T.U.I.R. – D.P.R. 917/1986
Titolo II - Imposta sul reddito delle società[Artt. 72 - 161]
Capo II - Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti [Artt. 81 - 142]
Sezione I - Determinazione della base imponibile[Artt. 81 - 116]
Articolo 108 - Spese relative a più esercizi
Testo in vigore dal 01.03.2017
1. Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. (7)
2. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Le spese del periodo precedente sono commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:
a) all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a € 10 milioni;
b) allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 10 milioni e fino a 50 milioni;
c) allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 50 milioni. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a € 50. (5)
3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell’importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi e ricerche si applica l’articolo 88, comma 3. (4)
4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di nuova costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi. (8)
4-bis. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, il contribuente può interpellare l’amministrazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), in ordine alla qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza. [6]
(1) (3)
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Note:
(1) articolo, già presente come art. 74,:
- modificato dall'art. 1, D.L. 29.06.1994, n. 416 e dall'art. 3, L. 28.12.1995, n. 549;
- rinumerato e sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, (variazione in vigore dal 01.01.2004).
(2) La numerazione e la rubrica del Titolo e del Capo sono state così sostituite con decorrenza 01.04.2004 (ved. art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344)
(3) La partizione della sezione cui il presente articolo appartiene è stata inserita in dall'art. 1, D.Lgs. 12.12.2003, n. 344, (variazione in vigore dal 01.01.2004).
(4) comma modificato dall'art. 11, D.Lgs. 28.02.2005, n. 38, con decorrenza dal 22.03.2005, e sostituito dall'art. 13-bis, comma 2, D.L. 30.12.2016, n. 244, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 27.02.2017, n. 19 (variazione in vigore dal 01.03.2017).
(5) comma modificato prima dall'art. 1, c. 33, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, poi dall'art. 9, D.Lgs. 14.09.2015, n. 147, con decorrenza dal 07.10.2015 ed applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto modificante, e da ultimo dall'art. 13-bis, comma 2, D.L. 30.12.2016, n. 244, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 27.02.2017, n. 19 (variazione in vigore dal 01.03.2017).
(6) comma inserito dall'art. 7, D.Lgs. 24.09.2015, n. 156 (in vigore dal 01.01.2016).
(7) comma sostituito dall'art. 13-bis, comma 2, D.L. 30.12.2016, n. 244, (legge di conversione, L. 27.02.2017, n. 19) (variazione in vigore dal 01.03.2017).
(8) comma modificato dall'art. 13-bis, comma 2, D.L. 30.12.2016, n. 244, (legge di conversione, L. 27.02.2017, n. 19) (variazione in vigore dal 01.03.2017).
Autore Giovanni e Felice Montanaro