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Articolo 92 - Variazione delle rimanenze

 

02024 TUIR
T.U.I.R. – D.P.R. 917/1986
Titolo II - Imposta sul reddito delle società (3)
Capo II - Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti (3)

Sezione I - Determinazione della base imponibile
Articolo 92 - Variazione delle rimanenze

Testo in vigore dal 07.10.2015

1. I titoli indicati nell'Articolo 85,
 comma 1, lettere c), d), ed e), esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dell'Articolo 92,  commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 salvo quanto stabilito nei seguenti commi.
2. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di "pronti contro termine" che prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli.
3. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche.
4. Le disposizioni dell'Articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'Articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine il valore minimo è determinato:
a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base ai prezzi rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio ovvero in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese. Non si applica, comunque, l'Articolo 109, comma 4, lettera b), secondo periodo;
b) per gli altri titoli, secondo le disposizioni dell'Articolo 9, comma 4, lettera c).
4-bis. In deroga al comma 4, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'Articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), operata in base alla corretta applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali. (6) 
5. In caso di aumento del capitale della società emittente mediante passaggio di riserve a capitale il numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al numero di quelle già possedute in proporzione alle quantità delle singole voci della corrispondente categoria e il valore unitario si determina, per ciascuna voce, dividendo il costo complessivo delle azioni già possedute per il numero complessivo delle azioni.
6. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla società dai propri soci o della rinuncia ai crediti nei confronti della società dagli stessi soci, nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia, si aggiunge al costo dei titoli e delle quote di cui all'Articolo 85, comma 1, lettera c), in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria; la stessa disposizione vale relativamente agli apporti effettuati dei detentori di strumenti finanziari assimilati alle azioni. (7)
7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la valutazione delle quote di partecipazione in società ed enti non rappresentate da titoli, indicati nell'Articolo 85, comma 1, lettera c).
(1) (2) (3) (4) (5)
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Note:
(1) Il presente articolo è stato modificato prima dall'art. 1, D.L. 29.06.1994, n. 416 e poi dall'art. 30, L. 23.12.1994, n. 724
(2) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall'articolo 61.

(3) La numerazione e la rubrica del titolo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell'art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. 
(4) La numerazione e la rubrica del capo cui il presente articolo appartiene sono state così sostituite in virtù dell'art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004. 
(5) La partizione della sezione cui il presente articolo appartiene è stata inserita in virtù dell'art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.
(6) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, c. 58, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), e dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.
(7) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 13, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147, con decorrenza dal 07.10.2015 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del suddetto decreto modificante.

 autore: Giovanni e Felice Montanaro - studio Montanaro - commercialisti - revisori legali - consulenti d'impresa - cronaca - imposte sul reddito 

 
 

 

 

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