•   info@studiomontanaro.com
  •   Tel: (+39) 0883 491900 - 0883 491001

 

00 TUIR 99
T.U.I.R. – D.P.R. 917/1986
TITOLO I - Imposta sul reddito delle persone fisiche
Capo VI - Redditi d'impresa
Articolo 66 - Imprese minori

In vigore dal 01.01.2017

1. Il reddito d’impresa dei soggetti che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità semplificata, è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85 e degli altri proventi di cui all’articolo 89 percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa. La differenza è aumentata dei ricavi di cui allarticolo 57, dei proventi di cui all’articolo 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui all’articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all’articolo 101. (3)2. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 64 , comma 2, 102  103 , a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. L'indicazione di tali quote può essere effettuata anche secondo le modalità dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell' articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'articolo 101. Non è ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all' articolo 105 sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato al comma 1.

3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 56 , comma 5, 65 , 91 , 95 ,  100 , 108 , 90 , comma 2, 99 , commi 1 e 3, 109, commi 5, 7 e 9, lettera b), e 110, commi 1, 2, 5, 6 e 8. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 109. (2)

4. Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attività indicate al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3% dei ricavi fino a € 6.197,48; 1%dei ricavi oltre € 6.197,48 e fino a € 77.468,53; 0,50% dei ricavi oltre € 77.468,53 e fino a € 92.962,24.

5. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di € 7,75 per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di € 15,49 per quelli effettuati oltre tale ambito. Per le medesime imprese compete, altresì, una deduzione forfetaria annua di € 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché degli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci o, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; i documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento. (1)

-----
note:
(1) Articolo, (già art. 79),
- prima modificato dall'art. 7, D.L. 2.03.1989, n. 69 , poi dall'art. 10, L. 30.12.1991, n. 413;
- dall' art. 6, L. 23.12.2000, n. 388 ;
modificato e rinumerato dall' art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.
(2) Comma modificato:
- con decorrenza dal 1° gennaio 2008 e dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007,dall'art. 1, c. 33, L. 24.12.2007, n. 244 
- con decorrenza dal 14.05.2011 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 12.07.2011, n. 106 con decorrenza dal 13.07.2011,dall'art. 7 D.L. 13.05.2011, n. 70 
- con decorrenza dal 02.03.2012 ed applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011, convertito in legge dalla L. 26.04.2012, n. 44 con decorrenza dal 29.04.2012, dall'art. 3, comma 8, D.L. 02.03.2012, n. 16;
- dall'art. 1, comma 17, L. 11.12.2016, n. 232 con decorrenza dal 01.01.2017 ed applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016.
(3) Comma sostituito, con decorrenza dal 01.01.2017 ed applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, dall'art. 1, comma 17, L. 11.12.2016, n. 232.

Lo Studio Montanaro opera su tutto il territorio nazionale nel settore della consulenza Tributaria, Societaria, Aziendale, Contabile e del Lavoro.

Forniamo servizi professionali qualificati alla piccole/medie aziende, ai grandi gruppi societari ed alle persone fisiche.

Area Privata Clienti

Contatti

Studio Montanaro
Via Prof. Francesco Milano, 1
76125 Trani (BT)
0883 491900
0883 491001
0883 491900
0883 491001
info@studiomontanaro.com
lun, mer, gio: 9:00/12:30 16:00/19:30
mar, ven: 9:00/12:30
P.IVA 07645650727