D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Titolo I - Disposizioni generali [Artt. 1 - 20]
Articolo 19 bis 1 - Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi
In vigore dal 01.01.2018
1. In deroga alle disposizioni di cui all'Articolo 19:
a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni; (7)
b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto nonché dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni; (8)
c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40% se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto; (5)
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell'Articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore. L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del D.P.R. 29.09.1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate; (9)
e) salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, non è ammessa in detrazione l'imposta relativa, a prestazioni di trasporto di persone; (6)
f) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;
g) (10)
h) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro cinquanta; (3)
i) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'Articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'Articolo 19, comma 5, e dell'Articolo 19 bis. (1) (2) (4)
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Note:
(1) articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 2.09.1997, n. 313.
(2) lettera modificata dall'art. 3, D.Lgs. 19.11.1998, n. 422.
(3) lettera modificata:
- dall'art. 15, L. 28.12.2001, n. 448 (G.U. 29.12.2001 n. 301, S.O. n. 295);
- dall'art. 30, D.Lgs. 21.11.2014, n. 175 (dal 13.12.2014)
(4) comma modificato dall'art. 35 D.L. 04.07.2006, n. 223, (variazione in vigore dal 04.07.2006).
(5) lettera, modificata:
- dall'art. 1 D.L. 15.09.2006, n. 258;
- dall'art. 1, c. 261, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), (dal 01.01.2018), salvo quanto disposto dal comma 264 lett. c) del suddetto articolo.
(6) Lettera:
- modificata dall'art. 1, comma 304, L. 27.12.2006, n. 296;
- sostituita dall'art. 1, c. 261, L. 24.12.2007, n. 244;
- modificata dall'art.83 D.L. 25.06.2008, n.112 come modificato dall'allegato alla L.06.08.2008 (variazione in vigore dal 22.08.2008).
(7) Lettera sostituita dall'art. 1, c. 261, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), con decorrenza dal 1° gennaio 2008, salvo quanto disposto dal comma 264 lett. c) del suddetto articolo.
(8) lettera sostituita dall'art. 1, c. 261, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), (in vigore dal 01.01.2008)
(9) lettera sostituita dall'art. 1, c. 261, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), (dal 1° gennaio 2008), e modificata dall'art. 1, comma 923, L. 27.12.2017, n. 205 (in vigore dal 01.01.2018) ed applicazione indicata ai commi 916, 917 e 927 del medesimo articolo modificante.
(10) lettera modificata dall'art. 15, L. 28.12.2001, n. 448 (G.U. 29.12.2001 n. 301, S.O. n. 295), ed abrogata dall'art. 1, c. 261, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), (in vigore dal 01.01.2008), salvo quanto disposto dal comma 264 lett. c) del suddetto articolo.
Autore Giovanni e Felice Montanaro - studio Montanaro Trani - commercialisti - revisori legali - consulenti di impresa - iva-cronaca-fatture-cronaca-operazioni