi al contributo.
Deve essere garantita comunque la realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026.
Eventuali variazioni progettuali potranno essere apportate, a condizione che le stesse non comportino un peggioramento della prestazione energetica complessiva indicata nel progetto approvato in sede di concessione del contributo e in ogni caso non superino l’importo del contributo concesso, nel rispetto delle tempistiche predefinite dal Piano.  Nel caso di interventi che non rispettino le suddette condizioni, il contributo assegnato verrà revocato integralmente e la parte già erogata dovrà essere restituita ai sensi della normativa vigente in materia.

Ved.: Decreto Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste

   

Pubblicato in Lettere Informative

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