Giugno 2022 - Studio Montanaro
Mercoledì, 22 Giugno 2022 07:44

Telefoniche

telefonov2023


Piano dei conti

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Principi contabili

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Codice civile
Articolo 2425 - Contenuto del conto economico

Bilancio cee
Conto economico
 B) Costi della Produzione
  7) Per servizi

Imposte dirette
Costo parzialmente deducibile
Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell'80%. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100% per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.
(art. 102 c. 9 DPR 917/86).
La limitazione comprende oltre ai costi dei servizi telefonici (tra cui ammortamenti, canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio, spese di impiego e manutenzione) relativi a beni (materiali ed immateriali, ivi compreso il software),  anche a tutti quelli relativi all'acquisto del modem ovvero del router ADSL (ed eventualmente per l'acquisto del software specifico), mentre i costi relativi al personal computer saranno dedotti secondo i criteri generali che sovrintendono alla formazione del reddito d'impresa o professionale (Ris. AE 17 maggio 2007 n. 104/E).

I.v.a.
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I.r.a.p.
 Costo deducibile

Agenzia delle Entrate
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Note:
- legittima la tassa sui contratti di abbonamento per utenza di telefonia a mobile (Cassazione - sezione tributaria civile - sent. n. 19897/2022 depositata il 21.06.2022)

 autore: Giovanni e Felice Montanaro

Pubblicato in 07) per servizi

 


Così come previsto dall'articolo 18 del Dl 36/2022, anche per i titolari di partita Iva:
- in regime forfettario,
- i soggetti in regime di vantaggio;
- le associazioni sportive dilettantistiche
sarà obbligatorio, a partire al 01.07.2022, l'obbligo di emissione di fattura elettronica  se, 
nell'anno precedente,  hanno  conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a €  25.000.
Dal  1° gennaio 2024 l'obbligo sarà esteso a tutti i contribuenti indipendentemente dall'ammontare complessivo dei ricavi o compensi percepiti. 
  

nb.:
con  il passaggio alla fatturazione elettronica:

non si deve:
- variare la numerazione progressiva dei documenti (Faq Entrate 33/2018) 
- istituire separati registri sezionali;
si deve:
- configuratre, per le operazioni con operatori italiani,  il regime fiscale adottato;
- applicarel’imposta di bollo “virtuale”, da pagare trimestralmente a seguito liquidazione da parte dell'agenzia dell'entrate;
- indicare il  codice natura per le operazioni “interne” è «N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi».
- indicare,  come per le  fatture cartacee, il riferimento normativo al fine di documentare l’esonero dall’Iva e dalla ritenuta d’acconto;

- procedere alla conservazione elettronica delle stesse, secondo quanto previsto dallarticolo 39 del Dpr 633/72. In questo senso si ricorda che, i contribuenti tenuti al nuovo adempimento potrebbero avvalersi del servizio di conservazione gratuita offerto dalle Entrate.

Pubblicato in Lettere Informative
Mercoledì, 15 Giugno 2022 11:38

Raccolta fondi - tecniche

Enti del Terzo Settore ETS 01


La raccolta dei fondi, disciplinata dall’art. 7 del codice del Terzo settore, rappresenta una delle tre categorie fondamentali di attività che un Ets può svolgere.
Può essere effettuata nei confronti di un singolo potenziale donatore o pubblicamente attraverso risorse proprie dell'ETS (personale dipendente o volontari) e/o soggetti terzi anche avvalendosi di soggetti specializzati in fundraising,attraverso le seguenti modalità.
- l'erogazione liberale (di danaro o beni in natura);
- il pagamento di un corrispettivo a fronte di una cessione da parte dell’ETS di beni o servizi di modico valore.
Tra le modalità di raccolta evidenziamo:

