D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Titolo VI – Disposizioni varie [Artt. 71 - 75]
Articolo 71 – Operazioni con lo stato della città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino
Testo in vigore dal 20.02.2010
1. Le disposizioni degli Articoli 8 e 9 si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo-vaticana del 30 giugno 1930, e in quello della Repubblica di San Marino, ed ai servizi connessi, secondo modalità da stabilire preventivamente con decreti del Ministro per le finanze in base ad accordi con i detti Stati. (1)
2. Per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano, comprese le aree di cui al primo comma, e dalla Repubblica di San Marino, i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne è effettuata l'introduzione nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a norma del secondo comma dell'Articolo 17. (1) (2)
3. Per i beni di provenienza estera destinati alla Repubblica di San Marino, l'imposta sul valore aggiunto sarà assunta in deposito dalla dogana e rimborsata al detto Stato successivamente alla introduzione dei beni stessi nel suo territorio, secondo modalità da stabilire con il decreto previsto dal primo comma.
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Note:
(1) Comma modificato - ved. art. 1, D.P.R. 23.12.1974, n. 687.
(2) Le parole "terzo comma " di cui al presente comma sono state così sostituite dall'art. 1 D.Lgs. 11.02.2010, n. 18 con decorrenza dal 20.02.2010 ed applicazione alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010.