Articolo 54 - Determinazione del reddito di lavoro autonomo

02024 TUIR
T.U.I.R. – D.P.R. 917/1986

Titolo I - Imposta sul reddito delle persone fisiche

Capo V - Redditi di lavoro autonomo [Art. 53 - 54] 

Articolo 54 - Determinazione del reddito di lavoro autonomo


In vigore dal 15.08.2017

1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

1 bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze [e le minusvalenze] dei beni strumentali, esclusi [gli immobili] e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, se:

a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;

b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione. (11)

1 bis. 1. Le minusvalenze dei beni strumentali di cui al comma 1 bis sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma 1 bis. (12)

1 ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennità percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato. (10)

1 quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale. (10)

2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. E' tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a € 516,46. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni immobili strumentali, si applica l'articolo 36 commi 7 e 7 bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per i beni di cui all'Articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo. I canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel periodo d'imposta in cui maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dal registro di cui all'Articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi. (13)

3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili diversi da quelli indicati nel comma 4 adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non è superiore a € 516,46, nella misura del 50%; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione, è deducibile una somma pari al 50% della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50% del relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono. (4)

3 bis. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell'80%. (5)

4. (1)

5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà. (6)

6. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si comprendono, salvo il disposto di cui al comma 6 bis, anche le quote delle indennità di cui alle lett. a) e c) del comma 1 dell'Articolo 17 maturate nel periodo d'imposta. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono deducibili nelle misure previste dal comma 2  dell'Articolo 95. (2)

6 bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti. (3)

7. (7)

8. I redditi indicati alla lett. b) del comma 2 dell'Articolo 53 sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25% a titolo di deduzione forfetaria delle spese, ovvero del 40% se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni; le partecipazioni agli utili e le indennità di cui alle lett. c), d), ed e) costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo d'imposta. I redditi indicati alla lettera f) dello stesso comma sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, ridotto del 15% a titolo di deduzione forfetaria delle spese. I redditi indicati alla lettera f-bis) del comma 2 dell’Articolo 53 sono costituiti dall’ammontare delle indennità in denaro o in natura percepite nel periodo di imposta. (14)

8 bis. In deroga al principio della determinazione analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di cooperazione dei volontari e dei cooperanti è determinata sulla base dei compensi convenzionali fissati annualmente con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del contratto purché stipulato da organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49. (8)

(9)

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Note:

(1) comma abrogato dall'art. 17, L. 27.12.1997, n. 449.

(2) comma modificato dall'art. 33 D.L. 23 02 1995 n. 41 e dall'art. 3, comma 21, L.23.12.1996, n. 662.

(3) comma aggiunto dall'art. 3, comma 21, L.23.12.1996, n. 662.

(4) comma modificato dall'art. 26, D.L. 2.03.1989, n. 69, dall'art. 1, D.L. 27.04.1990, n. 90, poi dall'art. 31, D.L. 23.02.1995, n. 41, e dall'art. 1, comma 334, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza dal 01.01.2007. 

(5) comma aggiunto dall'art. 10, D.L. 13.05.1991, n. 151 e, successivamente sostituito dall'art. 1, comma 402, L. 27.12.2006, n. 296, (con decorrenza dal 01.01.2007 ed effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2006). 

(6) comma modificato dall'art. 26, D.L. 02.03.1989, n. 69, dall'art. 31, D.L. 23.02.1995, n. 41, dall'art. 36 D.L. 04.07.2006, n. 223, dall'art.83 D.L. 25.06.2008, n.112 come modificato dall'allegato alla L.06.08.2008, n.133, dall'art. 10, D.Lgs. 21.11.2014, n. 175, dall'art. 7-quater, D.L. 22.10.2016, n. 193, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 01.12.2016, n. 225 con decorrenza dal 03.12.2016 ed applicazione dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, e da ultimo dagli artt. 8 e 9, L. 22.05.2017, n. 81 con decorrenza dal 14.06.2017 ed applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017.

(7) comma abrogato (ved. art. 4, L. 30.12.1991, n. 413).

(8) comma aggiunto dall'art. 9, L. 28.12.2001, n. 448 (G.U. 29.12.2001, n. 301, S.O. n. 295).

(9) articolo, già presente come articolo 50, è stato così rinumerato dall'art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, con decorrenza dal 01.01.2004.

(10) comma aggiunto dall'art. 36 D.L. 04.07.2006, n. 223.

(11) comma aggiunto dall'art. 36 D.L. 04.07.2006, n. 223, e modificato dall'art.1, comma 334, L. 27.12.2006, n. 296 con decorrenza dal 01.01.2007. 

(12) comma inserito dall'art. 1, comma 334, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza 01.01.2007.

(13) comma modificato dall'art. 26, D.L. 02.03.1989, n. 69 così come modificato dall'art. 1, D.L. 27.04.1990, n. 90, dall'art. 14, c. 2, L. 24.12.1993, n. 537 e dall'art. 31, D.L. 23.02.1995, n. 41, sostituito dall'art. 1, comma 334, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza 01.01.2007, modificato dall'art. 4-bis, comma 1, D.L. 02.03.2012, n. 16, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione L. 26.04.2012, n. 44 con decorrenza dal 29.04.2012 ed applicazione ai contratti stipulati a decorrere dalla ultima citata, è stato da ultimo così modificato dall'art. 1, comma 162, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal 01.01.2014 ed applicazione ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla ultima citata. 

(14) comma modificato prima dall'art. 4, D.L. 14.03.1988, n. 70, poi dall'art. 14, L. 24.12.1993, n. 537, dall'art. 8, D.L. 20.06.1996, n. 323 e dall'art. 1, D.L. 31.12.1996, n. 669, dall'art. 51, L. 23.12.1999, n. 488 , dall'art. 34. L. 21.11.2000, n. 342, dall'art. 1, comma 318, L. 27.12.2006, n. 296, ed infine dall'art. 26, D.Lgs. 13.07.2017, n. 116 con decorrenza dal 15.08.2017.

 autore: Giovanni e Felice Montanaro - studio Montanaro - commercialisti - revisori legali - consulenti d'impresa - cronaca - imposte sul reddito 

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