 direct mail comunicazioni:
- diffuse mezzo posta:lettere personalizzate, materiali promozionali (per esempio dépliant, brochure, flyer-volantino), questionari, messaggi non indirizzati o non personalizzati, consegnati nelle portinerie o inseriti nelle cassette postali.
- inviate solo alle persone che abbiano fornito in precedenza consenso espresso e specifico all’invio di materiale informativo e non lo abbiano revocato successivamente.
Nelle comunicazioni deve essere fatto espresso richiamo alla normativa sulla privacy e devono essere indicate le finalità della raccolta, gli strumenti attraverso i quali effettuare le donazioni, con indicazione dei benefici fiscali, gli indirizzi dell’organizzazione da contattare per ricevere informazioni ulteriori.
telefono  (Telemarketing)                                      raccolta di donazioni, promesse di adesioni, beni, servizi e altro ancora, a sostegno della causa, della missione, delle attività o dei progetti dell’organizzazione stessa evvengono attraverso l’uso del telefono.
Il telemarketing può svolgersi con:
- modalità inbound (ricevendo le chiamate presso l’organizzazione o presso l’eventuale call center che opera per conto della stessa, normalmente a seguito dell’invio da parte dell’organizzazione di materiali informativi e promozionali all’utenza);
- modalità outbound (effettuando telefonate da parte dell’organizzazione o del call center a donatori, soci, simpatizzanti i cui nominativi sono presenti nella banca dati dell’organizzazione, a tutti coloro che comunque abbiano fornito consenso al trattamento dei propri dati personali Il telemarketing deve essere gestito dall’ETS nel rispetto del principio di trasparenza).
Il numero telefonico del chiamante deve essere visibile e si dovrà comunicare con chiarezza le generalità dell’operatore e dell’ente. Inoltre, gli operatori dovranno, su richiesta, informare sullo scopo della telefonata e delle modalità di effettuazione delle donazioni, sugli importi richiesti ed i benefici fiscali collegati, sui recapiti dell’Ente con indicazione del referente della raccolta al quale chiedere informazioni. Dovranno altresì essere comunicate le informazioni richieste dalla normativa vigente in materia di privacy
di persona (face to face) per acquisire donatori regolari ovvero persone che hanno deciso di donare tramite domiciliazione bancaria/postale o carta di credito. Avviene attraverso il contatto diretto tra operatore (dialogatore) e potenziale donatore. Il Face to face si può praticare per strada, in centri commerciali, aeroporti, stazioni, porta a porta, etc. richiedendo i necessari permessi, direttamente dall’ETS o per il tramite di soggetti terzi. Il dialogatore deve avere almeno 18 anni e deve essere adeguatamente formato con particolare riguardo alla normativa sulla privacy. Per osservare le regole di trasparenza e accessibilità delle informazioni i dialogatori dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento che indichi le proprie generalità e la denominazione dell'ETS beneficiario e/o dell’agenzia di riferimento.
direct response television (DRTV) utilizzata prevalentemente per acquisire donatori regolari - viene resa nota mediante pubblicità televisiva (spot) che, nel rispetto dei citati principi di trasparenza, verità e correttezza, sollecita il pubblico televisivo a rispondere direttamente all’appello dell’ETS, di solito chiamando un numero di telefono o visitando un sito Web, mediante la sottoscrizione di donazioni ricorrenti a valere su domiciliazione bancaria/postale o carta di credito.
