Analisi del trattamento fiscale dei costi e delle spese sostenuti nell'esercizio dell'attività professionale.
Sul sito internet di questo studio, nella sezione dedicata ai liberi professionisti, è presente l'analisi del trattamento fiscale dei costi e delle spese sostenuti nell'esercizio dell'attività professionale.
Parco Agrisolare - dal 12 settembre le domande per investire nel fotovoltaico
A partire dal 12 settembre 2023 sarà possibile presentare le domande per accedere al bando Parco Agrisolare (Finanziamento a fondo perduto per l’installazione diFinanziamento a fondo perduto per l’installazione dipannelli fotovoltaici sulle coperture degli edifici ad usoproduttivo nei settori agricolo, zootecnico eagroindustriale)
Risorse disponibili | 1 miliardo di euro |
Termine per la presentazione delle domande | dalle ore 12 del 12 settembre 2023 alle ore 12 del 12 ottobre 2023 esclusivamente attraverso la Piattaforma informatica, pena l’irricevibilità della domanda. |
Interventi agevolabili |
Progetti che prevedono: Per tutti gli interventi innanzi elencati sono ammissibili anche le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all’elaborazione e presentazione dell’istanza, direzione lavori e collaudi, se prestate da soggetti esterni all’impresa. |
Soggetti beneficiari | a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria; b) imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO di cui all’avviso da emanarsi; c) indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’art. 2135 del Codice civile le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 18.05.2001 n. 228; d) i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER). |
Settore | Agricoltura, Silvicoltura e Pesca, Agroindustria, |
Soggetti esclusi | I soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi volume di affari annuo inferiore ad € 7.000,00. Può presentare domanda il soccidario con un volume d’affari inferiore a € 7.000, a condizione che il valore del relativo contratto di soccida sia superiore ad € 7.000 nell’anno precedente la richiesta. |
Requisiti | a) essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel Registro delle imprese; b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; c) non essere soggetti a sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettere c) e d) del D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81; d) non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche; e) essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata da DURC; f) non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; g) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; h) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce; i) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come definita all’art. 2, punto 18 del Regolamento GBER e al paragrafo 33, punto 63, degli Orientamenti. |
Costi non ammissibili | a) servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità; b) acquisto di beni usati; c) acquisto di beni in leasing; d) acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all’intervento di efficienza energetica o all’installazione dell’impianto per la produzione da fonti rinnovabili; e) acquisto di dispositivi per l’accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti; f) lavori in economia; g) pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA; h) prestazioni gestionali; i) acquisto e modifica di mezzi di trasporto; j) spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento, come definito dall’art. 2359 del Codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese potranno essere ammissibili solo se l’impresa destinataria documenti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, che tale società è l’unico fornitore di tale impianto o strumentazione; k) pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione. Per gli ulteriori dettagli in materia si rimanda al menzionato Avviso. |
Entità e forma dell'agevolazione |
Per ciascun beneficiario la spesa massima ammissibile complessiva non può in ogni caso superare l’importo di € 2.330.000 così ripartiti: |
Realizzazione degli interventi | I soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data della pubblicazione sui siti del Ministero e del Soggetto attuatore dell’elenco dei soggetti beneficiari ammessi al contributo. Deve essere garantita comunque la realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026. Eventuali variazioni progettuali potranno essere apportate, a condizione che le stesse non comportino un peggioramento della prestazione energetica complessiva indicata nel progetto approvato in sede di concessione del contributo e in ogni caso non superino l’importo del contributo concesso, nel rispetto delle tempistiche predefinite dal Piano. Nel caso di interventi che non rispettino le suddette condizioni, il contributo assegnato verrà revocato integralmente e la parte già erogata dovrà essere restituita ai sensi della normativa vigente in materia. |
Ved.: Decreto Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste