Articolo 25 - Registrazione degli acquisti


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D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

Titolo II - Obblighi dei contribuenti

Articolo 25 - Registrazione degli acquisti

In vigore dal 19.12.2018

1. Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.  (2) (4)

2. [Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma dell'art. 17, e deve annotarle in apposito registro entro il mese successivo a quello in cui ne è venuto in possesso]. (3)

3. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota. (6) 

4. Per le fatture relative alle operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis, devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e, eventualmente, la relativa norma. (4)

5. [Per le fatture di importo inferiore a lire cinquantamila, che non siano relative a beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o dell'arte o professione, può essere annotato, in luogo delle singole fatture, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri, attribuiti dal destinatario, delle fatture cui si riferisce, l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota]. (3)

6. La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo.

(1) (5)

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Note:

(1) Articolo sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29.01.1979, n. 24.  
(2) Comma:
- inserito dall'art. 4, D.Lgs. 02.09.1997, n. 313,
- modificato:
   dall'art. 1, D.Lgs. 23.03.1998, n. 56, con efficacia a decorrere dal 01.01.1998,
  dall'art. 1 D.Lgs. 11.02.2010, n. 18 con decorrenza dal 20.02.2010 ed applicazione alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010, dall'art. 2, D.L. 24.04.2017, n. 50 con decorrenza dal 24.04.2017, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 21.06.2017, n. 96 con decorrenza dal 24.06.2017 ed applicazione alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1º gennaio 2017, e da ultimo dall'art. 13, D.L. 23.10.2018, n. 119 con decorrenza dal 24.10.2018. 

(3) Comma abrogato dall'art. 6, D.P.R. 9.12.1996, n. 695.
(4) Comma modificato dall'art. 1, comma 330, L. 24.12.2012, n. 228, che ha recepito la stessa modifica di cui all'art. 1, comma 7, D.L. 11.12.2012, n. 216 non convertito in legge, con decorrenza dal 01.01.2013 ed applicazione alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013. 

(5) Dal 01.01.2017, viene meno l'obbligo di registrazione previsto nel presente articolo (ll'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127)
(6) Comma modificato dall'art. 13, D.L. 23.10.2018, n. 119 con decorrenza dal 24.10.2018, convertito in legge dalla L. 17.12.2018, n. 136 con decorrenza dal 19.12.2018.

autore: Giovanni e Felice Montanaro - studio Montanaro - commercialisti-revisori legali-consulenti di impresa-fatture-cronaca-iva-registrazione fatture

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