eventi In occasione di eventi sportivi, culturali, ricreativi o di altro genere. Gli eventi possono essere organizzati direttamente dall’ETS o per conto di questo da un’agenzia o ente esterno, oppure possono essere organizzati esclusivamente da un soggetto terzo in piena autonomia. In quest’ultimo caso l’ETS non si occupa dell’organizzazione dell’evento ma si limita a riceverne il beneficio economico e a gestire le modalità di comunicazione del marchio e del nome. Nel caso in cui l’evento sia organizzato da terzi, sarà cura dell’ETS valutare la compatibilità tra l’attività svolta dal terzo e la mission dell’ETS e redigere per iscritto le condizioni del rapporto tra i due soggetti. Nel caso in cui l’ETS sia chiamato ad organizzare l’evento dovrà pianificare la manifestazione, la logistica, prevedere polizze assicurative per rischi collegati all’evento, stipulare contratti con fornitori, artisti e altri. L’ETS dovrà verificare e rispettare gli adempimenti burocratici (licenze, permessi e altro) gli adempimenti alle normative di sicurezza e alle norme di pubblico spettacolo e gli adempimenti fiscali (tasse comunali, SIAE, etc.) legati all’organizzazione dell’evento. L’ETS dovrà pubblicizzare l’evento indicando finalità della raccolta, modalità di versamento dei contributi, recapiti dell’ETS per consentire al donatore di chiedere e ottenere informazioni sull’evento stesso Qualora, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, gli ETS somministrino bevande e alimenti avvalendosi della deroga al possesso dei requisiti sulla sicurezza alimentare prevista dall’art. 70 del CTS, dovranno in ogni caso prestare particolare attenzione alle scadenze dei prodotti somministrati, alla loro conservazione e alle condizioni minime di igiene nelle fasi di preparazione, somministrazione e smaltimento dei prodotti medesimi.
eventi di piazza Si tratta di raccolte pubbliche occasionali in cui l’organizzazione raccoglie fondi prevalentemente mediante l’offerta di beni di modico valore.
In tal caso si dovrà verificare se siano necessarie autorizzazioni preventive per l’occupazione di spazi pubblici, nonché limitare lo svolgimento della raccolta a un numero limitato di giorni evitando, se possibile, di sovrapporsi ad eventi organizzati da altri Enti e di utilizzare per le vendite prodotti analoghi a quelli tradizionalmente utilizzati da altri ETS che possano ingenerare confusione nei donatori. Come già chiarito in introduzione, è preferibile offrire il bene solidale ad un prezzo superiore al suo valore medio di mercato. Anche in questo caso l’ETS dovrà munire gli operatori di idonei elementi distintivi di riconoscimento, utilizzando volontari. In caso di ricorso a soggetti esterni dovrà essere stipulato un accordo formale per iscritto e gli eventuali emolumenti corrisposti al terzo per la prestazione dovranno essere specificati e resi noti.
mercandising Tra le attività tradizionali di raccolta fondi degli ETS vi è la cessione di beni di modico valore (gadget o altri prodotti, anche alimentari, talvolta donati dalle aziende come forma di sostegno alle attività di interesse generale dell’ETS) contraddistinti dal marchio dell’ETS apposto sul bene e/o caratterizzante il contesto delle attività di promozione della vendita: il merchandising.
Nel caso degli ETS, il merchandising consente non solo di raccogliere fondi a sostegno delle attività di interesse generale dell’ETS, ma anche di veicolare tra il pubblico dei sostenitori il messaggio intrinsecamente associato all’attività di interesse generale dell’ETS medesimo attraverso un bene di modico valore solitamente di uso comune: una maglietta, una tazza, un cappellino, un portachiavi, ma anche un bene di consumo, il cui packaging o labbelling di accompagnamento racconti come l’acquisto di quel bene rappresenti una forma di sostegno delle attività di interesse generale dell’ETS.
La volontà espressa dall’acquirente di sostenere le attività di interesse generale dell’ETS attraverso l’acquisto del merchandising caratterizza questa particolare forma di transazione rispetto una normale compravendita di beni.
L’attività di vendita del merchandising avviene solitamente (ma non esclusivamente) attraverso il coinvolgimento di volontari e sostenitori in contesti pubblici: è questa una forma di coinvolgimento e partecipazione al sostegno delle attività di interesse generale particolarmente gratificante per chi partecipa attivamente a tali attività e apprezzata dal pubblico. L’attività di vendita di merchandising può essere svolta in forma occasionale o continuativa, con diverse conseguenze sul piano fiscale (non assoggettamento dei ricavi a tassazione qualora tale attività sia svolta dall’ETS in forma occasionale, ai sensi dell’articolo 79, comma 4, lettera a) del CTS).
Per la vendita di merchandising in forma continuativa vi possono essere, per esempio:
(a) la gestione di siti per la vendita in forma elettronica (on line shopping);
(b) l’organizzazione di punti vendita fisici organizzati all’interno delle sedi dell’ETS o in altri spazi fisici in uso all’ETS o a terzi (c.d. corner shop e charity shop).
Anche questa forma di sostegno alle attività di interesse generale deve essere improntata al rispetto dei criteri generali di trasparenza, verità e correttezza.
Particolare attenzione dovrà quindi essere prestata:
- all’indicazione della destinazione dei fondi raccolti con tale attività (sostegno complessivo alle attività di interesse generale dell’ETS o a un particolare progetto o programma dell’ETS);
- alla provenienza del bene oggetto di vendita (in particolare, privilegiando, quanto più possibile, filiere equo-solidali di produzione dei beni, così che la ricaduta di tale attività possa risultare doppiamente premiante, sia per l’ETS, sia per i soggetti coinvolti nella filiera);
- all’eventuale indicazione, se del caso, che i beni o prodotti sono stati donati da terzi produttori/distributori;
- al rispetto della normativa applicabile sul lavoro, anche rispetto al contrasto dello sfruttamento del lavoro minorile, sulla qualità e sulla sicurezza dei prodotti, sul commercio, sul trattamento dei dati personali degli acquirenti, ecc. e alla relativa disciplina fiscale.
salvadanai utilizzando salvadanai per la raccolta fondi, in tal caso si dovrà:
a) predisporre l’elenco dei luoghi di esposizione dei salvadanai;
b) predisporre un calendario della raccolta;
c) sigillare con cura i contenitori salvadanai attribuendo ad essi un numero progressivo e riportando gli estremi dell’ETS che effettua la raccolta, e la finalità;
d) aprire i contenitori in una data stabilita e redigere contestualmente il verbale di versamento in cassa del contenuto.
dalle imprese for profit L’ETS può raccogliere fondi dalle imprese for profit sia direttamente che per il loro tramite da dipendenti e clienti.
Preliminarmente l’ETS potrà stabilire i criteri di scelta delle imprese a cui chiedere donazioni, valutando la tipologia di impresa e la composizione societaria e la compatibilità dei principi e valori dell’impresa con quelli dell’ETS.
Le modalità di collaborazione possono essere molteplici. A titolo esemplificativo e non esaustivo: erogazioni liberali, donazione di beni e servizi, donazione di tempo da parte dei dipendenti dell’azienda, payroll giving, cause related marketing, eventi e raccolta verso i clienti.
L’ETS e l’impresa potranno redigere accordi scritti sulle modalità della collaborazione, prevedendo tempistica e modalità di versamento dei fondi da parte dell’impresa, rendiconto sull’attività svolta da parte dell’ETS con i fondi raccolti, modalità di utilizzo del marchio, logo e nome dell’organizzazione, modalità di comunicazione dell’accordo all’esterno, durata e condizioni della collaborazione, regolamentazione del rapporto ai fini privacy e del trattamento dei dati personali.
per attività di sostegno a distanza Si tratta di raccolte fondi consistenti nell’erogazione periodica da parte di persone fisiche o di enti di una definita somma di denaro a favore di un ETS affinché la impieghi per la realizzazione di progetti o programmi di cooperazione e solidarietà, internazionale o nazionale, che abbiano come destinatari una o più persone (o comunità) svantaggiate in ragione di condizioni economiche, sociali, fisiche, psichiche; promuovano il contesto familiare e le formazioni sociali, precisamente identificate; favoriscano la relazione interpersonale tra sostenitori e beneficiari.
lasciti testamentari L’ETS che vuole ricorrere a questa forma di raccolta fondi dovrebbe predisporre opuscoli o diffondere a mezzo WEB o attraverso il sistema radio televisivo informazioni sulle modalità con le quali è possibile disporre lasciti testamentari, la differenza tra patrimonio disponibile e quote di legittima, la facoltà di modificare sempre le proprie disposizioni testamentarie, la possibilità di vincolare il lascito alla realizzazione di un dato progetto, rappresentando però, in tale ultimo caso la necessità di indicare nel testamento la possibilità di impieghi alternativi nei limiti delle attività di interesse generale svolte dall’ETS, qualora il progetto non fosse più realizzabile dopo il decesso del disponente
numerazioni solidali Si tratta di una modalità di raccolta fondi sulla quale  è intervenuta l’AGCOM con il codice di autoregolamentazione per la gestione delle numerazioni utilizzate per le raccolte fondi telefoniche per fini benefici di utilità sociale (redatto ai sensi dell’art. 22, comma 7 dell’allegato a alla delibera n. 8/15/cir e s.m.i. come integrato dalla delibera 17/17/cir), ivi inclusi i servizi innovativi tra i quali l’acquisizione dei dati personali dei donatori nel rispetto delle indicazioni del Garante Privacy del 24 ottobre 2018 (prot. 31454/115526). 
on line tramite form sui siti web degli ETS, pagine di donazione su piattaforme esterne all’ETS (crowdfunding, personal fundraising), promozione della raccolta sui motori di ricerca e sui social media. Dovrà essere posta particolare attenzione a:
• modalità di utilizzo del logo e degli elementi distintivi dell’ETS, in forma chiara, corretta e riconoscibile sui siti di proprietà e sui social media;
• corretta comunicazione della missione dell’ETS e finalità della raccolta fondi destinata alle Attività d’interesse generale;
• indicazione chiara degli strumenti di pagamento online in modalità sicura e protetta;
• massima trasparenza nella gestione dei fondi precedentemente raccolti attraverso gli stessi strumenti negli esercizi precedenti (es: pagine dedicate alla destinazione dei fondi, bilancio sociale, ecc.);
• gestione dei dati raccolti tramite form online rigorosa e rispettosa delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali.

