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TUIR 09 aggiornamento
T.U.I.R. – D.P.R. 917/1986

TITOLO I - Imposta sul reddito delle persone fisiche

Capo III - Redditi di capitale

Articolo 44 - Redditi di capitale

In vigore dal 25.12.2019

1. Sono redditi di capitale:

a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;

b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa;

c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;

d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;

d-bis) i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia. (9)

d-bis) i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia. (9)
e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 53; è ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento;
f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53;
g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti; (5) (7)
g bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;
g ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
g quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
g quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 50 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73; (4)
h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.
2. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l'indeducibilità deve risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso o da altri elementi certi e precisi; (2)
[b) le partecipazioni al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), rappresentate e non rappresentate da titoli, si considerano similari rispettivamente alle azioni o alle quote di società a responsabilità limitata nel caso in cui la relativa remunerazione se corrisposta da una società residente sarebbe stata totalmente indeducibile nella determinazione del reddito d'impresa per effetto di quanto previsto dall'articolo 109, comma 9;] (3)
c) si considerano similari alle obbligazioni:
1) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'articolo 29 del regio decreto legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510;
2) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.
(1) (6) (8)
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note:
(1) Articolo modificato dall'art. 2, D.L. 17.09.1992, n. 378, dall'art. 1, D.L. 30.12.1993, n. 557, dall'art. 2, comma 159, L. 23.12.1996, n. 662, dall'art. 7, D.L. 20.06.1996, n. 323, dall'art. 1, D.Lgs. 21.11.1997, n. 461, dall'art. 10, D.Lgs. 18.02.2000, n. 47, e rinumerato e sostituito dall'art. 1 D.Lgs. 12.12.2003, n. 344  (variazione in vigore dal 01.01.2004).
(2) Lettera sostituita dall'art. 2, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247,  (variazione in vigore dal 02.12.2005). Le disposizioni dell'ultimo periodo della presente lettera hanno effetto per i periodi d'imposta che iniziano dal 01.01.2006.
(3) Letterasoppressa dall'art. 2, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247,  (variazione in vigore dal 02.12.2005).
(4) Lettera, aggiunta dall'art. 1, comma 75, L. 27.12.2006, n. 296,  (variazione in vigore dal 01.01.2007), modificata dall'art. 13, comma 1, lett. a), D.L. 26.10.2019, n. 124  (variazione in vigore dal 27.10.2019), così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 19.12.2019, n. 157,  (variazione in vigore dal 25.12.2019).
(5) I proventi di cui alla presente lettera, derivanti dalla partecipazione ai Fondi per il Venture Capital (FVC) non sono soggetti ad imposizione secondo quanto stabilito dall'art. 31, comma 4, D.L. 06.07.2011, n. 98,  (variazione in vigore dal 06.07.2011).
(6) La ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi ed ogni altro provento di cui al presente articolo sono state stabilite:
- nella misura del 20% ai sensi dell'art. 2, comma 6, D.L. 13.08.2011, n. 138  (variazione in vigore dal 14.08.2011 e modalità di applicazione di cui all'art. 29, comma 2, D.L. 29.12.2011, n. 216);
- nella misura del 26% ai sensi dall'art. 3, comma 1, D.L. 24.04.2014, n. 66  (variazione in vigore dal 24.04.2014) e modalità di applicazione di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 3 ed effetto a decorrere dal 1° luglio 2014, convertito in legge dalla L. 23.06.2014, n. 89  (variazione in vigore dal 24.06.2014).
(7) I proventi di cui alla presente lettera derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliare di diritto estero sono soggetti ad una ritenuta del 20%  secondo quanto stabilito dall'art. 13, D.Lgs. 04.03.2014, n. 44.
(8) Agli interessi ai premi ed ogni altro provento divenuti esigibili, di cui al presente articolo, si applica l'aliquota al 26% , secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 6 e seguenti, D.L. 24.04.2014, n. 66 a decorrere dal 1° luglio 2014, convertito in legge dalla L. 23.06.2014, n. 89 (variazione in vigore dal 24.06.2014).
(9) Lettera inserita dall'art. 1, comma 43, L. 27.12.2017, n. 205 (variazione in vigore dal 01.01.2018).

 

 

 

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