Credito di imposta sanificazione 2021
Dal prossimo 4 ottobre e fino al 4 novembre 2021, sarà possibile presentare la richiesta di riconoscimento del credito d'imposta relativo alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione (DPI).
Soggetti beneficiari:
- enti non commerciali (compresi enti del Terzo del settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti);
- imprese;
- liberi professionisti;
- strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.
Spese agevolabili:
Spese sostenute per:
· la sanificazione degli ambienti in cui è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale (es. uffici, sala d'attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza) e degli strumenti utilizzati in tali attività;
· la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai beneficiari del credito;
l'acquisto di:
- dispositivi di protezione individuale (DPI), quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- prodotti detergenti e disinfettanti;
- dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschettedecontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione;
- dispositivi che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.
Modalità di richiesta
telematica all’Agenzia delle Entrate.
Beneficio
Successivamente, entro il 12 novembre 2021, con provvedimento dell’Agenzia, sarà determinata, sulla base delle risorse disponibili (€ 200milioni), la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili (massimo 30% delle spese sostenute per un importo che, comunque, non potrà superare € 60.000).
Riferimento normativo
articolo 32 del Dl n. 73/2021 (decreto Sostegni-bis ).