 Autore: Giovanni e Felice Montanaro - Studio Montanaro - commercialisti - revisori legali - consulenti di impresa -  Trani - cronaca - Terzo Settore

Pubblicato in Raccolta Fondi
Mercoledì, 15 Giugno 2022 10:51

Raccolta fondi - principi

Enti del Terzo Settore ETS 01


L’attività di raccolta fondi deve essere effettuata nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza espressamente richiamati dall’articolo 7 del Codice del terzo settore:
- Trasparenza 
si dovrà rendere conto dell’operato complessivo dell’Ente anche mediante la diffusione delle informazioni e l’accessibilità della documentazione predisposta per la raccolta fondi.
In particolare, è virtuoso per l’ETS esporre ai donatori e altri portatori di interesse (stakeholder), alcuni elementi che compongono l’attività di raccolta:
1) dati del legale rappresentante dell’ente, indirizzo degli uffici e/o di almeno una persona di riferimento da contattare per ottenere informazioni sulla raccolta;
2) durata delle raccolte e del loro ambito territoriale e qualora tecnicamente possibile, dell'ammontare progressivo dei proventi raccolti;
3) categorie di beneficiari, gli enti privati o le attività di interesse generale dell'ETS ai quali saranno destinati i proventi ottenuti;
4) qualora la raccolta sia effettuata per realizzare progetti specifici,:
 a) l'obbiettivo dei fondi da raccogliere;
 b) destinazione delle risorse raccolte, qualora il progetto enunciato non possa essere realizzato;
 c) destinazione delle eccedenze, qualora fosse superato l’obbiettivo del progetto;
 d) tempi previsti per la realizzazione del progetto;
5) indicazione delle modalità con cui eseguire la donazione e di eventuali benefici fiscali di cui il donatore può fruire;
Ulteriore profilo atto a garantire la trasparenza è l’accessibilità, intesa come diritto del donatore e del destinatario della donazione a reperire informazioni sulla raccolta fondi e a riceverle se richieste.
I donatori e i beneficiari della donazione hanno diritto di ricevere (o di poter facilmente accedere a) complete ed esaurienti informazioni sull’iniziativa di raccolta fondi. In tal senso l’ETS dovrà predisporre modalità e strumenti idonei a rispondere alle richieste di informazione e comunque fornire ai donatori, parallelamente all’assolvimento degli obblighi verso le Amministrazioni vigilanti, un’informazione chiara, diretta e facilmente comprensibile sull’utilizzo della sua donazione, sul progetto cui è destinata e/o sulle principali attività dell’ETS.
Ai fini della trasparenza dovrà altresì essere osservata la disposizione di cui all’articolo 46 del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale in vigore dal 02.05.2018, applicabile a “qualunque messaggio volto a sensibilizzare il pubblico su temi di interesse sociale, anche specifici, o che sollecita, direttamente o indirettamente, il volontario apporto di contribuzioni di qualsiasi natura, finalizzate al raggiungimento di obiettivi di carattere sociale”.
In base a tale norma dovranno essere resi noti autore e beneficiario della richiesta e l’obiettivo sociale che si intende perseguire con la stessa. I promotori di detti messaggi possono esprimere liberamente le proprie opinioni sul tema trattato, ma deve risultare chiaramente che trattasi di opinioni dei medesimi promotori e non di fatti accertati.
Tale disposizione prevede inoltre che i messaggi non devono: sfruttare indebitamente la miseria umana nuocendo alla dignità della persona, né ricorrere a richiami scioccanti tali da ingenerare ingiustificatamente allarmismi, sentimenti di paura o di grave turbamento; colpevolizzare o addossare responsabilità a coloro che non intendano aderire all’appello; presentare in modo esagerato il grado o la natura del problema sociale per il quale l’appello viene rivolto; sovrastimare lo specifico o potenziale valore del contributo all’iniziativa; sollecitare i minori ad offerte di denaro.”
Verità
Agli ETS sono applicabili le disposizioni relative alla pubblicità ingannevole " ... qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione e' idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali e' rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente ... " art. 2, comma 1, lettera b)  Legge 145/2007.
Correttezza
L’attività di raccolta fondi deve essere orientata da principi di correttezza.
Viene quindi richiesto all’ETS di comportarsi con lealtà ed onestà sia nei confronti del donatore che nei confronti del beneficiario della donazione, garantendo il rispetto della privacy, soprattutto in ordine al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dall’art. 13 del d. lgs. n. 196/2003, e dal Regolamento europeo sulla Privacy, GDPR 2016/679.
Nelle attività di comunicazione e di raccolta fondi si deve evitare il ricorso a informazioni suggestive o lesive della dignità e del decoro delle persone fisiche beneficiarie dei proventi della raccolta fondi.
Gli ETS non devono porre in essere comportamenti discriminatori nei confronti di destinatari, collaboratori, volontari e donatori. In ossequio ai principi fondamentali di uguaglianza e non discriminazione sanciti dalla Carta Costituzionale non sono ammesse discriminazioni in base al genere, alla razza, all’ideologia e al credo religioso a meno che la specifica preferenza accordata a determinate categorie di destinatari, nonché l’identificazione di peculiari caratteristiche dei collaboratori, siano interamente funzionali al perseguimento della missione.
 Autore: Giovanni e Felice Montanaro - Studio Montanaro - commercialisti - revisori legali - consulenti di impresa -  Trani - cronaca - Terzo Settore

