Titolo III - Disposizioni comuni [Artt. 162 - 184]
Capo I – Disposizioni Generali [Artt. 162 - 164]
Testo in vigore dal 01.01.2018
1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b bis) e nei limiti ivi indicati: (4)
a) per l'intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30.04.1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;
2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico; (5)
b) nella misura del 20% relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 20%, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'Articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede € 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan, € 4.131,66 per i motocicli, € 2.065,83 per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede € 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan, € 774,69 per i motocicli, lire ottocentomila € 413,17 per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato Articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I predetti limiti di € 18.075,99 e di € 3.615,20 ono elevati rispettivamente a € 25.822,84 e a € 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio; (6)
b bis) nella misura del 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. (7)
1-bis. Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del D.P.R. 29.09.1973, n. 605. (8)
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.
3. Ai fini della applicazione del comma 7 dell'Articolo 102, il costo dei beni di cui al comma 1, lettera b), si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento.
(1) (2) (3)
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Note:
(1) articolo rinumerato in virtù dall'art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, (dal 01.01.2004).
(2) titolo dell’articolo dall'art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, (dal 01.01.2004).
(3) capo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, (dal 01.01.2004).
(4) alinea modificato dall'art. 2 comma 71, D.L. 03.10.2006, n. 262, come modificato dall'allegato alla L. 24.11.2006, n. 286 (dal 29.11.2006 (testo in vigore dal periodo d'imposta in corso al 29.11.2006).
(5) numero modificato dall'art. 2 comma 71, D.L. 03.10.2006, n. 262, come modificato dall'allegato alla L. 24.11.2006, n. 286 con decorrenza dal 29.11.2006 ed effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 29.11.2006.
(6) lettera modificata dall'art. 2, comma 71, D.L. 03.10.2006, n. 262, come modificato dall'allegato alla L. 24.11.2006, n. 286, (dal 29.11.2006 ed effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 29.11.2006), dall'art. 15 bis, D.L. 02.07.2007, n. 81, (dal 18.08.2007 ed effetto dal periodo d'imposta in corso al 27.06.2007), dall'art. 4, L. 28.06.2012, n. 92, (18.07.2012). Ai sensi del citato art. 4, comma 73, le disposizioni della presente lettera si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo al quello in corso alla data del 18.07.2012, di entrata in vigore della legge. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni modificative. Successivamente la presente lettera è stata così modificata prima dall'art. 1, comma 501, L. 24.12.2012, n. 228, con decorrenza dal 01.01.2013, e da ultimo dall'art. 1, comma 37, L. 11.12.2016, n. 232 con decorrenza dal 01.01.2017.
(7) lettera aggiunta dall'art. 2, comma 71, D.L. 03.10.2006, n. 262, come modificato dall'allegato alla L. 24.11.2006, n. 286, con decorrenza dal 29.11.2006 ed effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 29.11.2006 è stata poi sostituita dall'art. 15 bis, D.L. 02.07.2007, n. 81, con decorrenza dal 18.08.2007 ed effetto dal periodo d'imposta in corso al 27.06.2007 e da ultimo modificata dall'art. 4, L. 28.06.2012, n. 92 con decorrenza dal 18.07.2012. Ai sensi del citato art. 4, comma 73, le disposizioni della presente lettera si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo al quello in corso alla data del 18.07.2012, di entrata in vigore della legge. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni modificative.
(8) comma inserito dall'art. 1, comma 922, L. 27.12.2017, n. 205 (testo in vigore dal 01.01.2018 ed applicazione indicata ai commi 916, 917 e 927 del medesimo articolo modificante).