02024 TUIR
T.U.I.R. – D.P.R. 917/1986
TITOLO I - Imposta sul reddito delle persone fisiche
Capo I - Disposizioni generali
Articolo 13  - Altre detrazioni

Testo in vigore dal 01.01.2024

1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:
a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro; (5) (15)
b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro; (6)
c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro. (7)
1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro. (12)
1-bis. [Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:
1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.600 euro;
2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.600 euro ma non a 26.600 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.600 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.] (9)
2. [La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), è aumentata di un importo pari a:
a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;
b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;
c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;
d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;
e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro.] (8)
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell’anno, pari a:
a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;
c) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro. (10)
3-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro. (12)
4. [Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:
a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro; 
b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro; 
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.] (11)
5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili, 53, 66 e 67 comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a: (2)
a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro; (13)
b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro; (13)
b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro. (14)
5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell'anno. (3)
5-ter. La detrazione spettante ai sensi del comma 5 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro. (12)
6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. 
6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10 comma 3-bis. (4)
(1)
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Note:
(1) L’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, ha disposto la completa modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito l’intera struttura, modificandone titoli, capi e sezioni. Nell’ambito di tale ridefinizione, alcuni articoli sono stati rinominati e rinumerati. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall'articolo 12. Successivamente il presente articolo è stato modificato dall'art. 1, comma 349, L. 30.12.2004, n. 311 e sostituito dall'art. 1, comma 6, L.27.12.2006, n. 296, con decorrenza dal 01.01.2007.
(2) Il presente alinea è stato così modificato dall'art. 1, c. 11, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285). In  virtù di quanto disposto dall'art. 1, c.12, le disposizioni producono effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, c. 11, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285). In  virtù di quanto disposto dall'art. 1, c.12, le disposizioni producono effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
(4) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, c. 15, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285). In  virtù di quanto disposto dall'art. 1, c.16, le disposizioni producono effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
(5) La presente lettera prima modificata dall'art. 1, comma 127, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal 01.01.2014, è stata poi così sostituita dall'art. 1, comma 2, lett. b), L. 30.12.2021, n. 234 con decorrenza dal 01.01.2022.
(6) La presente lettera è stata così sostituita prima dall'art. 1, comma 127, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal 01.01.2014, e poi dall'art. 1, comma 2, lett. b), L. 30.12.2021, n. 234 con decorrenza dal 01.01.2022.
(7) La presente lettera è stata così sostituita prima dall'art. 1, comma 127, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal 01.01.2014, e poi dall'art. 1, comma 2, lett. b), L. 30.12.2021, n. 234 con decorrenza dal 01.01.2022.
(8) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 127, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal 01.01.2014. 
(9) Il presente comma inserito dall'art. 1, comma 1, D.L. 24.04.2014, n. 66 con decorrenza dal 24.04.2014 ed applicazione per il solo periodo d'imposta 2014, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 23.06.2014, n. 89 con decorrenza dal 24.06.2014, poi sostituito dall'art. 1, comma 12, L. 23.12.2014, n. 190, con decorrenza dal 01.01.2015, poi modificato dall'art. 1, comma 132, L. 27.12.2017, n. 205 con decorrenza dal 01.01.2018, è stato da ultimo abrogato dall'art. 3, D.L. 05.02.2020, n. 3 con decorrenza dal 01.07.2020, convertito in legge dalla L. 02.04.2020, n. 21, con decorrenza dal 05.04.2020. Ai sensi dell'art. 128, comma 1, D.L. 19.05.2020, n. 34 per l'anno 2020 il credito di cui al presente comma spetta nella misura indicata dal citato art. 128, comma 1.
(10) Il presente comma prima modificato dall'art. 1, comma 290, L. 28.12.2015, n. 208 con decorrenza dal 01.01.2016, sostituito dall'art. 1, comma 210, L. 11.12.2016, n. 232 con decorrenza dal 01.01.2017, è stato poi così modificato dall'art. 1, comma 2, lett. b), L. 30.12.2021, n. 234 con decorrenza dal 01.01.2022.
(11) Il presente comma prima modificato dall'art. 1, comma 290, L. 28.12.2015, n. 208 con decorrenza dal 01.01.2016, è stato poi abrogato dall'art. 1, comma 210, L. 11.12.2016, n. 232 con decorrenza dal 01.01.2017.
(12) Il presente comma è stato inserito dall'art. 1, comma 2, lett. b), L. 30.12.2021, n. 234 con decorrenza dal 01.01.2022.
(13) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 1, comma 2, lett. b), L. 30.12.2021, n. 234 con decorrenza dal 01.01.2022.
(14) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 2, lett. b), L. 30.12.2021, n. 234 con decorrenza dal 01.01.2022.
(15) Ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. 30.12.2023, n. 216 con decorrenza dal 31.12.2023, per l'anno 2024, la detrazione prevista dalla presente lettera, primo periodo, è innalzata a 1.955 euro.  

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