Pubblicato in Raccolta Fondi

Terzo settore ETS 01



Al fine di tutelare la fede pubblica, garantire trasparenza alle attività stesse e consentire agli organi preposti la vigilanza, g
li ETS, che svolgono attività di raccolta fondi, hanno precisi obblighi di rendicontazione (1).
In particolare, l’articolo 87, c. 6 dispone che
“Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'art.79, comma 5, che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all'interno del bilancio redatto ai sensi dell'art.13 un rendiconto specifico redatto ai sensi del comma 3 dell'art.48, tenuto e conservato ai sensi dell'art.22 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 79, comma 4, lettera a) (adempimento rpevisto anche per i soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all'articolo 86”).
Per una corretta predisposizione del bilancio gli ETS dovranno fare riferimento alle indicazioni contenute nel D.M. n. 39 del 5 marzo 2020 di adozione della modulistica di bilancio degli ETS, ai sensi dell’articolo 13, comma 3 del Codice del Terzo Settore.
Sono previsti distinti obblighi di rendicontazione in base alla periodicità dell'attività di raccolta fondi:
- abituale:
sia il rendiconto gestionale (modello B allegato al decreto citato) che il rendiconto per cassa (modello D) contemplano la specifica macrovoce C) nella quale devono essere riportati i corrispondenti dati contabili relativi all’attività di raccolta fondi, da ascrivere secondo la ricordata summa divisio tra attività abituale e attività occasionale. Se pertanto tutti gli ETS devono fornire l’evidenza contabile dell’attività di raccolta fondi complessivamente realizzata, gli ETS che adottano il rendiconto gestionale ( in quanto tenuti per specifico obbligo di legge, avendo ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a € 220.000,00, o per scelta volontaria, pur non rientrando nei suddetti parametri) nella relazione di missione al punto 24), forniranno anche una descrizione di detta attività, come riportata nella Sezione C del rendiconto gestionale, comprensiva pertanto anche della raccolta fondi abituale. Gli ETS che adottano il rendiconto per cassa - in coerenza con il principio direttivo di graduazione degli obblighi di rendicontazione e di trasparenza in ragione della dimensione economica dell’attività svolta espresso nell’articolo 4, comma 1, lettera g) della legge n.106/2016 – si limiteranno, in relazione all’attività di raccolta fondi abituale, a compilare la pertinente voce di bilancio del rendiconto medesimo.
- occasionale:
non sussiste nessuna differenziazione di regime giuridico della rendicontazione dell’attività di raccolta fondi occasionale: difatti, l’ETS, indipendentemente dalla sue dimensioni economiche, dovrà allegare ai rendiconti delle singole attività di raccolta fondi occasionali, redattisecondo lo schema allegato, una relazione illustrativa nella quale dovrà fornire una breve descrizione di ciascuna delle iniziative intraprese, della modalità di svolgimento dell’evento, del luogo in cui si è svolto, delle finalità perseguite e dei costi sostenuti. In particolare, l’ETS dovrà descrivere le voci di costo/spesa indicate nel rendiconto della singola raccolta di fondi occasionale. A tal fine, se significativo per la comprensione dell’andamento della raccolta, occorrerà fornire ulteriori informazioni in merito agli elementi di costo/spesa. A titolo esemplificativo, in caso di acquisto di beni, l’ente indicherà il numero e la tipologia dei beni; in relazione alle spese di allestimento, l’ente indicherà se i costi/spese sono stati sostenuti per noleggio di stand, affitto locali, pagamento suolo pubblico, per affidamento a terzi, ecc.; specificherà se sono stati sostenuti costi/spese per la promozione dell’iniziativa (stampa brochure, passaggi radio televisivi ecc.); dovranno infine essere indicati costi ulteriori eventualmente sostenuti. In relazione ai beni ricevuti in donazione con la raccolta occasionale, nel rendiconto deve essere riportato il corrispondente valore in danaro stimato in coerenza con le disposizioni contenute nel già citato D.M. 28 novembre 2019 e risultante dal documento di cui all’art. 4 dello stesso decreto. Per le erogazioni liberali in natura, l’ETS dovrà indicare la tipologia di beni raccolti e il corrispondente valore economico, determinato ai sensi dell’articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si evidenzia che il valore dei beni ricevuti potrà altresì essere determinato sulla base dei seguenti, ulteriori criteri, contemplati dal richiamato D.M. 28 novembre 2019: – il valore derivante da una perizia giurata di stima; – nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un bene strumentale, il residuo valore fiscale all'atto del trasferimento; – nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto i beni di cui all' art. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, il minore tra il valore determinato ai sensi del comma 1 dell’articolo 3 del medesimo D.M. e quello determinato applicando le disposizioni dell'art. 92 del TUIR. Nella relazione illustrativa dovranno essere esplicate in dettaglio le macrovoci inserite all’interno di ciascun rendiconto, specificando, ad esempio, con riferimento alle entrate il numero e il prezzo dei beni di modico valore venduti, la distinzione tra elargizioni ricevute da persone fisiche o persone giuridiche (altre associazioni, società ecc.), oppure con riferimento alle voci di uscita il numero e il costo unitario dei beni di modico valore acquistati, eventuali rimborsi per volontari, spese di cancelleria, noleggio stand, utenze, assicurazioni ecc. Al fine di facilitare l’attività di rendicontazione da parte degli ETS si riporta il modello di rendiconto delle singole attività di raccolta fondi occasionali e della relativa relazione illustrativa. 

