TITOLO II - Imposta sul reddito delle società
CAPO II - Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti
SEZIONE I - Determinazione della base imponibile
Articolo 85 - Ricavi
In vigore dal 01.01.2008
1. Sono considerati ricavi:
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui all'articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle società o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si applica il comma 2 dell'articolo 44;
d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44 emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alla lettere c) e d) precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
f) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;
h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.
2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1 assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali nel bilancio. (6)
3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione.
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
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note:
(1) Articolo modificato da: art. 1, D.L. 27.04.1990, n. 90, art. 1, D.L. 29.06.1994, n. 416 art. 3, comma 103, L. 28.12.1995, n. 549.
(2) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall'articolo 53.
(3) Numerazione e rubrica del titolo sono state così sostituite, dal 01.01.2004, dall'art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344.
(4) Numerazione e rubrica del capo sono state così sostituite, dal 01.01.2004, dall'art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344.
(5) Partizione della sezione è stata inserita, dal 01.01.2004, dall'art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344.
(6) Comma sostituito dagli attuali 3° e 3° bis dall'art. 1, c. 58, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) (variazione in vigore a da01.01.2008 e dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007).
autore: Giovanni e Felice Montanaro - studio Montanaro - commercialisti - revisori legali - consulenti d'impresa - cronaca - imposte sul reddito