I criteri di compilazione dei suddetti rendiconti sono di seguito illustrati: 

Tipologia di raccolta fondi     ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate NON inferiori a €  220.000,00

ETS con ricavi, rendite, proventi
o entrate comunque denominate
inferiori a € 220.000,00

Raccolte fondi non occasionali       I relativi dati andranno indicati sub lettera C) del rendiconto gestionale e nella relazione di missione I relativi dati andranno indicati sub lettera C) del rendiconto di cassa oppure sub lettera C) del rendiconto gestionale e nella relazione di missione coerentemente alla facoltà esercitata dall’ETS di redigere alternativamente il rendiconto per cassa o il bilancio di esercizio.
Raccolte fondi occasionali     i I rendiconti delle singole attività occasionali di raccolta fondi devono essere allegati al bilancio di esercizio predisposto ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del CTS, in particolare alla relazione di missione l rendiconti delle singole attività occasionali di raccolta fondi devono essere allegati al rendiconto per cassa previsto dall’articolo 13, comma 2 del CTS oppure allegati al bilancio di esercizio predisposto ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del CTS, in particolare alla relazione di missione, coerentemente alla facoltà esercitata dall’ETS di redigere alternativamente il rendiconto per cassa o il bilancio di esercizio.

(1) clicca su download allegati per scaricare il modello di rendiconto 

Pubblicato in Enti Terzo Settore

 

Il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando, ha firmato il 13 giugno u.s. il tanto atteso decreto con cui sono adottate le Linee guida in materia di raccolta fondi degli Enti del Terzo settore (Ets) espressamente prevista dall'art. 7 del Codice del Terzo Settore (CTS)  " ... Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore ...”.

soggetti interessati  tutti gli ETS indicati nell'art. 4 c. 1 del CTS:
Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le 
imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le societa' di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle societa' costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità  o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore. 

modalità di raccolta La raccolta dei fondi può essere effettuata nei confronti di un singolo potenziale donatore o pubblicamente attraverso risorse proprie dell'ETS (personale dipendente o volontari) e/o soggetti terzi anche avvalendosi di soggetti specializzati in fundraising,attraverso le seguenti modalità.
- l'erogazione liberale (di danaro o beni in natura);
- il pagamento di un corrispettivo a fronte di una cessione da parte dell’ETS di beni o servizi di modico valore.
Per visualizzare le più diffuse tecniche di raccolta e le regole da rispettare: clicca qui.
principi

 Le raccolte fondi dovranno essere effettuate secondo i principi di:
- trasparenza;
- verità;
- correttezza.
Per approfondimenti: clicca qui

spese le spese complessivamente sostenute per la realizzazione dell’evento o della campagna devono tendere ad essere congruamente inferiori ai fondi raccolti, fatte salve cause non prevedibili che compromettono il buon esito dell’attività.
rendiconto entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, è obbligatoria la redazione di un rendiconto corredato di relazione illustrativa, dal quale devono risultare, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione, in occasione delle quali è stata effettuata la raccolta pubblica di fondi. 
Nel caso in cui i costi sostenuti per la realizzazione dell’evento siano superiori ai ricavi, nel rendiconto e nella  relazione illustrativa dovranno essere inidicate le motivazioni.
 finalità al soggetto erogatore dovrà essere chiaramente resa nota la destinazione dei fondi raccolti. L’ETS (attività di interesse generale dell’ente o specifici progetti.
 Note: ved. 
Raccolta fondi - principi;
Raccolta fondi - tecniche;
Rendiconto della singola raccolta pubblica di fondi occasionale;

 

Pubblicato in Lettere Informative
Sabato, 04 Giugno 2022 10:37

Riscatto corso di laurea

 laurea 01


Sono deducibili, fino a concorrenza del reddito complessivo, l’importo dei contributi versati per il riscatto del corso di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita) (articolo 10 del Tuir, lettera e).

Rigo modello Unico:
- nel rigo RP21. Con questo codice vanno comprese le somme indicate con il codice 32 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica.
- per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico, il quale non ha iniziato ancora l’attività la- vorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenzarighi da RP8 a RP13, codice 32.
Limite:
fino a concorrenza del reddito complessivo; se le somme relative al riscatto sono versate per familiari a carico (cosiddetti “inoccupati”), spetta invece la detrazione d’imposta del 19%
Documentazione:

Riferimento normativo
   articolo 10 comma 1, lett. e), del T.U.I.R.


note
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autore: Giovanni e Felice Montanaro

autore Giovanni e  Felice Montanaro

 

Pubblicato in Oneri deducibili

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